C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 17/11/2022 – Delibera – Reclamo della società U.S.D. ATLETICO A.T. – Camp. Giovanissimi Under 15 Prov. – Gir. B GARA del 30.10.2022 tra U.S.D. ATLETICO A.T. – A.S.D. PESSANO CON BORNAGO C.U. n. 16 della Delegazione Provinciale di Monza datato 04.11.2022
Reclamo della società U.S.D. ATLETICO A.T. – Camp. Giovanissimi Under 15 Prov. - Gir. B
GARA del 30.10.2022 tra U.S.D. ATLETICO A.T. – A.S.D. PESSANO CON BORNAGO
C.U. n. 16 della Delegazione Provinciale di Monza datato 04.11.2022
La società U.S.D. ATLETICO A.T. ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado, che ha comminato la squalifica di n. 3 giornate a carico dei propri calciatori DI SANTO Andrea e BALDI Diego per atti di violenza nei confronti di un avversario.
La reclamante evidenzia, invece, che gli atti di violenza compiuti dai calciatori DI SANTO Andrea e BALDI Diego dovevano considerarsi interventi necessari per la tutela di un loro compagno, PIAZZALUNGA Nicolò, che sarebbe stato colpito con atto di violenza e gettato a terra dal calciatore RANDAZZO Matteo della società A.S.D. PESSANO CON BORNAGO. La reclamante denuncia l’omissione da parte del direttore di gara nel proprio referto di questo atto di violenza ed allega al reclamo un verbale di pronto soccorso dell’Ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo (BG).
I tesserati DI SANTO Andrea e BALDI Diego sarebbero quindi intervenuti in quanto il compagno era riverso a terra ed impossibilitato a reagire. La reclamante chiede una revisione del provvedimento del Giudice Sportivo.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS,
OSSERVA
ai sensi dell’art. 61, co. 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.
Su queste basi, il referto di gara ed il supplemento di referto dell’Arbitro sono chiari e precisi nel descrivere l’accaduto: il calciatore RANDAZZO Matteo della società A.S.D. PESSANO CON BORNAGO colpiva con un pugno al volto il calciatore DI SANTO Andrea il quale reagiva con calci e pugni. Il direttore di gara provvedeva allora ad espellere i due calciatori; interveniva allora BALDI Diego che colpiva con violenza con una spallata il RANDAZZO Matteo. Inoltre, l’arbitro ha certificato che nessun giocatore era infortunato e sdraiato a terra.
Pertanto la sanzione della squalifica per n. 3 giornate, comminata dal G.S. ai calciatori DI SANTO Andrea e BALDI Diego deve essere integralmente confermata.
Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
Il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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