C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 27/10/2022 – Delibera – gara del 13/10/2022 JL FUTSAL – AURORA DESIO 1922
gara del 13/10/2022 JL FUTSAL - AURORA DESIO 1922
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 31 del 20-10-2022 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto aseguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Aurora Desio.
Dato atto che con nota pec in data 20-10-2022 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle societàla data fissata per la pronuncia;
Con il ricorso, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la gara si è svolta irregolarmente a causa delle interferenze nei confronti delle decisioni del direttore di gara da parte di un Osservatore arbitrale il quale a più riprese ed in particolare in occasione della segnatura di una rete a favore della reclamante, interveniva influenzando il direttore di gara che in tal modo rivedeva le sue decisioni proprio a seguito dell'intervento dell'osservatore.
Il direttore di gara, sentito in proposito e con supplemento di rapporto in data 18-10-2022, effettivamente confermava quanto sostenuto dalla ricorrente ed in particolare affermava di aver prima concesso una rete a favore della società Aurora Desio, rete poi da lui annullata a causa dell' intervento in tal senso dell'Osservatore.
La società J L Futsal ha inviato deduzioni in data 21-10-2022 con le quali chiede il rigetto del ricorso in quanto a suo dire " viene evidenziato il corretto comportamento del tutor…." nella gara di che trattasi; ed in proposito allega stampa di "Linee Guida per la funzione di tutor" come pubblicate sul sito ufficiale dell'Aia.
Si rileva che tra le mere "Linee guida " citate nelle controdeduzioni ed allegate (decise peraltro dalla Sezione AIA A. Meazza- G. Campanati Arbitri di Milano e che riguardano funzioni di sostegno al direttore di gara nei momenti pregara e post-gara quali sopraluoghi, verifica dei documenti, riscaldamento e riconoscimento dei calciatori ecc.) non può in alcun modo essere data al Tutor (su indicato quale Osservatore) facoltà o meglio potestà di far modificare decisioni (giuste o meno) di natura tecnica decise dall'arbitro: infatti tali decisioni spettano all'arbitro ed a lui solamente come chiaramente disposto dalla regola 5 del giuoco del calcio a 5.
In particolare va ricordato che al punto 2 tale regola dispone " 2. DECISIONI DEGLI ARBITRI Le decisioni degli arbitri su fatti relativi al gioco, incluso se una rete è stata segnata o meno ed il risultato della gara, sono inappellabili. Le decisioni degli arbitri e di tutti gli altri ufficiali di gara, devono essere sempre rispettate. " Ed inoltre " Le decisioni dell'arbitro prevalgono su quelle del secondo arbitro, ogni volta che ci sia disaccordo tra loro. In caso d'indebita interferenza o di condotta impropria, l'arbitro solleverà il secondo arbitro o gli altri ufficiali di gara dalle loro funzioni, ne disporrà la sostituzione e presenterà un rapporto in merito alle autorità competenti".
A maggior ragione nessuna potestà quindi può essere attribuita a tutoro ad osservatori al fine di far modificare decisioni di natura tecnica decise dall'arbitro.
La gara si è quindi disputata in modo improprio ed irregolare in quanto, vale la pena di ribadire, svoltasi in violazione della regola 5 del giuoco del calcio a 5 che attribuisce al solo direttore di gara la potestà di adottare ed eventualmente modificare decisioni di natura tecnica.
PQM
DELIBERA
Di disporre la ripetizione della gara a cura del CR Lombardia.
Di accreditare la tassa ricorso, se versata.