C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 03/11/2022 – Delibera – gara del 1/11/2022 SORISOLESE A.S.D. – ROVETTA A.S.D.

gara del 1/11/2022 SORISOLESE A.S.D. - ROVETTA A.S.D.

Premesso che per le gare di Coppa Lombardia gli eventuali ricorsi sono sottoposti alla "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2021/2022", come pubblicato allegato al CU del CR Lombardia nº 6 del 5-8-2021 che riprende il CU Nº 66 del 4-8-2021 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc nº 50/A del 4-8-2021 che dispone quanto segue:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

-La società U S Rovetta calcio ha inviato preannuncio di ricorso a mezzo PEC in data 2-11-2022 ore 08,42 e successivamente sempre a mezzoPEC in data 2-11-2022 ore 09,39 ha inviato le motivazioni.

La ricorrente, premesso che come da CU nº 31 del 20-10-2022 risulta che il calciatore Rota Daniele (nel comunicato non compare la data di nascita di tale calciatore) della società Sorisolese è squalificato per una gara.

Dalla distinta dei calciatori della gara di che trattasi risulta che alla medesima ha partecipato col nº 4 Rota Daniele nato il 3-10-1992 escritto a mano col nº 17 Rota Daniele nato il 20-5-1997. Poiché uno dei due calciatori risulta squalificato, come da CU Nº 31, chiede per la controparte la sanzione della perdita della gara.

Dagli atti di gara, sentito l'arbitro e dal supplemento di rapporto indata 2-11-2022 risulta che la società Sorisolese, sulla distinta dei calciatori ha scritto a mano il nominativo del calciatore Rota Danielenato il 20-5-1997 il quale pur ammesso in panchina tuttavia non ha attivamente partecipato alla gara.

Dagli atti d'ufficio risulta che effettivamente il calciatore squalificato nella gara Immacolata Alzano - Sorisolese del13-10-2022 per recidività in ammonizione è Rota Daniele nato il 20-5-1997.

Pertanto la gara di che trattasi è stata disputata in modo regolare.

La società Sorisolese non ha inviato controdeduzioni

Visto l'art 10 comma 8 e 21 comma 2 del CGS.

PQS

DELIBERA

di rigettare il ricorso pertanto omologare il risultato della gara come conseguito: Pol Sorisolese - US Rovetta 1-0

di addebitare alla società Rovetta la tassa, se non versata.

di comminare alla società Sorisolese l'ammenda di Euro 100,00 per aver ammesso sul terreno di giuoco calciatore pur in posizione irregolare;

di squalificare per una ulteriore gara il calciatore della società Sorisolese Rota Daniele nato il 20-5-1997.

 

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