C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 03/11/2022 – Delibera – gara del 29/10/2022 MAZZO 80 SSDRL – TRIESTINA 1946

gara del 29/10/2022 MAZZO 80 SSDRL - TRIESTINA 1946

Visti gli atti ufficiali di gara.

Rilevato che:

La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 25º minuto del secondo tempo.

Ciò a causa del verificarsi di una rissa che ha visto coinvolti, a vario titolo, i sostenitori delle due società che si sono scambiati ripetutamente atti di violenza.

Tale situazione traeva origine dagli insulti rivolti dai sostenitori della società Mazzo ad un calciatore della società Triestina il quale avvicinatosi alla rete di recinzione incitava i propri sostenitori "a reagire facendo scoppiare una rissa".

Tale fatto provocava grande nervosismo tra i calciatori delle due squadre, peraltro non identificati personalmente dall'arbitro, che ponevano in essere tafferugli diffusi in varie zone del campo ed attriti col pubblico; che tuttavia non sono sfociati in atti di violenza consumata.

L'Arbitro ha altresì segnalato, anche col supplemento al rapporto di gara, che i dirigenti delle due società hanno fattivamente operato percalmare gli animi e dopo la sospensione hanno chiamato i carabinieri per la tutela dell'ordine pubblico e tenuto nei suoi confronti comportamento esemplare.

Rilevato pertanto che le violenze si sono consumate in tribuna e solamente tra i sostenitori, che non si è verificata violenza sul terreno di giuoco e che quindi non vi era pericolo per l'incolumità dei calciatori o del direttore di gara, non si ritiene sussistere la condizione per la sospensione della gara.

La società Triestina 1946 ha inviato in data 2-11-2022 ore 11.31 nota a mezzo pec denominata "Esposto" che non riveste la qualità e la formadi cui all'articolo 67 del CGS per i ricorsi e che pertanto non si assume agli atti di gara; tale nota, comunque, si trasmette per quantodi eventuale competenza alla On. Procura Federale

PQS

DELIBERA

a) di comminare alle Società Mazzo 80 e Triestina 1946 la sanzione dell'ammenda pari ad Euro 150,00 in quanto responsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo tutti i propri sostenitori presenti in tribuna;

b) di disporre la ripetizione della gara a cura del C R Lombardia.

c) di squalificare per 2 gare il calciatore Milanesi Lorenzo della società Triestina 1946 per aver incitato alla violenza i propri sostenitori.

d) Dispone la trasmissione alla On procura federale del su indicato documento inviato dalla società Triestina 1946.

 

 

 

 

 

 

 

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