C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 10/11/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 710pfi21-22- nei confronti di: Valerio PECCERELLA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Bresso Calcio s.r.l.; Giacomo GHISLANDI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Bresso Calcio s.r.l.; Manuel Mario PIGNATA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Bresso Calcio s.r.l.; la società BRESSO CALCIO S.RL.,

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 710pfi21-22-  nei confronti di:

Valerio PECCERELLA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Bresso Calcio s.r.l.;

Giacomo GHISLANDI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Bresso Calcio s.r.l.;

Manuel Mario PIGNATA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Bresso Calcio s.r.l.;

la società BRESSO CALCIO S.RL.,

per rispondere:

1)il sig. Valerio PECCERELLA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Bresso Calcio s.r.l.:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara Arcellasco Città di Erba – Bresso Calcio s.r.l. del 26 aprile 2022 valevole per il girone B del Campionato Allievi Under 18 Regionali del Comitato Regionale Lombardia, nell’imminenza delle operazioni di identificazione dei calciatori, modificato la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Bresso Calcio s.r.l., cancellando mediante un’interlineatura il nominativo del calciatore sig. Manuel Mario Pignata invece presente in campo con la maglia contraddistinta con il numero 10, ed inserendo al posto dello stesso il nominativo del calciatore sig. Cristian Rotolo non presente in campo, consentendo in tal modo che il calciatore sig. Manuel Mario Pignata partecipasse alla predetta gara utilizzando le generalità del calciatore sig. Cristian Rotolo;

b) violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva nonché degli artt. 27 e 29 del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto nella stagione sportiva 2021-2022, le funzioni di allenatore della squadra della società Bresso Calcio s.r.l. partecipante al girone B del campionato regionale Allievi Under 18 del Comitato Regionale Lombardia, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

 

2) il sig. Giacomo GHISLANDI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Bresso Calcio s.r.l.:

per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara Arcellasco Città di Erba – Bresso Calcio s.r.l. del 26 aprile 2022 e valevole per il girone B del Campionato Allievi Under 18 Regionali del Comitato Regionale Lombardia, sottoscritto in luogo del dirigente accompagnatore della squadra sig. Valerio Peccerella la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Bresso Calcio s.r.l. nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Cristian Rotolo, attestando in tal modo in maniera non veridica la presenza dello stesso in campo mentre il calciatore schierato era il sig. Manuel Mario Pignata, calciatore anch’egli tesserato per la società Bresso Calcio s.r.l. il cui nominativo risultava cancellato, mediante un’interlineatura, dalla distinta di gara consegnata all’arbitro;

3) il sig. Manuel Mario PIGNATA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Bresso Calcio s.r.l.:

a) violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte alla gara Arcellasco Citta di Erba – Bresso Calcio s.r.l. del 26 aprile 2022 valevole per il girone B del Campionato Allievi Under 18 Regionali, nelle fila della squadra schierata dalla società Bresso Calcio s.r.l., senza essere indicato nella distinta di gara della società Bresso Calcio s.r.l. consegnata all’arbitro; il calciatore sig. Manuel Mario Pignata, inoltre, partecipava alla predetta gara con il nominativo indicato in distinta corrispondente al sig. Cristian Rotolo, calciatore tesserato per la Bresso Calcio s.r.l. nella stagione sportiva 2021-2022 non presente alla gara;

b) violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Arcellasco Citta di Erba – Bresso Calcio s.r.l. disputata in data 26 aprile 2022 valevole per il girone B del Campionato Allievi Under 18 Regionali del Comitato Regionale Lombardia, rivolto al sig. Mohammed Immad, calciatore tesserato per la G.S.D. Arcellasco Città di Erba l’espressione “vieni qui scimmia di merda”;

4) la società Bresso Calcio s.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Valerio Peccerella, Giacomo Ghislandi e Manuel Mario Pignata, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

 

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Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito e verificata la regolarità delle notifiche:

 

PREMESSO CHE

alla riunione del 3.11.2022 è comparso il Sig. Alessandro Lauriello, Presidente della Società Bresso Calcio s.r.l., assistito dall’Avv. Massimo Apricena, pure presente; per la Procura Federale è comparso l’Avv. Francesco Keller;

 

 

 

 

A conclusione della sua relazione, ritenendo provata la responsabilità per i fatti come contestati, il Rappresentante della Procura ha richiesto di comminare le seguenti sanzioni:

al Sig. Valerio Peccerella mesi 9 di inibizione; al Sig. Giacomo Ghislandi mesi 3 di inibizione; al sig. Manuel Mario Pignata 14 giornate di squalifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2022/23 (di cui 11 giornate ai sensi dell’art. 28, comma 2, CGS); alla Società Bresso Calcio s.r.l. un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2022/23 ed € 1.100,00 di ammenda (di cui € 800,00 ai sensi dell’art. 28 commi 4 e 5 CGS).

OSSERVA

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale, nonché da quelli acquisiti nel corso dell’istruttoria suppletiva, emerge la responsabilità dei tesserati deferiti, nonché della Società Bresso Calcio s.r.l., per le violazioni rispettivamente ad essi ascritte.

Il procedimento prende infatti le mosse dalla espulsione che, nel corso della gara Arcellasco Città di Erba / Bresso Calcio del 26 aprile 2022, il Direttore di Gara ebbe a decretare nei confronti del calciatore con la maglia n. 10 della squadra ospite, reo di avere pronunziato nei confronti di un avversario l’insulto a contenuto discriminatorio razziale riportato nel capo d’incolpazione.

Poiché nella distinta di gara consegnata all’Arbitro il calciatore n. 10 della squadra schierata da Bresso Calcio corrispondeva al nominativo di Rotolo Cristian, il Giudice Sportivo del CRL sanzionava quest’ultimo con il provvedimento di undici giornate di squalifica.

In sede di reclamo proposto dalla Società Arcellasco Città di Erba avverso la sanzione della perdita della gara -atteso che, dopo l’episodio dell’insulto razzista rivolto al proprio calciatore, la squadra si era rifiutata di proseguire l’incontro- emergeva la circostanza che il responsabile della frase discriminatoria non era da identificarsi in Rotolo Cristian, nemmeno presente all’incontro disputatosi il 26 aprile 2022, bensì il calciatore Manuel Mario Pignata, anch’egli tesserato per la Società Bresso Calcio.

La Corte Sportiva d’Appello presso il C.R.L., nel dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Arcellasco Città di Erba per tardività, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le indagini relative alla corretta identificazione del responsabile della violazione commessa sul terreno di gioco.

Dall’attività di indagine svolta dall’Organo federale inquirente emerge al di là di ogni ragionevole dubbio che la persona che rivolse all’avversario l’insulto discriminatorio di cui all’incolpazione corrisponde all’identità di Manuel Mario Pignata, e non a quella di Cristian Rotolo. In questo senso si vedano le plurime testimonianze raccolte dagli stessi tesserati della Società Bresso Calcio: il Dirigente Valerio Peccerella, il calciatore che nella gara del 26 aprile 2022 svolse le funzioni di capitano, Mattia Monti, nonché quello che svolse le funzioni di vice capitano, Davide Dominioni.

La circostanza è pacifica e risulta ammessa anche dal Presidente della Società interessata nel corso della sua comparizione avanti a questo Tribunale Federale.

Il Direttore di Gara, anch’egli sentito dalla Procura Federale, riferisce che, al momento dell’identificazione dei calciatori, egli ebbe, come di prassi, a chiamare a voce alta i calciatori per cognome, ottenendo dagli stessi a titolo di risposta la pronuncia del proprio nome. Così avvenne anche per il calciatore n. 10 della squadra Bresso Calcio, il quale, considerati i documenti e la distinta consegnata all’Arbitro, non potè che essere chiamato dal Direttore di Gara con il cognome “Rotolo” e non potè che rispondere “Cristian” (come l’Arbitro attesta nella sua deposizione resa alla Procura Federale).

Ciò comprova l’intento volontario -e non meramente erroneo- della sostituzione di una persona all’altra.

La distinta di gara riporta, com’è emerso in sede d’indagine, la sottoscrizione del Sig. Ghislandi Giacomo, ivi indicato come massaggiatore, in luogo della persona indicata come Dirigente accompagnatore, ossia il Sig. Valerio Peccerella.

Ma dall’indagine relativa a quell’incontro è risultato altresì che le funzioni di allenatore vennero svolte proprio da quest’ultimo, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico.

Le circostanze sono state sostanzialmente confermate ed ammesse nel corso dell’audizione del 3.11.2022 del Presidente della Società Bresso Calcio s.r.l. avanti al Tribunale Federale, avendo il Sig. Alessandro Lauriello -Presidente del precitato sodalizio- ritenuto di poter in qualche modo giustificare le violazioni in conseguenza di un’urgenza determinata dalla improvvisa ed impellente richiesta da parte del Comitato Regionale di acconsentire a disputare la gara il martedì successivo alla Pasqua, corrispondendo quella data all’unica disponibilità della squadra avversaria.

Non può non rilevarsi in proposito che una pretesa -peraltro non dimostrata- situazione di emergenza per la disputa di una gara non può consentire né giustificare lo svolgimento di mansioni non consentite in violazione dei Regolamenti, né, in mancanza di un documento di riconoscimento di un atleta, procedere a farlo giocatore sotto la identità di un altro (condotta quest’ultima che potrebbe addirittura assumere rilievi extra sportivi).

Le circostanze come riportate -tra cui la cancellazione del nome di Pignata Manuel Mario dalla distinta consegnata all’Arbitro ed il fatto che costui abbia risposto all’appello del Direttore di Gara nel momento in cui veniva chiamato il nominativo di Cristian Rotolo- non consentono di accedere alla tesi difensiva secondo cui si sarebbe trattato di un “errore” cui poi si sarebbe posto “rimedio”.

Fatto salvo quanto si preciserà in appresso, le richieste sanzionatorie della Procura Arbitrale -opportunamente distinte per ciò che concerne la parte attinente all’utilizzo dell’espressione discriminatoria- paiono quindi congrue alla fattispecie oggetto d’analisi.

La responsabilità oggettiva della Società, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, consegue ad una previsione normativa, sottratta al perimetro valutativo del Tribunale Federale.

Non può essere invero accolta la richiesta di comminare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022/2023 unicamente perché inapplicabile: la violazione qui ritenuta sussistente è infatti stata consumata nel corso di una gara della categoria Allievi under 18 regionali nella stagione 2021-2022. Considerato che tale categoria non è stata attivata nella stagione in corso, la Società non può certamente essere penalizzata relativamente ad un campionato differente da quello in cui venne commessa l’infrazione.

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Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

CONDANNA

il Sig. Valerio Peccerella alla sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione;

il Sig. Giacomo Ghislandi alla sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione;

il sig. Manuel Mario Pignata alla sanzione di 14 (quattordici) giornate di squalifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2022/23 (di cui 11 giornate ai sensi dell’art. 28, comma 2, CGS);

la Società Bresso Calcio s.r.l. alla sanzione di € 1.100,00 (millecento/00) di ammenda (di cui € 800,00 ai sensi dell’art. 28 commi 4 e 5 CGS).

Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

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