F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0068/CFA pubblicata il 17 Febbraio 2023 (motivazioni) – Procura Federale Int./sigg.ri Nelson Nicolini-Luca Scattolari-Simone Caminiti-SSDARL F.C. Young Santarcangelo

Decisione/0068/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0083/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Silvia Coppari – Componente

Tommaso Mauceri - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0083/CFA/2022-2023, proposto dal Procuratore Federale Interregionale in data 20.01.2023;

contro

i sigg.ri Nelson Nicolini, Luca Scattolari, Simone Caminiti e la società SSDARL F.C. Young Santarcangelo;

per la riforma della decisione del Tribunale Federale territoriale presso il Comitato regionale Emilia-Romagna pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 62 dell’11.01.23;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 13 febbraio 2023 tenutasi per alcuni partecipanti in videoconferenza, il Cons. Tommaso Mauceri e uditi gli avv. ti Giulia Conti per la Procura Federale Interregionale ed Emanuele Polverini per i sigg.ri Nelson Nicolini, Luca Scattolari e per la società SSDARL F.C. Young Santarcangelo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Su segnalazione di un rappresentante dell’associazione sportiva “A.s.d. Athleticpoggio”, con sede in Poggio Torriana (RN) e squadra iscritta al campionato di II categoria, la Procura Federale apriva un procedimento volto ad accertare eventuali irregolarità e responsabilità connesse alla asserita effettuazione nelle date del 23.6.2022 e del 7.7.2022, di raduni e provini ai fini dell’ingaggio nella società SSDARL F.C. Young Santarcangelo di calciatori tesserati con la predetta Athleticpoggio e con altre associazioni senza il previo rilascio del nulla osta da parte delle compagini di appartenenza. All’esito delle indagini, durante le quali si procedeva all’audizione di numerosi tesserati (calciatori e dirigenti) e venivano acquisiti gli organigrammi dei club sportivi potenzialmente coinvolti dalla vicenda, stralciate tutte le altre posizioni, venivano deferiti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna:

- il sig. Nelson Nicolini, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della SSDARL F.C. Young Santarcangelo per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito che la società dallo stesso rappresentata svolgesse, nel corso delle stagioni sportive 2021–2022 e 2022-2023, ed in particolare nelle date del 23.6.2022 e del 7.7.2022, raduni e provini per calciatori tesserati per altre società senza il preventivo nulla osta delle compagini di appartenenza degli stessi, nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che il sig. Simone Caminiti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Pol. D. Canonica, partecipasse in data 23.6.2022 ad una gara amichevole presso l’impianto sportivo comunale di Santarcangelo finalizzata a sottoporlo a prova in vista di un eventuale inserimento nel gruppo della squadra della società SSDARL F.C. Young Santarcangelo, omettendo di richiedere preventivamente il necessario “nulla osta” della società di tesseramento dell’atleta, e comunque senza porre in essere alcun accorgimento volto ad accertare l’eventuale tesseramento di tale calciatore per altra società;

- il sig. Luca Scattolari, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società SSDARL F.C. Young Santarcangelo per rispondere dei medesimi capi di incolpazione in fatto e in diritto ascritti al Presidente Nicolini;

- la società SSDARL F.C. Young Santarcangelo a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Nelson Nicolini e Luca Scattolari, così come descritti nei capi di incolpazione riferiti;

- il sig. Simone Caminiti, calciatore tesserato per la Pol. D. Canonica, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, in data 23.6.2022, ad una gara amichevole presso l’impianto sportivo comunale di Santarcangelo finalizzata a sottoporlo a prova in vista di un eventuale inserimento nel gruppo della squadra della società SSDARL F.C. Young Santarcangelo, in assenza del necessario “nulla osta” dalla società per la quale era tesserato.

In esito al dibattimento davanti al Tribunale Federale la Procura chiedeva che venissero disposte le sanzioni di quattro mesi di inibizione a carico dei Sig.ri Nelson Nicolini e Luca Scattolari, di due giornate di squalifica a carico del Sig. Simone Caminiti e di 500,00 Euro di ammenda a carico della società Pol. SSDARL Young Santarcangelo, mentre invece gli incolpati, facendo leva sul fatto che nella gara-provino del 7.7.2022 tutti i partecipanti esterni alla società ospitante erano muniti di regolare nulla osta e che invece la gara del 23.6.22 non aveva costituito un provino bensì un’amichevole dal carattere gioviale e festoso alla quale erano stati invitati a partecipare anche giocatori di altre compagini, chiedevano con l’assistenza del loro legale, il proscioglimento o, in subordine, la comminazione di una pena pecuniaria minima.

Con la decisione oggi reclamata il Tribunale Federale Territoriale ha accertato la responsabilità delle parti deferite esclusivamente per le violazioni loro attribuite limitate al fatto di aver omesso di richiedere/ottenere il preventivo nulla osta per la partecipazione del suddetto calciatore Caminiti alla sola gara (al contempo qualificata come «amichevole») del 23 giugno 2022, circostanza sempre ammessa con contegno collaborativo dai soggetti deferiti, e, ritenuto che «il disvalore delle violazioni commesse non appare così elevato da giustificare la portata delle sanzioni disciplinari proposte dalla Procura Federale», ha deliberato di infliggere al Presidente Sig. Nelson Nicolini e al Direttore Sportivo Sig. Luca Scattolari la sanzione della inibizione per un mese,  al calciatore Simone Caminiti la squalifica per una giornata effettiva di gara, alla società Pol. SSDARL Santarcangelo un’ammenda di euro 150 euro.

In data 20.1.23 il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C., Avv. Paolo Mormando, ha proposto reclamo avverso la predetta decisione del Tribunale Federale Territoriale asserendone l’incongruità per il mancato rispetto del minimo edittale previsto dall’art. 32, comma terzo CGS (che, in relazione alle violazioni di cui all’art. 32, comma secondo, prevede la pena dell’interdizione di minimo tre mesi), per il mancato rispetto del principio di ragionevolezza, proporzionatezza e afflittività e per l’omissione di una reale motivazione sulle ragioni che l’hanno indotta a contenere le sanzioni nel modo sopra indicato.

Ha presentato una memoria difensiva l'Avv. Emanuele Polverini, del Foro di Rimini, a difesa dei predetti Nelson NICOLINI, Luca SCATTOLARI e della società SSDARL F.C. Young Santarcangelo, rilevando come, a differenza dell’asserzione della Procura federale secondo la quale i fatti sarebbero pacifici e incontroversi, sin da subito i rappresentanti della società hanno eccepito che la partita del 23.6.23 era consistita non già in un provino organizzato scientemente dalla società bensì in un’amichevole dal tono gioviale e festoso ad iniziativa spontanea degli stessi giocatori alla quale avevano partecipato pochissimi giocatori estranei così come il Caminiti, le cui ammissioni dovrebbero essere rapportate a tale situazione; ed ha altresì dedotto che la motivazione del Tribunale Federale, benché succinta in linea con l’esigenza di brevità del processo sportivo, va contestualizzata e considerata unitamente alle accertate vicende di cui il giudice di primo grado ha dato conto ritenendo acquisita la relativa prova, sottolineando in particolare che il calciatore incolpato «alla data del 23 giugno 2022 aveva già raggiunto un accordo verbale con la società presso la quale era tesserato per chiedere e ottenere lo svincolo per cui ritiene di aver agito in perfetta buona fede anche in considerazione del fatto che l’affiliazione con la società Young Santarcangelo non si è mai concretizzata avendo egli scelto di giocare con una diversa squadra” (pag. 1845 del Comunicato Ufficiale n. 62 dell’11.1.23)».

CONSIDERATO IN DIRITTO

È vero quanto asserisce la Procura e cioè che la motivazione del Tribunale è sin troppo sintetica ma occorre al contempo rilevare che lacune si riscontrano già nelle argomentazioni giuridiche addotte nell’atto di deferimento, così come poi nel giudizio di primo grado, nel reclamo e nella discussione in camera di consiglio presso la CFA.

In particolare, la Procura denuncia che non sia stato applicato il limite minimo edittale previsto dall’art. 32, comma 3, CGS, in caso di accertamento della fattispecie regolata al comma secondo della medesima disposizione, ma trascura che quest’ultima è a sua volta norma di rinvio in quanto fa riferimento alla mancata conformità delle attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori «alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe».

Orbene, non risulta agli atti che siano mai state specificamente indicate le disposizioni federali né regolamentari cui rinvia l’art. 32, comma 2, CGS e che sarebbero state violate dai tesserati e dalla società deferita, così da consentire agli stessi di difendersi adeguatamente sul punto.

Risulta allora più che congrua la decisione del Tribunale Federale di non rifarsi alla pena edittale prevista da una regola il cui reale fondamento è rimasto non indagato né oggetto di contraddittorio nel corso del procedimento e, al di là del generico richiamo alle «violazioni rispettivamente loro attribuite» (giustificabile per esigenze di brevità e discrezione), pare evidente l’idea coltivata dal Tribunale territoriale – e in ogni caso si ritiene di convalidare la decisione nel senso – che la responsabilità è da riconoscere in dipendenza dell’altra regola invocata dalla Procura Federale e implicitamente ribadita dal Tribunale, e cioè della violazione del principio di correttezza e lealtà sportiva (art. 4, comma 1, CGS).

Sotto questo profilo è qui sufficiente ricordare come secondo consolidato orientamento queste clausole generali rinviano a norme sociali o di costume da autorevole dottrina paragonate a una sorta di “organi respiratori” che consentono di adeguare costantemente la normativa all’evoluzione della realtà sociale di riferimento (in questo caso, alla realtà propria dell’ordinamento sportivo) e di recepire e salvaguardare i valori comunemente avvertiti come irrinunciabili dalla comunità degli sportivi (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 70/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 16/2022-2023; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 23/2022-2023).

Orbene, le indagini svolte e in particolare le audizioni dei testi e le modalità accertate nello svolgimento della successiva gara del 7.7.22 (in cui tutti i giocatori estranei si sono recati al campo di gioco muniti del nulla osta rilasciato dall’associazione di appartenenza) hanno asseverato come sia riconducibile a principi di sana lealtà sportiva (a mores consolidati e avvertiti dalla comunità come irrinunciabili) la prassi radicata e diffusa di richiedere un nulla osta quando un tesserato in un’associazione sportiva prenda parte a una gara nelle fila di un’altra compagine, in modo da assicurare trasparenza e lealtà nei rapporti sia tra i club sportivi sia tra i club e i giocatori.

Resta il fatto che consta chiaramente dagli atti come il caso della partecipazione alla gara del 23.6.22 del calciatore Nicolini senza il nulla osta dal club presso il quale era ancora formalmente tesserato risulti del tutto isolato e spiegabile dalla circostanza che il rapporto con la precedente squadra, come ha accertato il Tribunale, era già (se non ancora formalmente) di fatto chiuso, ottemperando in tutti gli altri casi la società ospitante all’obbligo di richiesta del nulla osta (come risulta ad es. dalla dichiarazione rilasciata alla Procura federale da Pazzini); peraltro, che la gara del 23 giugno  avesse una prevalente connotazione come provino anziché come amichevole (è in questi ultimi termini che la definisce il Tribunale Territoriale), magari gioiosa e festosa (come dedotto dai dirigenti della società incolpata) è tutt’altro che dimostrato, visto anche che vi hanno partecipato quasi tutti atleti del club organizzatore e che erano stati invitati a parteciparvi anche altri calciatori al cui ingaggio il club ospitante non era minimamente interessato (come risulta dalle dichiarazioni rese dal calciatore Censi risultanti dal fascicolo di primo grado).

Tutte queste circostanze impongono di ritenere corretta la valutazione dei fatti oggetto del deferimento come di tenue gravità (art. 12, comma 1, CGS); valutazione che unitamente alla considerazione di come la società e lo stesso calciatore abbiano fattivamente collaborato all’accertamento della verità (art. 13, lett. e, e art. 128 CGS), impongono di ritenere congrue le sanzioni inflitte dal Tribunale territoriale e di ritenere quindi infondato il reclamo avanzato dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Tommaso Mauceri                                                 Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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