C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 24/11/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. ROBECCO D’OGLIO – Campionato 2^ Categoria – Girone I GARA del 30.10.2022 – A.S.D. G.S. PESCAROLO – A.S.D. ROBECCO D’OGLIO C.U. n. 18 del della Delegazione Provinciale di Cremona datato 04.11.2022

Reclamo della società A.S.D. ROBECCO D’OGLIO – Campionato 2^ Categoria – Girone I GARA del 30.10.2022 – A.S.D. G.S. PESCAROLO – A.S.D. ROBECCO D’OGLIO C.U. n. 18 del della Delegazione Provinciale di Cremona datato 04.11.2022 La società ASD ROBECCO D’OGLIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado della Delegazione Provinciale di Cremona, che ha comminato la squalifica per 10 (dieci) giornate di gara al calciatore Eric Girelli per aver proferito frase offensiva, discriminatoria e razzista nei confronti di un calciatore avversario durante la gara del 30.10.2022 tra Asd GS Pescarolo e Asd Robecco D’Oglio. Nel reclamo, la società Asd Robecco D’Oglio tenta di giustificare il comportamento del proprio giocatore, asserendo che la frase pronunciata sia sì da qualificarsi come “blasfema e denigratoria”, ma non a sfondo razziale, trattandosi di una reazione alle istigazioni ed offese ricevute dallo stesso Girelli da parte del giocatore avversario. Per tale ragione la reclamante chiede la riduzione della squalifica comminata al proprio calciatore. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS, OSSERVA ai sensi dell’art. 61, co. 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Nel caso di specie, il direttore di gara ha riportato nel referto l’espressione – che questa Corte omette volutamente di riportare - pronunciata dal calciatore Eric Girelli, che non lascia dubbi di interpretazione, trattandosi di una gravissima ed inqualificabile offesa discriminatoria e razzista pronunciata nei confronti del giocatore avversario, inquadrabile fra i comportamenti discriminatori individuati dall’art. 28, comma 1, del CGS sanzionati ai sensi del successivo comma 2 della medesima norma. Non trova approvazione da parte del presente Collegio la giustificazione fornita dalla società reclamante, poiché nessuna offesa o provocazione, che tra l’altro non è nemmeno stata provata, è idonea a ridimensionare la gravità dell’espressione pronunciata dal Girelli. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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