C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 01/12/2022 – Delibera – Reclamo A.S.D. SPORTING BRESCIA – Campionato Prima Categoria – Gir. F GARA del 13.11.2022 – A.S.D. SPORTING BRESCIA – A.S.D. REAL CASTENEDOLO C.U. n. 36 – datato 17.11.2022 – Comitato Regionale Lombardia
Reclamo A.S.D. SPORTING BRESCIA – Campionato Prima Categoria – Gir. F
GARA del 13.11.2022 – A.S.D. SPORTING BRESCIA – A.S.D. REAL CASTENEDOLO
C.U. n. 36 – datato 17.11.2022 – Comitato Regionale Lombardia
La società A.S.D. SPORTING BRESCIA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia che ha comminato la sanzione della squalifica per due gare effettive al proprio calciatore Nucera Domenico.
La A.S.D. Sporting Brescia, nel proprio reclamo, sosteneva che il provvedimento disciplinare traeva origine dall’espulsione comminata al Nucera al minuto 37 del secondo tempo di gara. Tuttavia, sostiene la reclamante anche in base a quanto emerge dal rapporto di gara, il calciatore n. 3 Nucera veniva sostituito dal n. 17 al minuto 20 del secondo tempo.
Inoltre, sebbene ciò non emerga dal rapporto arbitrale ad essere espulso al minuto 37 del secondo tempo è stato il calciatore n. 2 Buco Christian e non il n. 3 Nucera Domenico.
La A.S.D. Sporting Brescia chiedeva, pertanto, previa sospensione cautelare ex art. 19, comma 2 C.G.S., l’annullamento della sanzione a carico di Nucera Domenico.
Il ricorso portato alla cognizione di questa Corte Sportiva d’Appello, preannunziato con preavviso di reclamo del 17.11.2022, è stato presentato mediante inoltro di PEC in data 18.11.2022 alle ore 15.56.
All’udienza del 24.11.2022 comparivano per la società reclamante il sig. Ezio di Loreto, in qualità di vicepresidente della A.S.D. Sporting Brescia, giusta delega prodotta e identificato con documento di identità n. AU3409119, rilasciato dal Comune di Brescia, e l’avv. Antonio Ghirardi.
L’avv. Ghirardi si riportava al proprio reclamo e alla delibera del G.S. del 24.11.2022, rilasciata con c.u. n. 37 del C.R.L., insistendo per l’annullamento della sanzione della squalifica comminata a Nucera Domenico.
Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello,
OSSERVA
Il G.S. con delibera del 24.11.2022 pubblicata sul c.u. n. 37 del C.R.L. informava che, sentito il direttore di gara in ordine alla venuta espulsione del n. 3 Nucera Domenico, lo stesso, con supplemento di rapporto inviato a mezzo mail in data 22.11.2022, ore 16.20, dichiarava che “ad essere stato espulso al 32° del 2° t. (sul rapporto di gara l’espulsione risulta avvenuta al minuto 37 del secondo tempo) è stato il numero 2 Buco Christian e non il numero 3 Nucera Domenico”.
Alla luce di ciò e in ragione di quanto peraltro emerge dal rapporto di gara, secondo il quale il Nucera veniva sostituito al minuto 20 del secondo tempo, risulta del tutto evidente che l’espulsione al minuto 37 del secondo tempo sia stata erroneamente attribuita a quest’ultimo in luogo del n. 2 Buco Christian e che, pertanto, alcun provvedimento disciplinare possa essere comminato al Nucera.
In ragione di quanto sopra, il reclamo deve essere accolto e la decisione del G.S. deve essere riformata.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello accoglie ed annulla la sanzione della squalifica di 2(due) gare a NUCERA DOMENICO.
Dispone la restituzione della tassa se versata.
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