C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 01/12/2022 – Delibera – Reclamo CALCIO LECCO 1912 SRL – UNDER 17 REGIONALI C11 FEMMINILE – GIRONE B GARA del 13.11.2022 – CALCIO LECCO 1912 SRL – MONZA SPA C.U. n. 36 del CRL datato 17.11.2022
Reclamo CALCIO LECCO 1912 SRL – UNDER 17 REGIONALI C11 FEMMINILE – GIRONE B
GARA del 13.11.2022 – CALCIO LECCO 1912 SRL – MONZA SPA
C.U. n. 36 del CRL datato 17.11.2022
La società CALCIO LECCO 1912 SRL ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia che ha comminato la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, giusto il disposto dell’art. 10 CGS, nonché dell’ammenda di Euro 100,00 per aver utilizzato calciatori non tesserati, oltre alla inibizione fino al 14.12.2022 del dirigente responsabile della società Calcio Lecco 1912, sig. Scida Raffaele, per aver consentito l’accesso al terreno di giuoco a persone non tesserate.
Infatti, sottolinea il GS che, all’atto dell’irrogazione della sanzione, la calciatrice Roviscioni Giada ha partecipato attivamente alla gara del 13.11.2022 contro la società Monza Spa, tuttavia a tale data la medesima calciatrice risultava tesserata per la società Calcio Lecco 1912 per la disciplina dei campionati di calcio a 5 femminile, mentre non risultava tesserata per la disciplina del campionato di calcio a 11 femminile se non a partire dal 14.11.2022, vale a dire in data successiva a quella della disputa della gara.
La Calcio Lecco 1912, nel proprio reclamo, espone che nel mese di agosto 2022, non riuscivano a tesserare la calciatrice Roviscioni Giada in quanto il portale li bloccava con la dicitura che la loro società non partecipava ad alcun campionato di calcio a 5.
Afferma la reclamante che, In data 08.08.2022, apriva una segnalazione per la problematica sopra descritta e, dopo diverse sollecitazioni telefoniche, il sistema sbloccava la possibilità di tesseramento verso la fine del mese di agosto.
Evidenzia, la reclamante che, la società Calcio Lecco 1912 non partecipa ad alcun campionato di calcio a 5 e che in data 27.09.2022 ha aperto una ulteriore segnalazione al crl rimasta priva di riscontro.
La reclamante chiedeva, pertanto, l’annullamento dell’ammenda di Euro 100,00 e l’annullamento della squalifica fino al 14.12.2022 a carico di Scida Raffaele e di addebitare il ricorso se dovuto sul conto campionato.
Il ricorso portato alla cognizione di questa Corte Sportiva d’Appello, è stato presentato mediante inoltro di PEC in data 17.11.2022 alle ore 19:16.
Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello,
OSSERVA
Dagli atti emerge in modo chiaro, anche perché non contestato, che la società Calcio Lecco 1912 faceva partecipare alla gara del 13.11.2022 contro la società Monza spa, nel corso del campionato Under 17 Regionali Calcio a 11 Femminile, la calciatrice Roviscioni Giada, non tesserata con la società reclamante per il medesimo campionato, ma unicamente per il campionato di calcio a 5 femminile.
Nonostante gli asseriti problemi di tesseramento presentatisi nel mese di agosto 2022, la Calcio Lecco 1912 ha provveduto al tesseramento della Roviscioni, per il campionato di calcio a 11 femminile, solo in data 14.11.2022, ovvero successivamente alla disputa della gara col Monza spa.
In mancanza di effettivo tesseramento per il campionato di calcio a 11 femminile la reclamante avrebbe dovuto esimersi dello schierare la calciatrice Roviscioni nella gara del 13.11.2022.
Infatti, la Calcio Lecco 1912 avrebbe senz’altro dovuto premunirsi di risolvere il problema del tesseramento della propria calciatrice prima della gara in parola, in quanto in quel momento la medesima risultava tesserata unicamente per la disciplina del campionato di calcio a 5 femminile. Permettendo alla Roviscioni di giocare e, comunque, schierandola attivamente nella gara del 13.11.2022 contro il Monza Spa valente per il campionato femminile di calcio a 11 under 17, ha in sostanza accettato il rischio che, un eventuale controllo – in effetti avvenuto a seguito dell’ammonizione comminata alla Roviscioni al minuto 29 del secondo tempo di gara – avrebbe evidenziato il problema del tesseramento, con le ovvie conseguenze sul piano disciplinare.
Nulla rileva, neppure, che la società reclamante affermi di non partecipare a campionati di calcio a 5 femminile.
In ragione di quanto sopra, il reclamo non può essere accolto e la decisione del G.S. deve essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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