C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 01/12/2022 – Delibera – Reclamo della società S.C.D. COLICODERVIESE – Campionato Promozione – Girone B GARA del 13.11.2022 tra S.C.D. COLICODERVIESE– OLGIATE AURORA A.S.D. C.U. n. 36 del CRL datato 17.11.2022
Reclamo della società S.C.D. COLICODERVIESE – Campionato Promozione – Girone B
GARA del 13.11.2022 tra S.C.D. COLICODERVIESE– OLGIATE AURORA A.S.D.
C.U. n. 36 del CRL datato 17.11.2022
La società S.C.D. COLICODERVIESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado che ha comminato a carico del calciatore PASQUINELLI Mattia la squalifica per tre gare effettive per atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario.
Nel proprio reclamo, la S.C.D. COLICODERVIESE ritiene eccessiva la sanzione comminata sostenendo che il proprio tesserato, dopo avere subito un grave fallo, “falciato” da tergo in maniera improvvisa e violenta, reagiva in maniera plateale ma non certamente violenta. Il PASQUINELLI si sarebbe avvicinato all’avversario solo urtandolo con il corpo.
La reclamante evidenzia quindi che non vi è stato alcun atto di violenza e che l’avversario, subito dopo il contatto si limitava a fare un passo indietro, mantenendosi eretto.
In conclusione la reclamante chiede la riforma della decisione impugnata e la riduzione della squalifica del calciatore PASQUINELLI Mattia.
Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal C.G.S.,
OSSERVA
Ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S., i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi sono considerati fonte primaria e privilegiata di prova.
Dal referto redatto dal direttore di gara emerge in modo chiaro e dettagliato che il calciatore PASQUINELLI Mattia, a seguito di un grave fallo di gioco subito, reagiva violentemente e prendeva per il collo stringendolo il calciatore avversario, MONTRASIO Simone, autore del fallo e contestualmente lo minacciava e insultava gravemente.
Nel proprio reclamo, la S.C.D. COLICODERVIESE, pur volendo dare una diversa ricostruzione ed interpretazione a quanto successo sul campo, non riporta alcun elemento atto a confutare quanto rappresentato dal direttore di gara negli atti ufficiali.
Per ultimo, considerato che ai sensi dell’art. 38 CGS la condotta violenta è punita nel minimo edittale con tre giornate di squalifica, risulta per il caso di specie che l’entità della sanzione sia stata correttamente quantificata dal G.S.
Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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