C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 01/12/2022 – Delibera – Reclamo della società A.C.D. BIASSONO – Campionato Promozione – Gir. B GARA del 13.11.2022 tra A.C.D. CALOLZIOCORTE – A.C.D. BIASSONO C.U. n. 36 del 17.11.2022 del Comitato Regionale Lombardia

Reclamo della società A.C.D. BIASSONO – Campionato Promozione - Gir. B GARA del 13.11.2022 tra A.C.D. CALOLZIOCORTE – A.C.D. BIASSONO C.U. n. 36 del 17.11.2022 del Comitato Regionale Lombardia La società A.C.D. BIASSONO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la squalifica di n. 3 giornate a carico del proprio calciatore LIPRINO Matteo per atti di violenza nei confronti di un avversario. La reclamante evidenzia, invece, che il proprio calciatore LIPRINO Matteo ha commesso un normalissimo fallo di giuoco che giustamente doveva essere sanzionato in quanto aveva interrotto l’azione avversaria, ma che tale fallo non è assolutamente da considerarsi un atto di violenza in quanto lo scopo del proprio tesserato non era certamente quello di far male all’avversario. La società A.C.D. BIASSONO ha inoltre allegato al reclamo il filmato ufficiale della gara, dal quale ritiene che si evinca chiaramente come l’intervento del proprio tesserato sia un semplice fallo di giuoco. La reclamante, tenuto conto che il calciatore ha già scontato una giornata di squalifica, chiede una revisione del provvedimento del Giudice Sportivo e chiede l’annullamento delle altre due gare rimanenti di squalifica da scontare. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS, OSSERVA ai sensi dell’art. 61, co. 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ed ai sensi dell’art. 58 e dell’art. 61 co. 2, 3, 4 e 5 relativamente all’acquisizione delle riprese televisive e/o dei filmati riguardo ai fatti di condotta violenta. Su queste basi, da un attento esame del filmato prodotto dalla Società BIASSONO che viene acquisito da questa Corte come mezzo di prova, si è potuto osservare, senza ombra di dubbio, come l’intervento del calciatore LIPRINO Matteo sia da considerarsi si un fallo chiaro e deciso che interrompeva l’azione di giuoco avversaria ma privo, però, di qualsiasi connotato di violenza e/o cattiveria. Ed anche nel referto di gara, l’arbitro nel descrivere l’azione fallosa, non ha messo in evidenza una volontà di una condotta violenta che volesse arrecare danno all’avversario. Pertanto, in ragione di quanto sopra dedotto ed argomentato, il reclamo deve essere accolto e la decisione del G.S. deve essere riformata. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello accoglie il reclamo e riduce la squalifica a 1(una) giornata di gara a LIPRINO Matteo. Dispone la restituzione della tassa se versata.
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