C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 09/12/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. CALCIO MENAGGIO 1920 – Campionato Prima Categoria – Girone B – GARA del 20.11.2022 tra A.S.D. CALCIO MENAGGIO 1920 – A.S.D. LUISAGO PORTICHETTO C.U. n. 37 del CRL datato 24.11.2022

Reclamo della società A.S.D. CALCIO MENAGGIO 1920 – Campionato Prima Categoria – Girone B – GARA del 20.11.2022 tra A.S.D. CALCIO MENAGGIO 1920 – A.S.D. LUISAGO PORTICHETTO C.U. n. 37 del CRL datato 24.11.2022 La società A.S.D. CALCIO MENAGGIO 1920 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado, che ha comminato a carico del calciatore SALICE Michele la squalifica per tre gare effettive in quanto espulso per doppia ammonizione e poi alla fine della gara attendeva e offendeva pesantemente l’arbitro. Nel proprio reclamo, la A.S.D. CALCIO MENAGGIO 1920 sostiene che il proprio calciatore, dopo essere stato espulso al 44’ del secondo tempo per doppia ammonizione, entrambe le volte per proteste, al termine della gara si sarebbe diretto verso il direttore di gara chiedendogli spiegazioni per le due ammonizioni ricevute nell’arco temporale di quattro minuti, in quanto essendo lui il capitano della squadra era la persona deputata a dialogare con il direttore di gara. L’intenzione del SALICE Michele era sapere il motivo delle ammonizioni. In conclusione la reclamante ritiene che la squalifica di tre gare non sia congrua a seguito di doppia ammonizione, e, pertanto, chiede la riforma della decisione impugnata e la riduzione della squalifica del calciatore SALICE Michele in misura rapportata all’effettiva gravità dei fatti. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal C.G.S., OSSERVA Ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S., il rapporto dell’ufficiale di gara è da considerarsi fonte primaria e privilegiata di prova. Dal referto redatto dal direttore di gara emerge in modo chiaro e dettagliato che il calciatore SALICE Michele, nel breve arco di quattro minuti veniva ammonito due volte per proteste. Non appena terminata la gara rientrava sul terreno di giuoco con fare minaccioso insultava l’arbitro. Veniva quindi allontanato dai suoi compagni di squadra. Nel proprio reclamo, la società A.S.D. MENAGGIO 1920, pur facendo una diversa ricostruzione di quanto successo sul campo durante ed al termine della gara, non riporta alcun elemento atto a confutare quanto rappresentato dal direttore di gara sul proprio referto. E poi, il fatto che il calciatore SALICE Michele sia il capitano della squadra, ovviamente, giustifica ulteriormente l’ammontare della sanzione comminata dal G.S. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it