C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 15/12/2022 – Delibera – Reclamo della società ASD CALCIO MENAGGIO 1920 – Camp. Under 19 Regionali – Gir. B GARA del 15.11.2022 tra S.C.D. ROVELLASCA 1910 – ASD CALCIO MENAGGIO 1920 C.U. n. 37 del C.R.L. datato 24.11.2022

Reclamo della società ASD CALCIO MENAGGIO 1920 – Camp. Under 19 Regionali – Gir. B GARA del 15.11.2022 tra S.C.D. ROVELLASCA 1910 – ASD CALCIO MENAGGIO 1920 C.U. n. 37 del C.R.L. datato 24.11.2022 La società ASD CALCIO MENAGGIO 1920 ha proposto reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe, con la quale il G.S. di 1°Grado ha comminato la squalifica fino al 22.02.2023 nei confronti del calciatore ANDREA PETAZZI (matr. n. 2520048), in quanto al termine dell’incontro il tesserato, dopo la notifica di provvedimento disciplinare dell’espulsione da parte dell’Ufficiale di gara dovuto a espressioni gravemente irriguardose, si rivolgeva al medesimo reiterando le offese e urlando anche la frase “con il tuo cartellino mi ci pulisco il culo tanto io gioco in prima squadra coglione”. Per questi motivi, il G.S. rilevava la presenza non soltanto di comportamenti gravemente irriguardosi, ma anche di una condotta antisportiva, in violazione dei principi fondamentali di cui all’art. 4 C.G.S. Nel ricorso, la reclamante sostanzialmente riconosce la rispondenza al vero dei fatti riportati nel referto, limitandosi ad eccepire (i) l’incongruenza tra la sanzione comminata e “quanto scritto nel referto della gara”, che avrebbe dovuto determinare – a detta della ricorrente – solo una “squalifica a giornate e non a tempo”; (ii) la sproporzione della sanzione comminata rispetto ai fatti riportati dall’Arbitro, che non possiedono alcun connotato di violenza e che non giustificherebbero la severità della sanzione comminata dal G.S. In conclusione, la reclamante chiede in via principale di annullare la sanzione inflitta e in subordine di tramutarla in squalifica a giornate e conseguentemente ridurla in funzione dell’effettiva e contenuta gravità dei fatti ascritti al proprio tesserato. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS, OSSERVA Ai sensi dell’art. 61, co. 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Nel caso di specie, la reclamante non si duole dell’effettività dei fatti così come riportati nel referto, che si possono dare pertanto per acquisiti e pienamente provati nel giudizio. Ciò premesso, non coglie nel segno il rilievo della ricorrente, secondo cui la sanzione comminata non sarebbe giuridicamente corretta poiché conteggiata a tempo e non a giornate. Invero, già l’art. 36 C.G.S. dispone che in caso di condotte gravemente irriguardose nei confronti dell’Ufficiale di gara la sanzione applicabile è anche quella a “tempo determinato”, sicché la decisione del G.S. da questo punto di vista non può che ritenersi conforme a diritto. A ciò va poi aggiunto che, come correttamente rilevato dal G.S., la condotta del giocatore si qualifica anche per un palese atteggiamento antisportivo, riferito alla (vana) convinzione di poter eludere le sanzioni disciplinari e all’atteggiamento di dispregio per le conseguenze disciplinari del proprio comportamento gravemente irriguardoso, che si pone in conflitto con i principi generali di lealtà, correttezza e probità che l’art. 4 C.G.S. pone in capo a tutti i tesserati federali e a cui è collegata – tra le altre – la sanzione della squalifica a tempo determinato prevista dall’art. 9, co. 1, lett. f) C.G.S. Su tali premesse, questa Corte ritiene corretta e condivide la scelta del G.S. di applicare al tesserato PETAZZI la sanzione della squalifica a tempo, determinata dalla sommatoria degli illeciti riscontrati nel comportamento del calciatore. Al contempo, tuttavia, tenuto conto che effettivamente non vi sono connotati di violenza nel comportamento del PETAZZI e che pertanto lo stesso va comunque ricondotto all’interno di una fattispecie di minore gravità, questa Corte ritiene sproporzionata la sanzione inflitta e ritiene di disporne una riduzione, nei termini di cui al dispositivo. Tutto ciò premesso e considerato, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ACCOGLIE il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica comminata al calciatore ANDREA PETAZZI, applicando la sanzione della squalifica a tempo determinato fino alla data del 06.02.2023. Si dispone la restituzione della relativa tassa, se versata.
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