C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 15/12/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. G.S. ACQUANEGRA CALCIO – Campionato 2^ Categoria – Girone I GARA del 20.11.2022 – A.S.D. G.S. ACQUANEGRA CALCIO – A.C. CASTELVERDE A.S.D.

Reclamo della società A.S.D. G.S. ACQUANEGRA CALCIO – Campionato 2^ Categoria – Girone I GARA del 20.11.2022 – A.S.D. G.S. ACQUANEGRA CALCIO – A.C. CASTELVERDE A.S.D. C.U. n. 21 della Delegazione Provinciale di Cremona datato 24.11.2022 La societa ASD GS ACQUANEGRA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado presso la Delegazione Provinciale di Cremona, nella parte in cui ha comminato alla società l’ammenda di euro 500 per frasi gravemente offensive ed a sfondo razziale rivolte dai propri sostenitori nei confronti di un calciatore avversario, durante la gara in epigrafe. Nel reclamo, la società Acquanegra Calcio, sottolineando come i propri componenti siano da sempre corretti nei confronti di avversari, arbitri e dei propri giocatori, tra cui sono presenti tesserati di diverse etnie e nazionalità, tenta di mitigare l’episodio sostenendo che gli insulti provenienti dal pubblico non fossero insulti razzisti e discriminatori. La reclamante sostiene, inoltre, che, avendo schierato tre calciatori di colore nella gara in epigrafe, non sarebbe stato appurato dall’arbitro se gli insulti fossero stati effettivamente rivolti ad un giocatore avversario, ovvero ai propri giocatori. Per tali motivi la reclamante chiede l’annullamento dell’ammenda. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS, OSSERVA ai sensi dell’art. 61, co. 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Nel caso di specie, il direttore di gara ha riportato puntualmente nel referto l’atteggiamento inqualificabile tenuto dai sostenitori della Acquanegra Calcio, che hanno rivolto ululati ed espressioni razziste - che questa Corte omette volutamente di riportare – nei confronti del giocatore Camara Sadjo, n. 9 del Castelverde. La condotta posta in essere dal pubblico della società ospitante è certamente inquadrabile fra i comportamenti discriminatori individuati dall’art. 28, co. 1, del CGS, per la quale la responsabilità è in capo alla Società, che ne risponde ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, co. 1 e dell’art. 28, co. 4, del CGS. Non trovano approvazione da parte del presente Collegio le giustificazioni fornite dalla Società reclamante. Appare opportuno sottolineare che l’art. 28 è volto a sanzionare qualsiasi comportamento discriminatorio, anche quando le offese siano destinate a giocatori della squadra che si sostiene. Nel caso di specie, anche a voler prendere in considerazione la tesi della reclamante, ossia che gli insulti fossero stati rivolti dai sostenitori della Acquanegra Calcio verso i propri giocatori, tale circostanza non avrebbe certamente costituito un’attenuante, trattandosi di atteggiamento ugualmente gravissimo. In ogni caso, come noto, il referto di gara, insieme al supplemento, costituiscono fonte primaria e privilegiata di prova. Pertanto, si deve dare per assodato che le gravi offese discriminatorie siano state rivolte dal pubblicato al giocatore avversario. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa se non versata.
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