C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 15/12/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. MOJAZZA CALCIO – Campionato 3^ Categoria – Girone C GARA del 13.11.2022 – POL. LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D. – A.S.D. MOJAZZA CALCIO C.U. n. 17 della Delegazione Provinciale di Milano – datato 17.11.2022
Reclamo della società A.S.D. MOJAZZA CALCIO – Campionato 3^ Categoria – Girone C
GARA del 13.11.2022 – POL. LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D. – A.S.D. MOJAZZA CALCIO
C.U. n. 17 della Delegazione Provinciale di Milano - datato 17.11.2022
La società ASD MOJAZZA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Gradopresso la Delegazione Provinciale di Milano, che ha comminato la squalifica per 6 (sei) giornate di gara al calciatore Pomes Matteo per aver rivolto al direttore di gara frasi gravemente minacciose, ingiuriose ed offensive durante la gara in epigrafe.
Nel reclamo, la società Mojazza Calcio eccepisce la minacciosità delle frasi rivolte dal proprio giocatore al direttore di gara, sostenendo che il Pomes avesse indirizzato all’arbitro frasi meramente ingiuriose, tra cui “testa di cazzo”. Da qui, la reclamante rileva la nullità della decisione del G.S. (i) perché fondata su un referto non veritiero che non riporterebbe fedelmente i fatti e, in subordine, (ii) per manifesta sproporzione della sanzione, rispetto a casi similari in cui il G.S. sarebbe stato più “clemente”. Da ultimo, la reclamante sostiene che ricorrano i presupposti per il riconoscimento di circostanze attenutati. Per tali ragioni, la società Mojazza Calcio chiede che la squalifica comminata al proprio giocatore venga ridotta.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS,
OSSERVA
ai sensi dell’art. 61, co. 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.
Nel caso di specie, il direttore di gara ha riportato nel referto le espressioni - successivamente confermate - “pezzo di merda, ti ammazzo” e “vaffanculo coglione”, pronunciate dal calciatore Matteo Pomes, che non lasciano dubbi di interpretazione, trattandosi di frasi gravemente minacciose, ingiuriose ed offensive, che vanno senz’altro sanzionate ai sensi dell’art. 36, co. 1 lett. b), C.G.S.
Non trovano accoglimento da parte del presente Collegio le giustificazioni fornite dalla società reclamante, da un lato perché la dichiarazione del sig. Matteo Belfanti non è idonea a smentire quanto riportato dal direttore di gara nel proprio referto, che come noto rappresenta, insieme al supplemento, fonte primaria e privilegiata di prova; dall’altro, tenuto conto della condotta posta in essere dal giocatore Pomes, la sanzione al medesimo comminata rientra nei poteri discrezionali del G.S. che ha correttamente applicato la normativa sportiva.
Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa se non versata.
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