C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 15/12/2022 – Delibera – Reclamo della società ASD ARLUNO CALCIO 2010 – Campionato 3^ Categoria – Gir. B GARA del 27.11.2022 tra ARLUNO CALCIO 2010 – ASD VIGHI 1967 C.U. n. 19 della Delegazione Provinciale di Milano datato 01.12.2022

Reclamo della società ASD ARLUNO CALCIO 2010 – Campionato 3^ Categoria – Gir. B GARA del 27.11.2022 tra ARLUNO CALCIO 2010 – ASD VIGHI 1967 C.U. n. 19 della Delegazione Provinciale di Milano datato 01.12.2022 La società A.s.d. Arluno Calcio 2010 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso il Comitato Regionale Lombardo – Delegazione Provinciale di Milano, che ha comminato la squalifica di n. 3 (tre) giornate effettive al calciatore Dario Tavazzi per atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario. Nel referto arbitrale, il direttore di gara riporta che il n. 10, Tavazzi, abbia tenuto una condotta violenta, nei confronti del n. 7 avversario, “mettendogli le mani addosso”. Nel reclamo, sottoposto all’attenzione di questa Corte, la società Arluno si difende sostenendo che il proprio giocatore non abbia commesso alcun atto violento nei confronti dell’avversario e, al fine di provare la propria ricostruzione dei fatti, allega un filmato. La reclamante, ritenendo eccessiva la squalifica comminata al Tavazzi, ne chiede la riduzione. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, OSSERVA In via preliminare, questa Corte osserva che il video prodotto dalla ricorrente, sebbene acquisibile ed utilizzabile ai sensi dell’art. 61 CGS, non offre elementi utili alla decisione, in quanto si interrompe prima della condotta incriminata. Ciò premesso questa Corte, al fine di operare una miglior valutazione in ordine alla condotta del calciatore Dario Tavazzi – fattispecie che ne ha determinato la squalifica per n. 3 giornate – ai sensi dell’art. 50, comma 4, CGS, decideva di chiedere al direttore di gara un supplemento di rapporto che servisse a chiarire la dinamica dell’accaduto. Nel supplemento acquisito, il direttore di gara precisava: “Dopo il cambio di gioco partito dall'angolo il n 6 del Vighi e il n 17 dell’Arluno si sono scontrati durante la corsa volontariamente in maniera antisportiva, ho proceduto con una doppia ammonizione, dopo di che è iniziata una mass confrontation dove il n 10 dell’Arluno ha puntato un giocatore avversario e il n 7 si è messo a difendere il compagno, prendendo una manata al posto del compagno difeso, per poi rispondere a sua volta in maniera spontanea, doppia espulsione”. Il supplemento di rapporto, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova tanto quanto lo è il referto di gara (art. 61 comma 1 CGS), non descrive puntualmente la condotta violenta che avrebbe posto in essere il Tavazzi, limitandosi a riferire che quest’ultimo puntava un giocatore avversario e reagiva in maniera spontanea. In altri termini, la descrizione della condotta del Tavazzi è generica e non permette a questa Corte di qualificarla come atto violento ai sensi dell’art. 38, co. 1, CGS, e quindi confermare la sanzione comminata dal G.S. Conclusivamente, il reclamo è fondato e deve essere accolto. Tutto ciò premesso e considerato, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ACCOGLIE il reclamo e per l’effetto riduce ad una (1) gara la squalifica comminata nei confronti del tesserato Tavazzi Dario. Si dispone la restituzione della relativa tassa, se versata.
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