C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 15/12/2022 – Delibera – Reclamo della società U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. – Camp. Allievi Reg.U16 – Gir. C -GARA del 13.11.2022 – U.S.D. ACADEMY BRIANZAOLGINATESE – U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. C.U. n. 36 del CRL – datato 17.11.2022
Reclamo della società U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. – Camp. Allievi Reg.U16 - Gir. C -GARA del 13.11.2022 – U.S.D. ACADEMY BRIANZAOLGINATESE – U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L.
C.U. n. 36 del CRL – datato 17.11.2022
La società U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado presso il Comitato Regionale Lombardia che ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 a tavolino a causa della sospensione della gara decretata dall’Arbitro al 44’ minuto del secondo tempo, in considerazione della ritenuta espulsione di quattro giocatori -da aggiungersi ad una espulsione già comminata- della squadra Seregno Calcio, che dunque era rimasta con un numero di calciatori inferiori a sette, numero minimo per proseguire la gara, secondo quanto dispone la Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio.
Nel ricorso sottoposto a questa Corte la Società reclamante si diffonde dettagliatamente nel cercare di individuare quale fosse la posizione dei propri calciatori che -non è contestato- si sarebbero uniti ad un tafferuglio in essere con calciatori avversari e sostenitori di ambo le compagini, sostenendo che, in disparte al proprio calciatore già espulso, solo un altro proprio atleta sarebbe uscito dalla rete di recinzione attraverso un cancello rimasto aperto, mentre gli altri propri calciatori si sarebbero avvicinati al recinto ma rimanendo all'interno.
Assume quindi che solamente il calciatore che oltrepassò la recinzione -oltre a quello già sanzionato in precedenza- avrebbe dovuto essere considerato espulso, rimanendo così a disposizione della squadra un numero di nove giocatori, certamente sufficiente per la prosecuzione dell’incontro.
Chiede quindi l’annullamento della sanzione della perdita della gara e la conferma del risultato, per sé favorevole, conseguito sul campo.
Esaminati gli atti, il reclamo e le sue conclusioni, questa Corte
OSSERVA
Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro ed inconfutabile che, oltre al giocatore già incorso nel provvedimento di espulsione, i calciatori della squadra Seregno Calcio che presero parte al tafferuglio furono quattro, rimanendo del tutto irrilevante la circostanza che questi avessero o meno oltrepassato la rete di recinzione.
Il filmato che la reclamante intenderebbe porre a sostegno del proprio ricorso non è acquisibile agli atti da parte di questa Corte, giusta quanto dispone l’art. 61 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, non trattandosi di irrogare una sanzione conseguente a condotte violente o all’uso di espressioni blasfeme, unici casi in cui la prova audiovisiva potrebbe essere validamente acquisita.
Peraltro l’Arbitro, interpellato a chiarimenti da questa Corte, ha confermato che i giocatori partecipanti al tafferuglio -che avevano certamente abbandonato il “terreno di gioco”, che a norma della Regola 1 del Regolamento è la parte delimitata dalle linee perimetrali- erano quattro tutti indossanti la maglia azzurra della squadra Seregno Calcio, oltre al calciatore della medesima compagine già espulso.
Conseguentemente, avendo il Direttore di Gara ritenuti espulsi i quattro calciatori oltre a quello già sanzionato in precedenza, la Società Seregno Calcio si è trovata con un numero di giocatori inferiori a sette, e quindi nella impossibilità di proseguire la gara.
Conclusivamente, il reclamo è infondato e non può trovare accoglimento.
Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata.
Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se non versata.
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