C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 15/12/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. DAL POZZO – Campionato 3^Categoria – Gir. A GARA del 20.11.2022 – A.S.D. DAL POZZO – A.S.D. ORATORIO PASSIRANA C.U. n. 20 della Delegazione Distrettuale di Legnano – datato 24.11.2022

Reclamo della società A.S.D. DAL POZZO – Campionato 3^Categoria – Gir. A GARA del 20.11.2022 – A.S.D. DAL POZZO – A.S.D. ORATORIO PASSIRANA C.U. n. 20 della Delegazione Distrettuale di Legnano - datato 24.11.2022 La società A.S.D. DAL POZZO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia Delegazione Distrettuale di Legnano avverso la sanzione dell’ammenda di euro 100,00 (cento/00) per intemperanze mantenute dai propri sostenitori durante la gara, sostenendo che il comportamento degli stessi sia stato vivace ma non offensivo o scorretto, richiedendo così l’annullamento (“la revoca”) della sanzione inflitta. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, OSSERVA L’art. 76 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. esige che il reclamo sia inoltrato nel termine di cinque giorni decorrente dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione che si intende impugnare. In disparte alla considerazione che il reclamo non apporta alcun elemento per contraddire la descrizione operata dall’Arbitro nel rapporto di gara che, come dispone l’art. 61 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, costituisce prova privilegiata ai fini della valutazione degli Organi della Giustizia Sportiva, ciò che deve essere preliminarmente rilevato è che il ricorso proposto dalla A.S.D. DAL POZZO, benché recante una data antecedente, è stato inoltrato a mezzo posta elettronica certificata in data 30 novembre 2022, data che unicamente rileva ai fini della valutazione della tempestività o meno dell’atto. In considerazione del fatto che la decisione impugnata venne pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 24 novembre 2022, il reclamo proposto è da considerarsi certamente tardivo. In ragione di quanto sopra, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DICHIARA inammissibile il reclamo ex art. 76 comma 3 C.G.S. e dispone l’addebito della relativa tassa se non versata.
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