C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 22/12/2022 – Delibera – Reclamo della società A.C. Gottolengo – Camp. Seconda categoria – Gir. F GARA del 27.11.2022 tra Gottolengo – Pozzolengo C.U. n. 21 della Delegazione Provinciale di Brescia datato 01.12.2022
Reclamo della società A.C. Gottolengo – Camp. Seconda categoria – Gir. F GARA del 27.11.2022 tra Gottolengo – Pozzolengo
C.U. n. 21 della Delegazione Provinciale di Brescia datato 01.12.2022
La società A.C. Gottolengo ha impugnato la decisione richiamata in epigrafe con cui il G.S. di 1°Grado aveva disposto la squalifica per 4 giornate del calciatore Gualdi Alessandro, il quale, nel corso della predetta gara, sferrava un pugno ad un avversario.
Nel proprio reclamo, la società evidenziava che il calciatore Gualdi e il calciatore Casotto Jacopo del Pozzolengo (anch’egli squalificato per 4 giornate) si erano reciprocamente spintonati ed avevano avuto un diverbio, ma che nessuno avesse compiuto atti violenti.
Chiedeva dunque la riduzione della squalifica del proprio tesserato Gualdi Alessandro.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato depositato ritualmente e nei termini di cui al CGS
OSSERVA
Preliminarmente, occorre definire il concetto di condotta violenta di cui all’art. 38 del CGS. Secondo costante orientamento della Giurisprudenza federale la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (CSA, Sez. III, 10 giugno 2021, n. 221 e richiami ivi; 2 marzo 2021, n. 103; 30 ottobre 2019, n. 49).
Nella fattispecie, dall’integrazione al referto inviata in data 11.12.2022 dal Direttore di gara emerge che il sig. Gualdi ha senz’altro urtato il corpo dell’avversario con il braccio, ma senza colpirlo con un pugno – tanto che l’arbitro ha specificato che le dita della mano non erano chiuse – senza procurargli alcun danno e senza manifestare l’intento, nonostante la reazione, di porne in pericolo l’integrità fisica.
Conseguentemente, la condotta posta in essere dal calciatore Gualdi appare piuttosto riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 39, considerata la sproporzionata reazione assunta.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Accoglie il reclamo e riduce la squalifica del calciatore Gualdi Alessandro a 2 giornate di gara;
Dispone la restituzione della relativa tassa se versata.
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