C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 05/01/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. ARCA – Campionato Juniores provinciale – girone A GARA del 12.12.2022 – A.S.D. ARCA – A.S.D. IRIS 1914 C.U. n. 24 della Delegazione Provinciale di Milano datato 15.12.2022
Reclamo della società A.S.D. ARCA – Campionato Juniores provinciale - girone A
GARA del 12.12.2022 – A.S.D. ARCA – A.S.D. IRIS 1914
C.U. n. 24 della Delegazione Provinciale di Milano datato 15.12.2022
La società A.S.D. ARCA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado presso la Delegazione Provinciale di Milano, che ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, dopo aver rilevato l’utilizzo nella gara in epigrafe, da parte della società Arca, di SETTE calciatori fuori quota nati dal 1/1/2002, contravvenendo così alla normativa vigente che ne consente la partecipazione fino ad un massimo di SEI.
Entrando nel dettaglio, il G.S. ha specificato “dalla lettura del rapporto di gara, fonte primaria e privilegiata, la società ARCA ha schierato fin dall’inizio della gara 05 calciatori fuori quota (n. 1, n. 4, n. 6, n. 9, 10) al 24° minuto del 2° tempo sostituiva il calciatore n. 7, CASCIO FRANSCO nato nel 2004 con il giocatore n. 20 CONFORTI NICCOLO nato nel 2003, utilizzando così il 6° calciatore fuori quota. Successivamente al minuto 28 del 2° tempo sostituiva il calciatore MASOUD EMIRA SAYED AHMED (classe 2004) con il numero 17, INDOVINA DANILE nato nel 2003”; contando, per l’appunto, sette giocatori fuori quota nati dal 1/1/2002.
La società ARCA, nel proprio reclamo, si è opposta alla ricostruzione del G.S. negando di aver mai utilizzato il calciatore numero 20 CONFORTI NICCOLO nato nel 2003, nella gara del 12.12.2022 contro la società IRIS e che, pertanto, non poteva imputarsi alla stessa di aver contravvenuto alla normativa sportiva per aver superato il numero massimo consentito di fuori quota.
A sostegno della propria tesi, la reclamante ha chiarito, in primis, di aver iniziato la partita con numero CINQUE giocatori fuori quota, ossia “1) NIGRO GABRIEL (28/11/2003) 4) FABIANI GIACOMO (30/04/2002, 6) MASTROIANNI FABIO (29/05/2003), 9) MENAZZI TOMMASO (30/11/2003), 10) CONTI SIMONE (7/12/2003)”. Secondariamente, ha specificato che “durante la gara sono avvenute 3 sostituzioni […] 1a) Al minuto 24’ del 2° tempo usciva il n° 7 CASCIO FRANCESCO (2004) e subentrava il n° 19 REYES DOLIS ALESSANDRO (2005); 2a) Al minuto 28’ del 2° tempo usciva il n° 11 MASOUD EMIRA SAYED (2005) e subentrava il n°17 INDOVINA DANIELE (2003) […] 6° giocatore fuori quota; 3a) Al minuto 50’ del secondo tempo usciva il n°19 REYES DOLIS ALESSANDRO (2005) e subentrava il n° 12 SANSONE GENNARO (2004)”.
In conclusione, la reclamante chiede l’omologazione della gara con il risultato acquisito sul campo, terminata con un pareggio.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini e nelle modalità previsti dal CGS,
OSSERVA
per verificare la fondatezza delle doglianze avanzate dalla società Arca, questa Corte – ai sensi dell’art. 50, comma 4, CGS - decideva di chiedere al direttore di gara un supplemento di rapporto volto a chiarire le dinamiche dei fatti oggetto di reclamo, in particolar modo in relazione alle sostituzioni avvenute durante la gara.
Nel supplemento acquisito, il direttore di gara precisava per la società Arca le seguenti sostituzioni: al 24’ del secondo tempo, usciva il numero 7 Cascio Francesco per il numero 19 Reyes Alessandro; al 28’ del secondo tempo usciva il numero 11 Masoud Ahmed per il numero 17 Indovina Daniele; al 50’ del secondo tempo usciva il numero 19 Reyes Alessandro per il numero 12 Sansone Mauro.
Il supplemento di rapporto, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova tanto quanto lo è il referto di gara (art. 61 comma 1 CGS), non ha evidenziato, la partecipazione alla gara del numero 20 Conforti Niccolo, che compare solo in distinta.
Tenuto conto del riscontro arbitrale, la scrivente Corte ha potuto appurare, pertanto, che la società Arca, nella gara in epigrafe, ha osservato la normativa vigente, avendo utilizzato sei giocatori nati tra il 2002 e il 2003.
Conclusivamente, il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Tutto ciò premesso e considerato, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale
ACCOGLIE
il reclamo e per l’effetto omologa il risultato conseguito sul campo della gara del 12.12.2022 tra A.S.D. ARCA e A.S.D. IRIS 1914, terminato con punteggio di due pari.
Si dispone la restituzione della relativa tassa, se versata.
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