C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 05/01/2023 – Delibera – Reclamo della società ROZZANO CALCIO SSD SRL – Camp. Giov. U.14 Aut. Gir. P GARA del 3.12.2022 – ROZZANO CALCIO S.S.D. SRL – SEDRIANO C.U. n. 21 del C.R.L. – datato 6.12.2022

Reclamo della società ROZZANO CALCIO SSD SRL – Camp. Giov. U.14 Aut. Gir. P GARA del 3.12.2022 – ROZZANO CALCIO S.S.D. SRL – SEDRIANO C.U. n. 21 del C.R.L. – datato 6.12.2022 La società ROZZANO CALCIO S.S.D. SRL ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado presso il Comitato Regionale Lombardia che ha comminato la sanzione della inibizione sino al 30.3.2023 ai propri Dirigenti Sig.ri Carettoni Paolo Fabio e Dibari Marco e della squalifica sino alla medesima data al proprio Allenatore Sig. Semeraro Francesco, per avere verbalmente aggredito l’Arbitro con “lievi contatti fisici”. Nella decisione impugnata il Giudice Sportivo precisa che la durata della sanzione tiene conto della sosta dei campionati per il periodo natalizio. Nel proprio reclamo la Società fornisce una versione dei fatti solo parzialmente differente da quella rappresentata dall’Arbitro nel proprio rapporto di gara, riconoscendo però il comportamento “incivile” dei propri tesserati, ma negando che vi sia stato alcun contatto fisico con la persona del Direttore di Gara. Chiede quindi la riduzione della squalifica inflitta, giudicando eccessiva nella durata in rapporto alla condotta riconosciuta. Esaminati gli atti, il reclamo e le sue conclusioni, questa Corte OSSERVA Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro ed inconfutabile la condotta mantenuta dai Sig.ri Carettoni, Di Bari e Semeraro, che hanno in effetti aggredito -in gruppo di tre nei confronti di una sola persona; il particolare non è irrilevante- il giovane Arbitro, che ha descritto essersi prodotti contatti fisici “lievi”. Tali contatti, certamente non violenti per come descritti dallo stesso Arbitro, ma allo stesso tempo non involontari, devono ritenersi senz’altro concretizzati. In considerazione di quanto sopra, considerato che nelle proteste, anche le più ingiustificate, viscerali e smodate, verso gli Ufficiali di Gara occorre in qualsiasi modo prevenire qualunque forma di contatto fisico con la persona degli stessi -e ciò atteso il labile confine tra il semplice contatto e ciò che può facilmente sfociare in un’aggressione-, questa Corte ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo non sia meritevole di riduzione nel senso auspicato dalla reclamante. Ciò anche in considerazione dell’esigenza afflittiva che, come precisato dalla decisione impugnata, tiene conto della sospensione dei campionati per il periodo invernale. Conclusivamente, il reclamo non può trovare accoglimento. Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se non versata.
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