C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 05/01/2023 – Delibera – Reclamo della società U.S. PONTOGLIESE 1916 A.S.D. – Coppa Lombardia – 2^ categoria GARA del 08.12.2022 – U.S. PONTOGLIESE 1916 A.S.D. – F.C. CASAGLIO C.U. n. 40 del C.R.L. datato 15.12.2022
Reclamo della società U.S. PONTOGLIESE 1916 A.S.D. – Coppa Lombardia – 2^ categoria
GARA del 08.12.2022 – U.S. PONTOGLIESE 1916 A.S.D. – F.C. CASAGLIO
C.U. n. 40 del C.R.L. datato 15.12.2022
La società U.S. PONTOGLIESE 1916 ASD ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado presso il Comitato Regionale Lombardia che ha comminato al giocatore, Lumini Matteo, la sanzione della squalifica di 5 (cinque) gare per grave atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario.
La società U.S. Pontogliese articola il proprio reclamo in due punti: (i) difetto dei presupposti per l’irrogazione della sanzione per condotta violenta ai sensi dell’art. 38, comma 1, CGS, sostenendo che il direttore di gara non abbia potuto appurare la presunta condotta violenta attribuita al Lumini, in quanto non presente al momento del fatto contestato; (ii) in subordine, derubricazione della sanzione in condotta antisportiva e, conseguentemente, rileva l’eccessiva severità della sanzione comminata dal G.S.
La Corte Sportiva d’Appello, fissata udienza per il 22.12.2022, ritualmente notificata senza che nessuno sia comparso, osserva quanto segue. Il Comunicato Ufficiale n. 19/A della FIGC del 20 luglio 2022 ha disposto l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2022/2023. Il predetto C.U. è stato successivamente allegato al C.U. n. 30 della LND e al C.U. n. 4 del CRL del 21.07.2022.
Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva d’Appello territoriale, i termini vengono così abbreviati: il termine per presentare il preannuncio di reclamo viene fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione; il ricorso dev’essere invece presentato entro le ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ovvero del giorno successivo al ricevimento della copia della documentazione, se richiesta.
Nel caso di specie, il C.U. in cui è stata pubblicata la decisione adottata dal G.S. nei confronti del giocatore Lumini è datato 15.12.2022, il preannuncio di reclamo è stato ricevuto dalla segreteria di questa Corte in data 16.12.2022 alle ore 05:53 ed il ricorso è stato ricevuto in data 17.12.2022 alle ore 12:50. Dal momento che il preannuncio di reclamo non conteneva alcuna richiesta di trasmissione di documentazione relativa alla gara in epigrafe, il termine ultimo per la trasmissione del ricorso deve individuarsi nelle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione del C.U. n. 40 del 15.12.2022, ossia le 24:00 del 16.12.2022.
Alla luce di quanto esposto, ciò che deve essere preliminarmente rilevato è che il ricorso proposto dalla U.S. PONTOGLIESE 1916, essendo stato trasmesso il giorno successivo alla scadenza del termine, è certamente tardivo.
Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DICHIARA
inammissibile il reclamo ex art. 76 comma 3 C.G.S., per inosservanza dei termini procedurali così come previsti dal C.U. n. 19/A della FIGC del 20.07.2022, e dispone l’addebito della relativa tassa se non versata.
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