C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 05/01/2023 – Delibera – Reclamo della società U.S. MONTODINESE A.S.D. – Camp. Allievi Prov.U17-CR-Gir. B GARA del 11.12.2022 – G.S. MARTELLI – U.S. MONTODINESE C.U. n. 24 della Delegazione Provinciale di Cremona – datato 15.12.2022

Reclamo della società U.S. MONTODINESE A.S.D. – Camp. Allievi Prov.U17-CR-Gir. B GARA del 11.12.2022 – G.S. MARTELLI - U.S. MONTODINESE C.U. n. 24 della Delegazione Provinciale di Cremona – datato 15.12.2022 La società U.S. MONTODINESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado presso la Delegazione Provinciale di Cremona, che ha comminato la sanzione dell’ammenda di Euro 200,00 per comportamento scorretto di propri sostenitori, che, aggrappandosi alle recinzioni, offendevano gravemente i calciatori avversari nonché, in particolar modo, l’assistente dell’Arbitro preposto alla funzione dalla squadra ospitante. Nel proprio reclamo la Società addebita la responsabilità dell’occorso ad un grave insulto che l’assistente di parte designato dalla Società Martelli avrebbe rivolto ad un proprio calciatore ed indugia sulla circostanza per cui l’Arbitro avrebbe, a suo dire incomprensibilmente, ripreso la gara dopo averne in precedenza decretato la fine anticipata. In tutto ciò, però, non smentisce quanto descritto dall’Arbitro nel proprio rapporto di gara, che ha dato origine alla sanzione impugnata, di cui solo in forma implicita desumibile dall’intestazione, ai limiti dell’inammissibilità del reclamo, viene richiesto l’annullamento. Esaminati gli atti, il reclamo e le sue conclusioni, questa Corte OSSERVA Dal referto arbitrale e dalla successiva integrazione dello stesso fornita a questa Corte dal Direttore di Gara, che si rammenta essere fonti primarie e privilegiate di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro ed inconfutabile la condotta mantenuta dai sostenitori della Società Montodinese, che addirittura costrinsero l’Arbitro a sospendere momentaneamente l’incontro che poté riprendere unicamente dopo che costoro furono allontanati dalla zona destinata agli spettatori. Del tutto irrilevante, ai fini della valutazione della sanzione inflitta ed oggetto del presente gravame, è la circostanza, non risultante da alcun atto ufficiale, se in precedenza un altro tesserato abbia mantenuto un comportamento scorretto o gravemente ingiurioso; il che peraltro non giustificherebbe in alcun modo la condotta dei sostenitori della U.S. Montodinese per la quale la sanzione qui impugnata è stata irrogata. Parimenti, non oggetto di valutazione in questa sede può essere la circostanza se l’Arbitro abbia correttamente operato, o meno, nel procedere alla sospensione temporanea della gara al fine di ristabilire le condizioni per la sua prosecuzione. Conclusivamente, il reclamo non può trovare accoglimento. Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se non versata.
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