C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 05/01/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. FATIMATRACCIA – Camp. Seconda Categoria – Gir. P GARA del 15.12.2022 tra A.S.D. FATIMATRACCIA – S.S.D. G.S. MUGGIANO C.U. n. 24 del C.R.L. datato 15.12.2022
Reclamo della società A.S.D. FATIMATRACCIA – Camp. Seconda Categoria – Gir. P
GARA del 15.12.2022 tra A.S.D. FATIMATRACCIA – S.S.D. G.S. MUGGIANO
C.U. n. 24 del C.R.L. datato 15.12.2022
La società A.S.D. FATIMATRACCIA ha proposto reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe, con la quale il G.S. di 1°Grado ha comminato la sanzione della squalifica a tempo determinato sino al 18/2/2023 nei confronti di GENNARO GAROFALO, allenatore della squadra militante in 2° categoria, squalifica determinata tenuto conto della sosta del campionato per il periodo natalizio.
Nel reclamo la Società sostiene che il proprio tesserato sarebbe stato erroneamente espulso per essere entrato in campo a gioco fermo, a seguito di un principio di lite, al solo fine di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, per salvaguardare l’incolumità dei giocatori e per consentire la prosecuzione dell’incontro. Di conseguenza, l’espulsione comminata dal Direttore di gara sarebbe dovuta non tanto al comportamento del tesserato, quanto alla confusione determinata dal momento.
In aggiunta, la ricorrente sostiene che in ogni caso la sanzione comminata sarebbe sproporzionata rispetto ai fatti contestati, in quanto non sarebbero ravvisabili nel comportamento del sig. Garofalo comportamenti oltraggiosi, ingiuriosi o finanche violenti nei confronti tanto del Direttore di gara quanto degli altri calciatori.
Per questi motivi, la A.S.D. FATIMATRACCIA conclude chiedendo una riduzione della squalifica. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS,
OSSERVA
Ai sensi dell’art. 61, co. 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.
Dal referto arbitrale e dalla successiva integrazione dello stesso fornita a questa Corte dal Direttore di Gara, emerge che l’allenatore GENNARO GAROFALO, diversamente da quanto prospettato nel reclamo dalla Società, è entrato in campo al 41’ del 2° tempo regolamentare, a gioco fermo e durante una mischia tra i giocatori di entrambe le squadre, non per favorire l’interruzione delle ostilità, bensì per protestare nei confronti dell’Arbitro ed inveire contro i calciatori avversari.
Lo stesso, in virtù di quanto riportato nel supplemento di rapporto, si è inizialmente rifiutato di uscire dal campo, ottemperando al provvedimento disciplinare solo dopo reiterate intimazioni da parte dell’Arbitro.
Tali comportamenti se da un lato rendono pienamente conto delle ragioni per cui l’Ufficiale di gara ha adottato il provvedimento disciplinare nei confronti del tesserato, allo stesso tempo non paiono giustificare la dosimetria della sanzione comminata dal G.S.
Né il referto né il supplemento di rapporto riportano, infatti, specifiche ingiurie, minacce, violenze o comunque comportamenti gravemente oltraggiosi, mentre viene fatto generico riferimento a proteste nei confronti dell’Arbitro e ad invettive contro i calciatori avversari.
Questi comportamenti, senz’altro riconducibili alla fattispecie della condotta irriguardosa ex art. 36 CGS, non giustificano tuttavia l’ampiezza della sanzione che, tenuto conto della sosta natalizia e del principio di effettività, deve essere conseguentemente ridotta come da dispositivo.
Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
ACCOGLIE
il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica comminata all’allenatore GENNARO GAROFALO, applicando la sanzione della squalifica a tempo determinato fino alla data del 04.02.2023.
Si dispone la restituzione della relativa tassa, se versata.
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