C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 09/02/2023 – Delibera – Reclamo della società U.S. VOBARNO, Campionato Eccellenza – Girone C GARA del 15.01.2023 tra CAST BRESCIA – U.S. VOBARNO C.U. n. 46 del 19.01.2023 del Comitato Regionale Lombardia

Reclamo della società U.S. VOBARNO, Campionato Eccellenza – Girone C GARA del 15.01.2023 tra CAST BRESCIA – U.S. VOBARNO C.U. n. 46 del 19.01.2023 del Comitato Regionale Lombardia La società U.S. VOBARNO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado, che ha comminato a carico del calciatore RUSCONI Ruggero la squalifica per cinque gare effettive per avere quest’ultimo, a fine gara ed in zona spogliatoi, sferrato un forte pugno che colpiva il naso di un tesserato avversario, provocandogli un piccolo taglio con fuoriuscita di sangue, gonfiore e dolore, azione a seguito della quale scaturiva una rissa tra le due squadre. Nel proprio reclamo, la U.S. VOBARNO sostiene invece che il proprio calciatore, a fine gara ed in zona spogliatoi, veniva aggredito da un tesserato della squadra avversaria tramite una presa per il collo e quindi, per proteggersi, alzava istintivamente il braccio colpendo il viso dell’avversario involontariamente. La reclamante, a conforto delle proprie argomentazioni, ha allegato all’atto di impugnazione un documento sottoscritto dal Presidente della società avversaria Cast Brescia, che conferma la versione fornita dall’U.S. Vobarno. All’udienza del 02.02.2023 sono comparsi per la società reclamante il sig. Guerra Giovanni Ivano (allenatore dell’U.S. Vobarno, delegato dal Presidente) ed il calciatore squalificato sig. Rusconi Ruggero, personalmente. La Corte ha esibito alla reclamante la dichiarazione integrativa del direttore di gara in merito all’episodio per cui la squalifica. Il sig. Rusconi, in sede di audizione, ha dichiarato anzitutto di essere stato oggetto di ingiurie e istigazioni da parte dell’allenatore della squadra avversaria nel corso della gara e, al termine della stessa, il tesserato avversario prima lo minacciava e poi lo aggrediva; quindi, per difendersi dall’aggressione, il calciatore colpiva con un pugno il tesserato avversario. Il sig. Guerra, riportandosi al reclamo e richiamando la dichiarazione del Presidente della società avversaria, evidenzia che i compagni di squadra del Rusconi riferivano che quest’ultimo era stato effettivamente provocato e si era solamente difeso. In conclusione la reclamante ritiene che la sanzione comminata non sia congrua e chiede la riduzione della squalifica a carico del calciatore Rusconi Ruggero. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S., OSSERVA Ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S., il rapporto dell’ufficiale di gara ed i relativi supplementi sono da considerarsi fonte primaria e privilegiata di prova. Dal referto e dal supplemento di rapporto redatto dal direttore di gara, così come dai chiarimenti in dettaglio richiesti dalla Corte, emerge in modo chiaro e specifico che il calciatore Rusconi Ruggero, a fine gara e nei pressi degli spogliatoi, colpiva intenzionalmente con un pugno al naso l’allenatore della squadra avversaria con una violenza tale da provocargli un piccolo taglio sul labbro con fuoriuscita di sangue. In seguito a questo episodio, si innescava una rissa tra le due squadre. Infine, il direttore di gara notava che l’allenatore colpito dal pugno, oltre alla perdita di sangue al labbro, presentava gonfiore in zona naso. Dagli atti acquisiti e dall’esame delle dichiarazioni rese in udienza dalla reclamante e dal calciatore squalificato, nonostante emerga chiaramente la condotta istigatoria e minacciosa posta in essere dall’allenatore della squadra avversaria, risulta confermato che il sig. Rusconi, seppure in risposta ad una aggressione subita, colpiva con un pugno al volto il tesserato avversario, provocandogli lesioni. Pertanto, accertato il gesto violento compiuto dal calciatore e considerate le circostanze di fatto come rappresentate, occorre soffermarsi sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio comminato dal G.S. Pur in presenza di atti di istigazione, la quantificazione della sanzione inflitta dal G.S. di 1°Grado risulta congrua per il caso di specie. Ai sensi dell’art. 38 del C.G.S., infatti, la condotta violenta è sanzionata con un minimo di tre giornate di squalifica, per episodi non particolarmente gravi. In caso di particolare gravità della condotta è invece inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate (o a tempo determinato). Nella fattispecie in esame risulta che la condotta si sia concretizzata con un pugno sferrato in pieno volto ai danni del tesserato avversario, azione che ha tra l’altro provocato lesioni consistenti in un taglio del labbro, sanguinamento e gonfiore al naso, come documentato nel referto del direttore di gara. Pertanto la condotta violenta del sig. Rusconi è certamente connotata da particolare gravità, essendo pacifico che sferrare un pugno in pieno volto ad un avversario, anche solo in risposta ad un’azione istigatoria e minacciosa altrui, costituisce di per sé un atto particolarmente pericoloso e che comunque si pone oltre un limite meramente difensivo. In conclusione, la sanzione di cinque giornate di squalifica comminata dal G.S. di 1°Grado, deve essere confermata in quanto la quantificazione risulta corretta alla luce di tutti gli elementi emersi e documentati. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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