C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 16/02/2023 – Delibera – Reclamo in proprio del calciatore FALLARINO ALBERTO (tesserato per Caravaggio srl), Camp. Allievi Regionali U16-Girone D GARA del 21.01.2023 tra VILLA VALLE SSD – CARAVAGGIO SRL C.U. n. 47 datato 26.01.2023 del C.R.L. e C.U. n.48 datato 02.02.2023 del C.R.L.

Reclamo in proprio del calciatore FALLARINO ALBERTO (tesserato per Caravaggio srl), Camp. Allievi Regionali U16-Girone D GARA del 21.01.2023 tra VILLA VALLE SSD – CARAVAGGIO SRL C.U. n. 47 datato 26.01.2023 del C.R.L. e C.U. n.48 datato 02.02.2023 del C.R.L. Il calciatore FALLARINO ALBERTO, quale tesserato per la società Caravaggio srl, ha proposto reclamo in proprio avverso la decisione del G.S. di 1°Grado, che ha comminato a suo carico la squalifica sino al 21.05.2023 per avere spinto l’arbitro facendolo barcollare e, successivamente alla notifica del provvedimento, offeso lo stesso direttore di gara, reiterando minacce ed offese anche al termine della gara. Si precisa che il FALLARINO ha presentato un primo reclamo avverso il C.U. n. 47 del 26.01.2023 del C.R.L. ed un secondo reclamo avverso il C.U. n.48 del 02.02.2023 del C.R.L., rilevando preliminarmente un errore materiale nell’indicazione della data di squalifica indicata nel C.U. n.47 (“squalifica fino al 21.05.2022…”) che veniva successivamente corretta nel C.U. n.48 (“si cancelli…squalifica fino al 21.05.2022, si scriva: squalifica fino al 21.05.2023…): su tale punto il reclamante chiede in via preliminare l’annullamento della sanzione per errata indicazione della data di squalifica (rif. C.U. n.47) o l’annullamento per illegittimità del provvedimento di correzione (rif. C.U. n.48) poiché redatto senza effettuare alcun richiamo al C.U. precedente e, comunque, irritualmente in quanto prevede l’erogazione di un nuovo provvedimento disciplinare e non una mera rettifica di un errore materiale. Nel merito, il FALLARINO sostiene invece che non vi sia stata alcuna spinta a danno dell’arbitro ma piuttosto un contatto fortuito tra la spalla dell’arbitro ed il petto del Fallarino mentre il primo si stava voltando. Il reclamante evidenzia quindi che, non essendovi stata la spinta, non è chiaramente ravvisabile alcun tipo di atto violento. Con il proprio reclamo, il Fallarino produce dichiarazioni di tesserati presenti all’episodio che confermano la dinamica dei fatti come appena sopra rappresentati e richiama decisioni di organi di Giustizia Sportiva a supporto della propria domanda tesa ad ottenere una drastica riduzione della sanzione comminata. All’udienza del 09.02.2023, svolta con modalità telematica, sono comparsi il sig. Fallarino personalmente insieme ai genitori sigg.ri Tremonti Lucia e Fallarino Antonio, con l’assistenza dell’avv. Matteo Sperduti, procuratore speciale giusta delega in atti. Nel riportarsi integralmente al contenuto degli scritti difensivi, l’avv. Sperduti ribadisce che il contatto nei confronti del direttore di gara è stato involontario e fortuito e, comunque, assolutamente non violento. In relazione al supplemento di rapporto del direttore di gara, il procuratore evidenzia che l’arbitro sminuisce la spinta, contraddicendosi quando afferma che il calciatore sanzionato non era presente nel “capannello” formatosi precedentemente, ed inoltre non definisce violenta la spinta. Il tesserato, negando di avere usato le mani per spingere il direttore di gara, dichiara che l’arbitro stesso, girandosi, lo urtava involontariamente. In conclusione il reclamante ritiene che la sanzione comminata non sia congrua e chiede la riduzione della squalifica, evidenziando che nel C.U. n.49 del CRL è stata comminata la sanzione di sole cinque giornate per un fatto che può definirsi analogo a quello oggetto di reclamo. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S., OSSERVA PRELIMINARMENTE che è stata disposta la riunione dei due reclami in quanto sostanzialmente attinenti al medesimo oggetto. che risulta manifestamente infondata la domanda preliminare volta a chiedere l’annullamento della sanzione per errata indicazione della data di squalifica. La correzione dell’errore materiale, peraltro eseguita tempestivamente con C.U. n.48 del 02.02.2023 del C.R.L., indipendentemente dall’espressione utilizzata (…”si cancelli…squalifica fino al 21.05.2022…si scriva squalifica fino al 21.05.2023…), è palesemente ed unicamente finalizzata a rettificare un mero errore di battitura numerica (ovvero sostituire “2022” con “2023”) e non costituisce in alcun modo l’erogazione ex novo di un’altra sanzione. OSSERVA NEL MERITO Il reclamo è fondato e va accolto. Ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S., il rapporto dell’ufficiale di gara ed i relativi supplementi sono da considerarsi fonte primaria e privilegiata di prova. In particolare, dal supplemento di rapporto e dai chiarimenti in dettaglio richiesti dalla Corte al direttore di gara, nonostante venga accertata la presenza di un contatto fisico tra il giocatore e l’arbitro, non si ravvisa alcun connotato violento nel gesto posto in essere dal calciatore. Infatti dalla descrizione dei fatti operata dal direttore di gara nel proprio supplemento di rapporto emerge chiaramente che, a seguito di un fallo fischiato dall’arbitro, si formava un capannello di giocatori del Caravaggio che chiedevano spiegazioni e successivamente il direttore sentiva una spinta sul braccio quando, girandosi istintivamente, notava il sig. Fallarino “arrivato all’improvviso dalla direzione della sua porta – non era presente nel punto denso di giocatori formatosi poco prima…”. La dinamica appena descritta, certamente più dettagliata rispetto a quanto riportato nel referto di gara, non rappresenta come violento il contatto tra giocatore e arbitro. Tale evidenza, a conforto di quanto sostenuto dal reclamante in merito all’entità della sanzione comminata, è di per sé sufficiente per giustificare una riduzione della squalifica, non trattandosi di atto connotato da violenza. Tuttavia la condotta del calciatore, seppur non violenta, concretizzatasi comunque in un contatto fisico con il direttore di gara, deve essere sanzionata in misura maggiore rispetto ad un semplice atto irriguardoso tenuto conto anche dei molteplici insulti perpetrati nei confronti del direttore di gara. In conclusione, per il caso in esame, risulta congrua la sanzione della squalifica per cinque gare effettive. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ACCOGLIE il reclamo e per l’effetto riduce la sanzione a carico di Fallarino Alberto a cinque gare effettive di squalifica. Dispone la restituzione della relativa tassa, se versata.
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