C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 24/11/2022 – Delibera – GARA DEL 13/11/2022 ASD SPORTING BRESCIA – ASD REAL CASTENEDOLO

GARA DEL 13/11/2022 ASD SPORTING BRESCIA – ASD REAL CASTENEDOLO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 36 del 17-11-2022 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Sporting Brescia.

Dato atto che con Pec. in data 18-11-2022 ore 13,48 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell’articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;

Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che l’arbitro ha commesso un errore di natura tecnica in quanto” … il direttore di gara …. al minuto 45 del secondo tempo …. provvedeva alla espulsione del giocatore nr. 7 Lombardi Matteo per un fallo … come da video (di cui si allega la ripresa del fallo e della irrogazione delle sanzioni …) dopo aver controllato il proprio taccuino estraeva il cartellino giallo …. ed a suo dire ritenendolo già ammonito - certo del suo operato come ebbe modo di riferire ai giocatori nella immediatezza di detto comportamento - …. estraeva in un secondo momento altro cartellino di colore rosso”. Segnala inoltre la ricorrente che “ …vane sono risultate le rimostranze …al fine di verificare meglio quanto accaduto … il direttore di gara invitava il giocatore Lombardi Matteo ad uscire dal campo certo del suo comportamento … nei minuti successivi di recupero … venivano realizzati dalla squadra ospite le due reti che decretavano …  la sconfitta per 0-2 a carico dello Sporting Brescia”. Segnala poi che” … in sede di restituzione dei documenti e di compilazione del c.d. rapporto gara (meglio Foglio notizie) il direttore di gara dopo aver corretto il provvedimento di ammonizione del nr. 7 in nr. 8 indicandolo nel Signor Bini Filippo segnalava come espulsione diretta e non come doppia ammonizione ……. il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del nr.7 Lombardi Matteo”. Conclude la ricorrente “…consci che il referto di gara …. costituisca fonte primaria privilegiata di prova …. certi che in un leale confronto …. il direttore di gara non potrà sottrarsi e negare quanto segnalato e contestato frutto di un palese errore tecnico ….. come dimostrabile documentalmente da video integrale di tutta la partita che la società è disposta a versare in atti a dimostrazione degli assunti difensivi   …”

Successivamente con ulteriore memoria ed a seguito della richiesta di sospensione cautelare alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, venuta in possesso degli atti di gara, non solo riferisce che a seguito della pubblicazione del CU N° 36 del  17-11-2022 “ .. veniva con stupore (visto che nel rapporto (meglio “foglio notizie”) nulla era riferito circa l’espulsione di detto giocatore) ad apprendere per la prima volta che a carico dell’atleta Nucera Domenico ….. identificato col n° 3 nella distinta di giuoco era stata comminata la squalifica di due giornate  …..  in particolare risulta che il direttore di gara  durante il s.t. … ha espulso sul campo il giocatore n° 2 Buco Christian omettendo di riportare detto provvedimento sia sul rapporto di gara ( meglio “foglio notizie”) consegnato alle squadre e soprattutto successivamente  sul referto di gara “. Ribadisce inoltre quanto già esposto con le motivazioni del ricorso in ordine alla circostanza della espulsione del calciatore n° 7 ed autodenunciandosi comunica che “ ….. il direttore di gara ebbe ad ammonire il giocatore n° 11 Loda Matteo ( come emerge dal video della partita) … “. Pertanto “… Insiste nella richiesta di acquisizione del relativo video (completo) ….  agli atti    … per gli evidenti e macroscopici errori commessi dal direttore di gara che hanno influenzato e determinato l’esito …”.

Per tali motivi chiede in via principale la ripetizione della gara ed in subordine l’accertamento dei fatti in discussione ai sensi dell’articolo 50 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che il calciatore nr. 7 Lombardi Matteo è stato oggetto di doppia ammonizione in particolare al 20° del 2° tempo per proteste nei confronti dell’arbitro ed al 44° del 2° tempo per aver trattenuto un avversario per la maglia; da qui la conseguente espulsione.

Il direttore di gara, a seguito del ricorso della società Sporting  Brescia, sentito in proposito e con supplemento di rapporto, inviato a mezzo mail in data 18-11-2022, ore 09,53 comunica che” Durante la partita in oggetto ho ammonito un giocatore che sul mio taccuino figurava come numero 7, se dopo la partita avevo la sicurezza di aver ammonito il numero 7, al momento non ho più certezze se ho ammonito il numero 7 oppure un altro numero”.

Ulteriormente sentito in merito e con altro supplemento di rapporto inviato a mezzo mail in data 22-11-2022, ore 16,20,  in ordine alla avvenuta espulsione del calciatore n° 3 Nucera Domenico, contraddicendo quanto comunicato con precedente mail in data 15-11-2022 ore 13,31 ora comunica che ” … ad essere espulso al 32° del 2° t. (peraltro sul rapporto di gara tale espulsione risulta avvenuta al 37° del 2° tempo) è stato il numero 2 Buco Christian e non il numero 3 Nucera Domenico …”; ed in ordine alla ammonizione del calciatore n° 11 Loda Matteo segnalata dalla società Sporting  Brescia “ … per me il numero 11 non è stato ammonito. “.    

La società Real Castenedolo non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni.

Per quanto attiene le motivazioni della ricorrente:

Innanzitutto va ricordato che il foglio riportante i provvedimenti assunti dall’arbitro durante la gara e consegnato per conoscenza alle società al termine della gara medesima e controfirmato per presa visione dai dirigenti di entrambe le società (“foglio notizie”) ha carattere informale e quindi è privo di valore ai fini delle determinazioni di eventuali sanzioni: infatti non riveste i requisiti di mezzo di prova attribuiti dall’art. 61 del CGS al solo rapporto arbitrale.     Quanto sopra detto è confermato ed ancor più evidenziato dalla precisazione riportata a stampa in calce al foglio notizie stesso che chiaramente stabilisce che “Quanto sopra evidenziato ha esclusivamente carattere informativo e non è parte integrante del rapporto di gara” ecc.

Inoltre si ricorda che in osservanza degli articoli 9 comma 7 “Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara …….. “. e 137 comma 2 del CGS “…”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo.”.

Si ricorda altresì che al Gs territoriale è consentito l’utilizzo del mezzo audiovisivo solamente ai fini di cui agli artt. 58 comma 1 e 61commi 2 e 6 del CGS cui si rimanda e non per accertare la correttezza o meno di una decisione tecnica del direttore di gara a lui demandata ai sensi della regola 5 del Regolamento del giuoco del calcio.

Infine si rileva che mentre nella successiva memoria del 21-11-2022 la società Sporting Brescia (confermando ed ampliando le già segnalate motivazioni di ricorso) autodenuncia l’avvenuta ammonizione ricevuta dall’arbitro del calciatore n° 11 Loda Matteo, tale evento non è stato segnalato dalla ricorrente nelle motivazioni di ricorso e poichè non compare negli atti di gara e, come da supplemento dichiarato dall’arbitro come mai avvenuto, perciò non può essere sanzionato.

Tuttavia, non vi è dubbio che, tra le altre, la decisione tecnica del direttore di gara (relativa alla espulsione del calciatore n° 7) è stata influente ed infatti ha avuto conseguenze significative sul risultato della gara stessa; e poiché il direttore di gara medesimo in ordine alla decisione in contestazione sia telefonicamente sia col supplemento al rapporto significa chiaramente che come su indicato “ ….  se dopo la partita avevo la sicurezza di aver ammonito il numero 7, al momento non ho più certezze se ho ammonito il numero 7 oppure un altro numero”, inoltre con successivo supplemento riconosce il proprio errore nell’aver segnalato quale espulso al 32° oppure 37° del 2° tempo il calciatore N° 3 Nucera Domenico al posto del calciatore n° 2 Buco Christian; in tal modo si  configura la fattispecie di cui all’articolo 10 comma 5 del CGS che prevede” Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva, possono: …. d) se ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione.”.

Dato atto che ai sensi dell’art. 61 del CGS “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare…..”.

Rilevato quindi che i fatti di gara e le decisioni di natura tecnica assunte dall’arbitro (relativamente ai fatti in contestazione) come riportate sul rapporto di gara, sono poi stati di fatto smentiti dallo stesso direttore di gara nei successivi supplementi di rapporto e che pertanto tali fatti non risultano più certi e non escludono quindi l’esistenza di errori o contraddizioni.

Dato altresì atto che l’arbitro ha segnalato sul rapporto di gara quale espulso il calciatore n° 3 Nucera Domenico peraltro già sanzionato con la squalifica per due gare come da CU n° 36 del  17-11-2022, mentre dal supplemento al rapporto di gara in data 22-11-2022, ore 16,20, su citato, comunica di aver erroneamente attribuito tale espulsione al calciatore citato ma effettivamente ha espulso il calciatore n° 2 Buco Christian (ovviamente per il motivo attribuito al calciatore Nucera come descritto sul rapporto di gara) che quindi deve essere adeguatamente sanzionato.

Quindi dagli atti di gara (rapporto e supplementi) emergono effettivamente incongruenze ed errori riguardo ai fatti avvenuti durante la gara che necessariamente hanno condizionato le decisioni assunte dall’arbitro; tali ambiguità configurano una situazione eccezionale che pertanto come tale va decisa.

Visto l’art. 10 comma 5 lett. d) del CGS

PQM.

Delibera

Di annullare la gara e disporne la ripetizione a cura del CR Lombardia.

Di squalificare per 2 gare il calciatore Buco Christian a far tempo dal 17-11-2022.

Accreditare la tassa reclamo, se versata.

Di trasmettere gli atti di gara ed allegati, i supplementi di rapporto, il ricorso della società Sporting Brescia alla On Procura Federale per quanto altro di eventuale competenza.

 

 

 

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