C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 01/12/2022 – Delibera – gara del 26/11/2022 CESANO BOSCONE IDROSTAR – PAVIA 1911 S.S.D. A R.L.

gara del 26/11/2022 CESANO BOSCONE IDROSTAR - PAVIA 1911 S.S.D. A R.L. Dagli atti ufficiali di gara si rileva che il calciatore della società Cesano Boscone signor Miano Gianluca, veniva espulso al 18º del 2º tempo per aver colpito con un calcio nello stomaco un avversario e senza soluzione di continuità colpiva altri calciatori avversari con schiaffi e pugni. Nell'allontanarsi offendeva e minacciava pesantemente il direttore di gara. Tale calciatore veniva allontanato a forza dal proprio dirigente Signor Falcone Corrado il quale ritornando sul terreno di giuoco a sua volta urlava nei confronti dell'arbitro e lo minacciava venendo allontanato. Alla notifica del provvedimento disciplinare nei suoi confronti, il signor Falcone Corrado avvicinava l'arbitro e lo colpiva con un violento calcio nello stomaco "parzialmente da me attutito con le mani".

Il direttore di gara a seguito della subita violenza constatava il comportamento gravemente minaccioso del dirigente il quale in spregio ai principi di lealtà e correttezza dopo la consumata violenza anziché cessare le minacce rincorreva l'arbitro.

Il direttore di gara raggiungeva lo spogliatoio, raccoglieva i suoi effetti personali e senza potersi cambiare d'abito lasciava lo stadio da un'uscita secondaria rincorso minacciosamente dai sostenitori della locale società tra cui riconosceva anche il calciatore espulso Miano Gianluca.

Il direttore di gara trovava rifugio presso l'ufficio di vigilanza del vicino supermercato.

La situazione di tensione, minacce e violenze nei confronti del direttore di gara come su indicate lo costringevano quindi a ritenere definitivamente sospesa la gara a far tempo dal 20º del 2º tempo.

Il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti del direttore di gara

Visto L'articolo 35 del CGS

PQM

DELIBERA

1) Di comminare alla società Cesano Boscone l'ammenda di Euro 500,00 per responsabilità dovuta al comportamento violento attuato dai propri calciatori e tesserati;

2) Di comminare alla società Cesano Boscone la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

3) Di squalificare il calciatore Miano Gianluca della società Cesano Boscone fino al 24-5-2023.

4) Di squalificare il calciatore Falcone Corrado della società Cesano Boscone fino al 26-11-2025.

5) Di dare atto che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che, tra l'altro, determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. della Figc n. 104/A del 2014 e per tal motivo la presente sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U. n. 139/A del 17.6.2019).

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it