C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 09/02/2023 – Delibera – GARA: VOGHERESE – LOMBARDIA 1

GARA: VOGHERESE - LOMBARDIA 1

Dal referto di gara e relativo supplemento  si rileva che la gara è stata sospesa in via  al 35° del 2° tempo a causa di una rissa che ha visto coinvolti, a  vario titolo, per alcuni minuti i calciatori di entrambe le società.

In seguito a fatti di gioco, alcuni calciatori della società Vogherese protestavano con l'arbitro per un suo mancato intervento; ciò provocava la reazione del calciatore n°5 Petruzzelli Stefano della soc. Lombardia 1 che colpiva con un pugno alla schiena il calciatore n°11 Gomez Joacquin soc. Vogherese, il quale reagiva colpendolo  con un calcio ad uno stinco. Ciò scatenava una rissa a cui partecipavano quasi  tutti i calciatori di entrambe le squadre che peraltro a causa della confusione l’arbitro non identificava personalmente.  Nonostante l'intervento dei propri dirigenti e dei provvedimenti disciplinari da parte dell'arbitro a carico dei due calciatori di cui sopra ,per alcuni minuti lo scontro è continuato con violenza verbale. Ritornata una parvenza di calma, l'arbitro chiamava i capitani delle due squadre, chiedendo di adoperarsi per riprendere il gioco. Entrambi visibilmente nervosi , si dimostravano contrari ,nonostante l'insistenza del direttore di gara, per la ripresa della stessa. La squadra della società Vogherese rientrava negli spogliatoi, mentre  la società Lombardia 1 restava sul terreno di gioco, evitando ulteriori scontri verbali.

L’arbitro quindi non ha identificato i calciatori partecipanti alla rissa a causa della grande confusine ma constatata dunque l’impossibilità di continuare l’incontro anche perché avrebbe dovuto espellere parecchi dei calciatori partecipanti alla rissa, ed in tal modo entrambe le Società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale decideva  anche come dimostrato dai capitani delle squadre di considerare l’incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 35° minuto del secondo tempo.

Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l’assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall’art.10 C.G.S., vale a dire la sanzione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. n°.26 del 21-01-1999).

Visto l’art.10 co 1 e 3 del C.G.S.

P.Q.S.

DELIBERA

-di comminare alle società Vogherese e Lombardia 1 la sanzione dell’ammenda di Euro 100 in quanto responsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo tutti i propri calciatori presenti sul campo.

- di comminare per le società Vogherese e Lombardia 1 la sanzione della perdita della gara per 0 – 3

-di squalificare per tre gare i calciatori Gomez Joaquin e Petruzzelli Stefano

-Si da atto che gli altri provvedimenti disciplinari sono riportati nelle apposite sezioni del presente comunicato.

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