C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 22/12/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale Prot. 77 datato 16.11.2022 nei confronti di: Edoardo SALVADEO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società U.S. Retorbido, della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, dinnanzi al Tribunale Federale Territoriale per la Lombardia per essere sentito nell’ambito del procedimento n. 513 pfi 21-22, sebbene ritualmente convocato con comunicazione del 6.7.2022 per l’udienza del 14.7.2022, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento; Daniele PICCOLLA, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società U.S. Retorbido, della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, dinnanzi al Tribunale Federale Territoriale per la Lombardia per essere sentito nell’ambito del procedimento n. 513 pfi 21-22, sebbene ritualmente convocato con comunicazione del 6.7.2022 per l’udienza del 14.7.2022, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento; Pietro APOLLARO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società U.S. Retorbido, della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, dinnanzi al Tribunale Federale Territoriale per la Lombardia per essere sentito nell’ambito del procedimento n. 513 pfi 21-22, sebbene ritualmente convocato con comunicazione del 6.7.2022 per l’udienza del 14.7.2022, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento; la società U.S. RETORBIDO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gi atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Edoardo Salvadeo e Pietro Apollaro, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Deferimento della Procura Federale Prot. 77 datato 16.11.2022 nei confronti di:
Edoardo SALVADEO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società U.S. Retorbido, della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, dinnanzi al Tribunale Federale Territoriale per la Lombardia per essere sentito nell’ambito del procedimento n. 513 pfi 21-22, sebbene ritualmente convocato con comunicazione del 6.7.2022 per l’udienza del 14.7.2022, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;
Daniele PICCOLLA, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società U.S. Retorbido, della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, dinnanzi al Tribunale Federale Territoriale per la Lombardia per essere sentito nell’ambito del procedimento n. 513 pfi 21-22, sebbene ritualmente convocato con comunicazione del 6.7.2022 per l’udienza del 14.7.2022, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;
Pietro APOLLARO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società U.S. Retorbido, della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, dinnanzi al Tribunale Federale Territoriale per la Lombardia per essere sentito nell’ambito del procedimento n. 513 pfi 21-22, sebbene ritualmente convocato con comunicazione del 6.7.2022 per l’udienza del 14.7.2022, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;
la società U.S. RETORBIDO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gi atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Edoardo Salvadeo e Pietro Apollaro, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
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Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito e verificata la regolarità delle notifiche:
premesso che
alla riunione del 15.12.2022 nessuno è comparso per i deferiti; per la Procura Federale è comparso l’Avv. Sergio Onesti;
A conclusione della sua relazione, ritenendo provata la responsabilità per i fatti come contestati, il Rappresentante della Procura ha richiesto di comminare le seguenti sanzioni:
ai Sig.ri Edoardo Salvadeo, Daniele Piccolla e Pietro Apollaro, per ciascuno, la squalifica di due giornate; alla Società U.S. Retorbido l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).
osserva
Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei tesserati deferiti, nonché della Società U.S. Retorbido, per le violazioni rispettivamente ad essi ascritte.
Risulta infatti documentalmente comprovato che nell’ambito del procedimento n. 513 pfi 2021-22 a carico di altri tesserati e della stessa Società U.S. Retorbido il Tribunale Federale Territoriale, ritenuta la necessità di esperire un approfondimento istruttorio, avesse disposto la convocazione dei calciatori Edoardo Salvadeo, Daniele Piccolla e Pietro Apollaro per l’udienza del 14 luglio 2022, alla quale nessuno dei tre atleti comparve senza addurre alcuna giustificazione.
L’obbligo per i tesserati di comparire avanti al Organi di Giustizia Sportiva se convocati è dettato dall’art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva.
Se da una parte risulta in atti che nessuna giustificazione venne addotta in occasione della mancata comparizione dei tre tesserati all’udienza del 14 luglio 2022, si rileva d’altra parte che neppure in questo procedimento costoro hanno ritenuto di fornire alcuna motivazione che avesse, in ipotesi, impedito la loro altrimenti obbligatoria comparizione avanti al Tribunale Federale Territoriale, con la conseguenza che deve esserne affermata la responsabilità per la violazione contestata.
La responsabilità oggettiva della Società deferita discende dalla previsione di cui all’art. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.
Quanto al trattamento sanzionatorio, ritiene il Tribunale Federale Territoriale, limitatamente alla sanzione sportiva riferita ai calciatori, di discostarsi sia pure in minima misura dalla richiesta formulata dalla Procura Federale, considerata l’assoluta noncuranza manifestata dai tre tesserati, che neppure nel corso del presente procedimento -come pure in quello prodromico in cui si è consumata la violazione- hanno dato mostra di consapevolezza degli obblighi derivanti dal loro tesseramento nella struttura federale.
Si ritiene quindi che la sanzione congrua per i calciatori qui incolpati non possa essere determinata in misura inferiore a tre giornate di squalifica ciascuno.
Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale
condanna
il Sig. Edoardo SALVADEO, il Sig. Daniele PICCOLLA ed il Sig. Pietro APOLLARO, ciascuno, alla sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica;
la Società U.S. RETORBIDO al pagamento dell’ammenda di Euro 400,00 (quattrocento/00).
Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.
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