C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 22/12/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale Prot. 61 datato 17.11.2022 nei confronti di: – DANILO CASONI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Michele, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 8.5.2022, in occasione della gara A.S.D. San Michel – A.S.D. Guardamiglio S.M.V. valevole per il girone B del Campionato Provinciale di Terza Categoria di Lodi, posto in essere una condotta violenta consistita nell’aver colpito violentemente al volto il calciatore avversario sig. Filippo Girometta, procurandogli sanguinamento dal naso; – A.S.D. SAN MICHELE, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Danilo Casoni, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Deferimento della Procura Federale Prot. 61 datato 17.11.2022 nei confronti di: - DANILO CASONI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Michele, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 8.5.2022, in occasione della gara A.S.D. San Michel – A.S.D. Guardamiglio S.M.V. valevole per il girone B del Campionato Provinciale di Terza Categoria di Lodi, posto in essere una condotta violenta consistita nell’aver colpito violentemente al volto il calciatore avversario sig. Filippo Girometta, procurandogli sanguinamento dal naso; - A.S.D. SAN MICHELE, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Danilo Casoni, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. La Procura deferente evidenziava che, a seguito delle indagini svolte e in base alle risultanze probatorie, al 50° del secondo tempo della gara A.S.D. San Michele – A.S.D. Guardamiglio S.M.V. disputata in data 08.05.2022 e valevole per il girone B del Campionato Provinciale di Terza Categoria di Lodi, il sig. Danilo Casoni, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. San Michele, colpiva volontariamente al volto il calciatore avversario Filippo Girometta, procurandogli sanguinamento dal naso. Il direttore di gara commetteva inizialmente un errore di persona addebitando la condotta rilevata al calciatore della A.S.D. San Michele Mario Gaboardi. Successivamente l’arbitro si avvedeva dell’errore di persona confermando al GS della Delegazione Provinciale di Lodi che il responsabile della condotta violenza fosse il Casoni e non il Gaboardi. Lo stesso aggredito, Girometta, in sede di dichiarazioni alla Procura Federale confermava che il colpo violento che gli aveva causato l’epistassi fosse stato posto in essere dal Casoni, Con il menzionato deferimento, quindi, la Procura Federale procede nei confronti del sig. Danilo Casoni e della Società A.S.D. San Michele per la responsabilità oggettiva, in relazione alle contestate violazioni come sopra riportate. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito: premesso che alla riunione del 15.12.2022 è comparso per la Procura Federale è comparso l’Avv. Sergio Onesti; nessuno era presente per la Società deferita; Il rappresentante della Procura si riportava integralmente agli atti di indagine e al deferimento, richiedendo l’irrogazione della sanzione della squalifica per n. 6 giornate per il sig. Danilo Casoni e dell’ammenda nella misura di Euro 600,00 a carico della A.S.D. San Michele. osserva La scansione temporale degli eventi come rappresentata nella premessa è pacifica e documentale. Nello specifico, a seguito della pubblicazione della squalifica nei confronti del sig. Gaboardi Mario, lo stesso contattava il GS della Delegazione Provinciale di Lodi rilevando l’errore di persona commesso dall’arbitro, sig. Basso Sabino, chiarendo altresì che il reale espulso fosse il sig. Danilo Casoni; allegava anche documentazione fotografica per il riconoscimento del Casoni. Il GS della Delegazione Provinciale di Lodi convocava l’arbitro della gara A.S.D. San Michele – A.S.D. Guardamiglio del 08.05.2022, al quale venivano mostrate le fotografie rappresentanti il sig. Casoni e confermava che l’autore dei fatti rappresentati fosse quest’ultimo, ammettendo l’errore materiale nella redazione del supplemento di rapporto e riconducibile alla vicinanza delle caselle contenti i dati dei calciatori Casoni e Gaboardi nella distinta predisposta dalla A.S.D. San Michele. Lo stesso Casoni e l’aggredito Girometta, sentiti dalla Procura Federale, confermavano l’estraneità del Gaboardi agli eventi contestati. Il Girometta afferma, altresì, nel corso della propria audizione, che il Casoni, dopo essergli rovinato addosso nel mentre si trovava a terra e avergli procurato una lesione con sanguinamento dal naso, lo colpiva con ripetuti pugni ai fianchi. Dalle indagini svolte risulta, quindi, pacifica l’attribuzione al Casoni della condotta violenta che ha causato il sanguinamento del calciatore Filippo Girometta. Da ciò discende inoltre la responsabilità oggettiva della Società deferita, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale condanna - il calciatore DANILO CASONI, alla squalifica per n. 6 giornate effettive; - la ASD SAN MICHELE al pagamento di € 600,00 (seicento/00) di ammenda. Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.
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