C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 05/01/2023 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 12.12.2022 – Prot. 335 – nei confronti di: Rosalia OLIVA, all’epoca dei fatti Dirigente tesserata per la società A.S.D. Albonese Polisportiva la società A.S.D. ALBONESE Polisportiva per rispondere: la Sig.ra Rosalia OLIVA, all’epoca dei fatti Dirigente tesserata per la società A.S.D. Albonese Polisportiva, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa, a mezzo di un messaggio di posta elettronica avente quale oggetto “Arbitraggi scandalosi” inviato in data 14.11.2022 dal proprio indirizzo di posta elettronica (Rosy Oliva – rosy77@hotmail.it) all’indirizzo e-mail della Sezione AIA di Lomellina (lomellina@aia-figc.it) , espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e della credibilità della classe arbitrale, ed in particolare dell’arbitro della gara Albonese Polisportiva – Mortara disputata il 12.11.2022 e valevole per il Campionato Under 19; nel citato messaggio di posta elettronica sono utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Buongiorno chiedo quando sarà la volta in cui vi fate un esame di coscienza e arrivate a capire che in campo mettete arbitri incompetente e imbarazzante. Arbitri che non sanno girarsi in campo che non hanno le palle di tirare fuori cartellini e di evitare risse in campo. State facendo sì che il calcio stia diventando invece di un gioco di squadra e di agonismo un gioco dove i calciatori in campo si possono permettere il lusso di dire e fare tutto e dove un direttore di gara nn è in grado di saper gestire la partita e di far trasformare una partita di calcio in una partita di rugby pesante. Adesso e ora di mettere un freno a tutto contatterò una redazione del giornale dove espongo e farò assistere una partita tanto da commentare da soli il lavoro che una federazione nn è in grado di saper fare cioè di quello di mettere arbitri preparati”. la società A.S.D. Albonese Polisportiva, della violazione dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dalla propria tesserata. Sig.ra Rosalia Oliva, così come sopra descritti.
Deferimento della Procura Federale datato 12.12.2022 – Prot. 335 - nei confronti di:
Rosalia OLIVA, all'epoca dei fatti Dirigente tesserata per la società A.S.D. Albonese Polisportiva la società A.S.D. ALBONESE Polisportiva
per rispondere:
la Sig.ra Rosalia OLIVA, all'epoca dei fatti Dirigente tesserata per la società A.S.D. Albonese Polisportiva, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa, a mezzo di un messaggio di posta elettronica avente quale oggetto “Arbitraggi scandalosi” inviato in data 14.11.2022 dal proprio indirizzo di posta elettronica (Rosy Oliva – rosy77@hotmail.it) all’indirizzo e-mail della Sezione AIA di Lomellina (lomellina@aia-figc.it) , espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e della credibilità della classe arbitrale, ed in particolare dell’arbitro della gara Albonese Polisportiva – Mortara disputata il 12.11.2022 e valevole per il Campionato Under 19; nel citato messaggio di posta elettronica sono utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Buongiorno chiedo quando sarà la volta in cui vi fate un esame di coscienza e arrivate a capire che in campo mettete arbitri incompetente e imbarazzante. Arbitri che non sanno girarsi in campo che non hanno le palle di tirare fuori cartellini e di evitare risse in campo. State facendo sì che il calcio stia diventando invece di un gioco di squadra e di agonismo un gioco dove i calciatori in campo si possono permettere il lusso di dire e fare tutto e dove un direttore di gara nn è in grado di saper gestire la partita e di far trasformare una partita di calcio in una partita di rugby pesante. Adesso e ora di mettere un freno a tutto contatterò una redazione del giornale dove espongo e farò assistere una partita tanto da commentare da soli il lavoro che una federazione nn è in grado di saper fare cioè di quello di mettere arbitri preparati”.
la società A.S.D. Albonese Polisportiva, della violazione dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dalla propria tesserata. Sig.ra Rosalia Oliva, così come sopra descritti.
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Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito e verificata la regolarità delle notifiche:
premesso che
alla riunione del 22.12.2022 nessuno è comparso per i deferiti; per la Procura Federale è comparso l’Avv. Fabio Esposito;
A conclusione della sua relazione, ritenendo provata la responsabilità per i fatti come contestati, il Rappresentante della Procura ha richiesto di comminare le seguenti sanzioni:
alla Sig.ra Rosalia Oliva, mesi 3 di inibizione; alla Società A.S.D. Albonese Polisportiva, ammenda di € 600,00 (seicento/00)
osserva
dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge inequivocabilmente la responsabilità della tesserata deferita, nonché della Società A.S.D. Albonese Polisportiva, per le violazioni rispettivamente ad esse ascritte.
Lo scritto a firma della Sig.ra Oliva è infatti acquisito agli atti del procedimento e, benché già il solo indirizzo elettronico di provenienza non lasci adito a dubbi, la circostanza che la e-mail in esame provenga dalla casella di posta elettronica dell’anzidetta Dirigente della Società Albonese Polisportiva non è mai stata contestata nel corso del procedimento. Nell’ambito del processo sportivo, nel quale il raggiungimento degli standard probatori è governato dal principio del “più probabile che non” rispetto a quello del “oltre ogni ragionevole dubbio” che caratterizza invece il processo penale (per tutte: Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite del 20-22 agosto 2012), la mancata contestazione può dunque essere valorizzata quale elemento di prova positiva che, unito ad altri, possa consentire di affermare la responsabilità sportiva in capo a ciascun tesserato. (Cfr. decisione della Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite del 20-22 agosto 2012: “secondo la più recente giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, sia endofederali che esofederali, per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito -certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi, sarebbe una mera astrazione- né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme antidoping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l'art. 4 delle Norme Sportive Antidoping, in vigore dall'1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012, Amodio)”
Ciò ritenuto, è incontestabile che il contenuto della missiva in esame si ponga in netto contrasto con il divieto di dichiarazioni lesive imposto dall’art. 23 CGS, nonché con i più generali doveri di probità e correttezza dettati dall’art. 4 del nominato plesso normativo. Lo scritto, infatti, non attiene alla segnalazione di un comportamento eventualmente ritenuto scorretto da parte di un Direttore di Gara (unica segnalazione che, nelle forme e nei modi dovuti, sarebbe consentita), intende viceversa non solo porre in discussione le capacità tecniche di un Arbitro, ma in generale dell’intera categoria arbitrale e financo del meccanismo preposto alle designazioni degli Ufficiali di Gara. Ai fini della determinazione della sanzione deve tenersi conto della circostanza prevista dall’art. 23 comma 4 lettera b), ossia che le dichiarazioni lesive furono rilasciate da una Dirigente della Società, nonché dal contenuto velatamente intimidatorio con cui queste si concludono, ove viene rappresentata l’intenzione di contattare organi di stampa al fine di dare pubblicità alla lamentata inadeguatezza della classe arbitrale chiamata a dirigere le gare della A.S.D. Albonese Polisportiva. Quest’ultima risponde delle violazioni contestate, come correttamente evidenziato dall’Ufficio della Procura Federale, in conseguenza delle previsioni di cui all’art. 6 comma 2 e 23 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. Nella determinazione della sanzione, pur se comminata in misura lievemente inferiore rispetto alla richiesta formulata dal Rappresentante della Procura Federale, occorre tener conto che nessuna manifestazione di dissociazione dalle dichiarazioni della propria Dirigente è stata posta in essere dalla Società Albonese Polisportiva, come invece le sarebbe stato consentito dall’art. 23 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.
Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale
condanna
la Sig.ra Rosalia OLIVA alla sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione;
la Società A.S.D. ALBONESE POLISPORTIVA al pagamento dell’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00).
Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.
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