C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 23/02/2023 – Delibera – Deferimento della Procura Federale Prot. 139 datato 19.01.2023 nei confronti di: Francesco Tonni, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Benaco Salo’, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4 delle N.O.I.F., per avere omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore Sig. Cristian Sberna non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la ASD Benaco Salo’ dell’1.8.2022; Cristian Sberna, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società FC Montichiari S.r.l. per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in data 01.08.2022 una richiesta di tesseramento per la società ASD Benaco Salò pur essendo già tesserato nella stessa stagione sportiva per la società FC Montichiari S.r.l. la società A.S.D. Benaco Salo’, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, sig. Francesco Tonni, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Deferimento della Procura Federale Prot. 139 datato 19.01.2023 nei confronti di: Francesco Tonni, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Benaco Salo’, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4 delle N.O.I.F., per avere omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore Sig. Cristian Sberna non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la ASD Benaco Salo’ dell’1.8.2022; Cristian Sberna, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società FC Montichiari S.r.l. per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in data 01.08.2022 una richiesta di tesseramento per la società ASD Benaco Salò pur essendo già tesserato nella stessa stagione sportiva per la società FC Montichiari S.r.l. la società A.S.D. Benaco Salo’, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, sig. Francesco Tonni, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito: premesso che alla riunione del 16.02.2023 nessuno è comparso per i soggetti deferiti nonostante regolare convocazione; per la Procura Federale è comparso l’Avv. Sergio Onesti, il quale si riporta integralmente al deferimento e chiede comminarsi le seguenti sanzioni: per il Sig. Cristian Sberna, nella sua qualità di calciatore, n. 4 giornate da scontarsi nel campionato di competenza; per il Sig. Francesco Tonni nella sua qualità di presidente della ASD Benaco Salò, mesi 3 di inibizione; 3) per la A.S.D. Benaco Salò , ammenda di € 500,00. osserva dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale e dalle risultanze delle indagini svolte, emerge inconfutabilmente che il calciatore Cristian Sberna in data 01.08.2022 ha sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società ASD Benaco Salo’ pur essendo già tesserato per la società FC Montichiari S.r.l. e che il presidente Francesco Tonni non ha controllato, prima di sottoscrivere il tesseramento, che il Calciatore Cristian Sberna non fosse tesserato per un’ultra società. Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale condanna Cristian Sberna a 4 giornate di squalifica; Francesco Tonni a mesi 3 di inibizione; la A.S.D. Benaco Salo’ al pagamento di € 500,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it