C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 29/09/2022 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. San Teodoro-Porto Rotondo Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 14 del C.R. Sardegna del 09.09.2022 Gara: “Sant’Elena Q.C.U. / San Teodoro-Porto Rotondo” del 28.08.2022 Campionato: Eccellenza Regionale

Reclamo proposto da: A.S.D. San Teodoro-Porto Rotondo Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 14 del C.R. Sardegna del 09.09.2022 Gara: “Sant’Elena Q.C.U. / San Teodoro-Porto Rotondo” del 28.08.2022 Campionato: Eccellenza Regionale

La Società San Teodoro Porto Rotondo ha proposto reclamo avverso la decisione Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n° 14 del 9 settembre 2022, in relazione alla partita in epigrafe, con la quale è stata irrogata la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 a 0 in favore del Sant’Elena Q.C.U.. La Società reclamante contesta la decisione affermando di aver posto in essere correttamente la procedura diretta a tesserare il calciatore Luca Giovanni Fideli, confortata peraltro dalle rassicurazioni fornite dal personale della Federazione dal quale, sempre secondo la difesa, avrebbe avuto l’autorizzazione finale al tesseramento. Il Sant’Elena Q.C.U. stante il reclamo, ha formulato viceversa delle controdeduzioni, opponendo che l’effettivo tesseramento del predetto calciatore è avvenuto in data successiva a quella in cui si è disputata la gara e che, per l’effetto, il giorno della partita, l’atleta era ancora un tesserato proprio del Sant’Elena. La Corte Sportiva Territoriale d’Appello, letti gli atti, osserva che l’impugnata decisione del Giudice Sportivo è stata adottata sul rilievo della mancata osservanza, da parte della società reclamante, delle norme atte a disciplinare il tesseramento dell’atleta svincolato. Nel caso di specie, si legge nella decisione del Giudice Sportivo, la Società San Teodoro Porto Rotondo, avrebbe dedotto l’esistenza di un contratto di rescissione consensuale tra il predetto calciatore e la società Sant’Elena, senza tuttavia darne allegazione probatoria a supporto. La fattispecie di riferimento è quella prevista nell’articolo 108 NOIF, che prevede una complessa e articolata procedura da osservare a pena di nullità, che consente di inserire d’ufficio il calciatore nelle c.d. liste di svincolo, favorendo la pubblicità alle società intenzionate ad avvalersi delle prestazioni degli atleti C.U. N°21 pag.28 svincolati. Ebbene, nel caso di specie, non vi è traccia alcuna dello svincolo del calciatore Fideli né della procedura che si sarebbe dovuta attuare anzi, al contrario, come pacificamente ammesso dalla stessa reclamante, vi è l’evidenza obiettiva che, al momento della disputa della gara, l’atleta risultava ancora tesserato proprio con il Sant’Elena. La Corte ritiene priva di pregio la circostanza su cui è fondato il reclamo, con riguardo alle richieste di informazioni rivolte agli impiegati del Comitato Regionale addetti al tesseramento, che la reclamante vorrebbe elevare come prova del suo corretto operare. Invero, dalle allegate comunicazioni, si evince che l’attenzione del personale della Federazione, è stata sollecitata in ordine ad un altro aspetto, segnatamente alla data di nascita dell’atleta e le rassicurazioni pervenute riguardavano proprio la procedura da seguire per la correzione materiale dei dati anagrafici. Dalla corrispondenza de qua nulla è rinvenuto rispetto alla questione senz’altro prioritaria, legata alla effettiva posizione di svincolato del calciatore che, come correttamente sostenuto dal G.S. poteva con facilità emergere attraverso una richiesta semplice, anche via mail, diretta ad esplorare la lista dei calciatori svincolati, attività di ricerca che la società reclamante non ha provato di aver posto in essere. Né può diversamente argomentarsi anche ipotizzando, per assurdo, l’esistenza di un errore di interpretazione delle norme da parte della dirigenza della Società reclamante, originato dallo scambio di comunicazioni tra la stessa e il personale della FIGC., non configurabile nel caso concreto stante l’evidente diversità degli argomenti rispetto all’oggetto del reclamo. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 108 NOIF sopra richiamata risulta pertanto assolutamente pacifica e colposa. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

 di rigettare il reclamo, confermando la decisione del G.S., disponendo l’incameramento del contributo.

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