C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 29/09/2022 – Delibera – gara del 25/ 9/2022 OZIERESE 1926 – OSCHIRESE

gara del 25/ 9/2022 OZIERESE 1926 - OSCHIRESE

Il Giudice Sportivo, - letto il rapporto arbitrale della gara in epigrafe, conclusasi col risultato di 4 a 2 per l’Ozierese 1926, nel quale il direttore di gara dichiarava di essere incorso in un errore per aver ammonito due volte il calciatore n.6 dell’Oschirese, Spanu Salvatore Giovanni, (la prima al 38’ minuto del primo tempo, la seconda al 35’ minuto del secondo tempo), senza procedere al dovuto provvedimento di espulsione; - considerato che l’arbitro riferisce dettagliatamente nel referto di gara che, sul risultato parziale di 3 a 2 e in occasione dell’assegnazione di un calcio di rigore in favore dell’Ozierese 1926, notificava con il cartellino giallo l’ammonizione a carico dello Spanu, ma che negli attimi immediatamente successivi, nella concitazione del momento, determinata dalle proteste dei calciatori dell’Oschirese, annotava per errore sul proprio taccuino “il n. 8 anziché il 6.” e di conseguenza non provvedeva “a notificare l’espulsione al calciatore n.6 per doppia ammonizione (…)” e solo in un secondo momento si accorgeva dell’errore commesso; - considerato, altresì, dai fatti come sopra riportati, che il D.d.g. nell’omettere l’espulsione del calciatore Spanu dell’Oschirese nonostante la doppia ammonizione sia incorso in un palese errore, si deve però porre attenzione sul fatto che non necessariamente ad un errore di tal fatta consegue l’annullamento della gara, stante l’ampia previsione di cui all’art. 10, comma 5 C.G.S., ai sensi del quale, “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara.”, con la possibilità, tra le altre, di “dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo”. La corretta applicazione di tale previsione normativa induce questo Giudice a ritenere che la gara di cui trattasi possa essere dichiarata regolare con conferma del risultato conseguito sul campo. L’indebita presenza di un calciatore che andava espulso, in mancanza di alcun elemento idoneo anche soltanto a ipotizzare una effettiva incidenza sullo sviluppo del gioco, non può costituire irregolarità tale da compromettere l’intera gara, imponendone la ripetizione, in considerazione anche che l’errore in esame non ha influito a giudizio di questo Giudice sullo svolgimento regolare della gara e sul suo risultato finale, dal momento che la squadra che ne ha tratto vantaggio, ossia l’Oschirese, era già in quel momento soccombente nel risultato e ha comunque perso la gara con il punteggio di 4 a 2;

P.Q.M.,

ai sensi dell’art. 10, comma 5 del C.G.S.,

DELIBERA

- di omologare la gara Ozierese 1926 – Oschirese col risultato conseguito sul campo di 4 a 2; - di irrogare a carico del calciatore Spanu Salvatore Giovanni (Oschirese) la sanzione della squalifica per una gara effettiva.

 

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