C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 17/10/2022 – Delibera – Deferimento di Andra Manchia e Pol. Civitas Tempio A.S.D. (procedimento prot. 6712/780 PFI 21-22) La Procura Federale della FIGC ha deferito a questo Tribunale Federale: per rispondere: 1) la società Pol. Civitas Tempio A.S.D.; 2) il sig. Andrea Manchia, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Civitas Tempio A.S.D.; per rispondere: 1 – la società A.S.D. Polisportiva Civitas Tempio a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i seguenti atti e comportamenti posti in essere da propri sostenitori al termine della gara A.S.D. Polisportiva Civitas Tempio – A.S.D. Polisportiva Ossese disputatasi il 7.5.2022, valevole per i play off del campionato Juniores Regionali U19 del Comitato Regionale Sardegna, all’esterno dell’impianto sportivo “Demuro” di Tempio Pausania: a) un proprio sostenitore non identificato cercato di aggredire due sostenitori e un tesserato della società A.S.D. Polisportiva Ossese, iniziando prima a sputare verso la vettura nella quale gli aggrediti si trovavano e, successivamente, provando a colpirli con la cintola e mediante il lancio di sassi; b) un gruppo di circa 15/20 propri sostenitori non identificati, al quale si era unito il proprio tesserato sig. Andrea Manchia, partecipato al tentativo di aggressione di cui alla precedente lettera a), raggiungendo il luogo ove lo scontro era in atto e cercando di inseguire la vettura con la quale i due sostenitori e il tesserato della società A.S.D. Polisportiva Ossese cercavano di allontanarsi; nonché ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Manchia, così come descritti nel successivo capo di incolpazione; 2 – il sig. Andrea Manchia, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Civitas Tempio: della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Polisportiva Civitas Tempio – A.S.D. Polisportiva Ossese disputatasi il 7.5.2022 e valevole per i play off del campionato Juniores Regionali U19 del Comitato Regionale Sardegna, unitamente ad un gruppo di circa quindici venti sostenitori della società A.S.D. Polisportiva Civitas Tempio, cercato di dare seguito ad un tentativo di aggressione in corso nei confronti di due sostenitori e di un tesserato della società A.S.D. Polisportiva Ossese, con inseguimento della vettura con la quale gli aggrediti cercavano di allontanarsi. I deferiti si sono ritualmente costituiti, il Manchia con il ministero del proprio difensore, presentando memorie e deduzioni a difesa.

Deferimento di Andra Manchia e Pol. Civitas Tempio A.S.D. (procedimento prot. 6712/780 PFI 21-22) La Procura Federale della FIGC ha deferito a questo Tribunale Federale: per rispondere:

1) la società Pol. Civitas Tempio A.S.D.; 2) il sig. Andrea Manchia, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Civitas Tempio A.S.D.; per rispondere: 1 - la società A.S.D. Polisportiva Civitas Tempio a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i seguenti atti e comportamenti posti in essere da propri sostenitori al termine della gara A.S.D. Polisportiva Civitas Tempio – A.S.D. Polisportiva Ossese disputatasi il 7.5.2022, valevole per i play off del campionato Juniores Regionali U19 del Comitato Regionale Sardegna, all’esterno dell’impianto sportivo “Demuro” di Tempio Pausania: a) un proprio sostenitore non identificato cercato di aggredire due sostenitori e un tesserato della società A.S.D. Polisportiva Ossese, iniziando prima a sputare verso la vettura nella quale gli aggrediti si trovavano e, successivamente, provando a colpirli con la cintola e mediante il lancio di sassi; b) un gruppo di circa 15/20 propri sostenitori non identificati, al quale si era unito il proprio tesserato sig. Andrea Manchia, partecipato al tentativo di aggressione di cui alla precedente lettera a), raggiungendo il luogo ove lo scontro era in atto e cercando di inseguire la vettura con la quale i due sostenitori e il tesserato della società A.S.D. Polisportiva Ossese cercavano di allontanarsi; nonché ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Manchia, così come descritti nel successivo capo di incolpazione;

2 - il sig. Andrea Manchia, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Civitas Tempio: della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Polisportiva Civitas Tempio – A.S.D. Polisportiva Ossese disputatasi il 7.5.2022 e valevole per i play off del campionato Juniores Regionali U19 del Comitato Regionale Sardegna, unitamente ad un gruppo di circa quindici venti sostenitori della società A.S.D. Polisportiva Civitas Tempio, cercato di dare seguito ad un tentativo di aggressione in corso nei confronti di due sostenitori e di un tesserato della società A.S.D. Polisportiva Ossese, con inseguimento della vettura con la quale gli aggrediti cercavano di allontanarsi. I deferiti si sono ritualmente costituiti, il Manchia con il ministero del proprio difensore, presentando memorie e deduzioni a difesa.

Il Giudizio si è quindi svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale, del Manchia con il suo difensore e del presidente della società deferita, che rassegnavano le seguenti conclusioni. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al calciatore la sanzione della squalifica per otto gare effettive e alla società l’ammenda di €.2000,00. Viceversa, gli incolpati hanno concluso chiedendo il proscioglimento in ordine ai fatti contestati e in subordine il presidente della società ha chiesto di poter patteggiare la sanzione. Peraltro nell’interesse del Manchia si è eccepita la carenza di legittimazione attiva nel soggetto effettivamente proponente l'esposto (ossia il padre del calciatore Sabino Luca, il quale tuttavia all’epoca dei fatti era già maggiorenne). Il Tribunale Federale, udite le parti e letti gli atti del procedimento, osserva quanto appresso. La contestazione nei confronti del calciatore della Civitas Tempio Manchia Andrea imprende a seguito di un esposto presentato dal padre del calciatore della Polisportiva Ossese Luca Sabino, destinatario, secondo C.U. N°28 pag.3 la ricostruzione accusatoria, della condotta aggressiva posta in essere dal predetto Manchia. Nell’esposto si dà atto di un atteggiamento aggressivo e minaccioso da parte dei supporters tempiesi durante la gara e che, come da dichiarazione de relato, al termine, un loro tifoso si sarebbe reso responsabile di una serie di condotte censurabili nei confronti dello stesso Luca Sabino (sputi e strattonamenti), del fratello e di un amico, che stavano raggiungendo la propria auto. Nella stessa segnalazione, il genitore del Sabino riferiva di una reazione da parte dei tre al cospetto dell’avventore, che si sarebbe dileguato, salvo poi tornare sul posto in compagnia di una ventina di persone, tra le quali il Sabino avrebbe appunto identificato il tesserato Andrea Manchia. La Procura Federale ritiene fondata la responsabilità di quest’ultimo sulla scorta della dichiarazione resa dal Luca Sabino e dalla segnalazione del di lui padre, che ha assistito alla gara in tribuna, ma che non era presente al momento dei fatti. Atteso quanto sopra, il Tribunale rileva che non sussistono elementi sufficienti per ritenere provata la responsabilità del Manchia in ordine alla condotta contestata. La dichiarazione della vittima può essere posta, da sola, a fondamento della responsabilità dell’incolpato solo a seguito di una accurata analisi della sua attendibilità e, nel caso di specie, corre pure l’obbligo di precisare, che non si può accedere alla tesi della Procura, in merito al richiamo della Sentenza della Cassazione (41464/12), atteso che detta pronuncia è riferita ad ipotesi delittuose in cui, notoriamente, è pressoché impossibile rinvenire la presenza di altri soggetti, ad eccezione dell’agente e della vittima (segnatamente detta pronuncia viene evocata nei reati a sfondo sessuale). In tutti gli altri casi, e quivi rientra senz’altro l’ipotesi in esame, al fine di superare il limite invalicabile del dubbio, sono necessari dei riscontri obiettivi ed esterni che negli atti di indagine della Procura non emergono. Non risultano, infatti, altri astanti capaci di riferire e neppure i Carabinieri intervenuti hanno potuto chiarire le circostanze del presunto tentativo di aggressione, giacché, come riferito dagli stessi esponenti, all’arrivo non c’era più nessuno e la situazione era tornata alla normalità Lo stesso Sabino, nell’identificare il Manchia utilizza una espressione dubitativa “mi sembra che si trattasse del numero 10 non incompatibile con il sopraggiungere dello stesso nei pressi dei luoghi in cui stava avvenendo l’alterco tra il Sabino e i suoi famigliari da un lato e i tifosi tempiesi dall’altro al termine della gara e negli immediati pressi del campo sportivo (il fatto è avvenuto nella zona dei parcheggi ove verosimilmente si recano tutti gli atleti e i tifosi dopo la gara). Per quanto attiene la posizione della Società, questo Tribunale non rileva integrati i presupposti di fatto normativamente previsti per configurare a suo carico la responsabilità oggettiva in quanto ai dell’art. 26, comma 1, C.G.S. i fatti violenti commessi in occasione della gara sono addebitabili oggettivamente alla società se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”. Nel caso di specie infatti, i fatti stessi come narrati dall’esponente e dalla persona offesa non hanno assunto connotati di gravità tale da ledere la pubblica incolumità risolvendosi in – seppur deprecabili – insulti verbali e in uno spunto su una autovettura, tanto che all’arrivo delle Forze dell’Ordine la situazione era già tornata nella normalità, né vi sono stati contatti fisici di sorta tra i partecipanti allo screzio. Infine, dallo stesso referto arbitrale non emerge che sia stata rilevata alcuna situazione comportamentale di rilievo per quanto riguarda il pubblico presente alla gara. Alla luce di quanto esposto, il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

di prosciogliere gli incolpati da ogni addebito.

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