Deferimento della Procura Federale Prot. 300 datato 23.11.2022 nei confronti di: ASD SPORTING MILANO FUT5AL, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal sig. Malpica Concepcion Julio Alfonso, così come oggetto del seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: “violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, dele N.O.I.F. per avere lo stesso in data 26.10.2021, in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Sporting Milano Fut5al, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere”.

Deferimento della Procura Federale Prot. 300 datato 23.11.2022 nei confronti di: ASD SPORTING MILANO FUT5AL, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal sig. Malpica Concepcion Julio Alfonso, così come oggetto del seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: “violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, dele N.O.I.F. per avere lo stesso in data 26.10.2021, in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Sporting Milano Fut5al, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere”. La Procura deferente evidenziava che in data 21.3.2022 sia il calciatore Malpica Concepcion Julio Alfonso che la ASD Sporting Milano Fut5al formulavano richiesta di applicazione della sanzione nella misura concordata, ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva. Previa la verifica di assenza di osservazioni da parte della Procura Generale dello Sport e del Presidente Federale, l’accordo così raggiunto veniva pubblicato sul Comunicato Ufficiale FIGC n. 230/AA del 11.4.2022, prevedendosi, per ciò che concerne la Società ASD Sporting Milano Fut5al, l’applicazione della sanzione ridotta nella misura di Euro 250,00, sul presupposto di una pena base individuata dalle parti nella misura di Euro 500,00. A norma dello stesso art. 126, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, come peraltro riportato nel Comunicato Ufficiale che pubblicava il richiamato accordo, la somma così ridotta avrebbe dovuto essere corrisposta entro il termine perentorio di trenta giorni, a pena della automatica risoluzione dell’accordo (come previsto dal comma 6 dell’articolo in esame). In considerazione del mancato rispetto di quest’ultimo termine da parte della Società interessata, in data 2.11.2022 veniva pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 113/AA con cui si dava atto della intervenuta risoluzione dell’accordo. Con il menzionato deferimento, quindi, la Procura Federale procede nei confronti della sola Società ASD Sporting Milano Fut5al per la responsabilità oggettiva, in relazione alle contestate violazioni come sopra riportate. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito: premesso che alla riunione del 15.12.2022 è comparso per la Procura Federale l’Avv. Sergio Onesti; nessuno era presente per la Società deferita; Il rappresentante della Procura si riportava integralmente agli atti di indagine e al deferimento, richiedendo l’irrogazione della sanzione dell’ammenda nella misura di Euro 500,00 a carico della ASD Sporting Milano Fut5al. osserva La scansione temporale degli eventi come rappresentata nella premessa è pacifica e documentale. La responsabilità oggettiva della Società deferita risulta anch’essa documentalmente, considerato che il calciatore Malpica Concepcion Julio Alfonso, nel modulo datato 26.10.2021 ebbe a dichiarare di non essere mai stato tesserato per Società affiliate a federazioni estere, essendo al contrario stato successivamente accertato -mediante attestazione proveniente dalla Federacion Peruana de Futbol- che l’atleta era stato tesserato per ben otto compagini dilettantistiche del Paese sudamericano. La responsabilità oggettiva della Società deferita discende quindi, come contestata, dalla previsione dell’art. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Quanto al trattamento sanzionatorio, ritiene questo Tribunale Federale Territoriale che la richiesta formulata dalla Procura Federale sia logica, prima ancora che congrua e coerente, attestandosi esattamente nella determinazione concordata tra le parti, depurata dell’effetto premiale dell’accordo ex art. 126 CGS, cui la deferita risulta essere decaduta per non avervi adempiuto. Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale condanna la ASD SPORTING MILANO FUT5AL al pagamento di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda. Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.
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