DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 673 del 18.02.2023 – Delibera – GARA DEL 11/02/2022: G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO – ASD GEAR PIAZZA ARMERINA Reclamo proposto dalle Società: G.S. Calcio a 5 Giovinazzo

GARA DEL 11/02/2022: G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO – ASD GEAR PIAZZA ARMERINA

Reclamo proposto dalle Società: G.S. Calcio a 5 Giovinazzo

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Abate Walter, nato il 02/10/1991, in posizione irregolare in quanto lo stesso non avrebbe ancora scontato una giornata di squalifica inflitta col comunicato ufficiale del Comitato Regionale Sicilia n.425 del 26/04/2022 nella stagione agonistica 2021/2022 mentre lo stesso militava nelle file della Pol.D. Megara Augusta, squadra che partecipava al campionato regionale Sicilia di calcio a cinque C1 . Il ricorso è fondato e va accolto. Dagli accertamenti esperiti è risultato che il suddetto atleta, nell’ultima partita della fase a gironi del campionato regionale Sicilia Serie C1 stagione 2021/2022, militando nelle file della Pol.D. Megara Augusta, è stato squalificato per una giornata effettiva di gara come da C.U. n.425 del 26/04/2022. Tale sanzione non è mai stata scontata dal calciatore nel prosieguo della manifestazione in quanto la società di appartenenza Pol.D. Megara Augusta terminava la manifestazione come prima classificata e dunque veniva promossa senza disputare più alcun incontro successivamente alla pubblicazione del predetto C.U. n.425. Nel corso della corrente stagione sportiva il calciatore Abate Walter è stato tesserato dalla A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA, e di conseguenza, avendo il nominato in questione cambiato società, la squalifica residua, ai sensi dell’art.21, comma 7, del CGS, avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara ufficiale di campionato della prima squadra della nuova Società di appartenenza, cosa che non è avvenuta in quanto nella distinta dei calciatori della società A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA, presentata all’arbitro per la gara in esame, il nominativo del suddetto atleta risulta incluso e lo stesso, dagli accertamenti effettuati, risulta aver effettivamente preso parte anche a tutti gli altri incontri precedentemente disputati dalla società A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA nel campionato di Serie A2 girone C, così come correttamente e puntualmente allegato ed argomentato dalla ricorrente (con la eccezione di due incontri nei quali, tuttavia, il calciatore stava scontando due ulteriori giornate di squalifica ricevute nel corso della presente stagione sportiva). Il predetto calciatore, pertanto, si trova in posizione irregolare, in quanto risulta aver preso parte con la prima squadra della nuova Società di appartenenza (A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA) all’incontro in oggetto senza aver mai scontato precedentemente la squalifica residua inflitta nel C.U. del Comitato Regionale Sicilia n.425 del 26/04/2022 .

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 655 del 15/02/2023 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società : A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

 

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