F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 142/CSA pubblicata del 20 Febbraio 2023 – Sig. Teore Sossio Grimaldi
Decisione n. 142/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 148/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)
Andrea Galli – Componente
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 148/CSA/2022-2023, proposto dal sig. Teore Sossio Grimaldi, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 80 del 17.1.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 8.2.2023, l’Avv. Fabio Di Cagno;
Uditi l’Avv. Filippo Pandolfi ed il reclamante di persona; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 25.1.2023, preceduto da rituale preannuncio, il sig. Teore Sossio Grimaldi, allenatore tesserato per la società Gladiator 1924 SSD A RL, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 80 del 17.1.2023, con la quale gli è stata comminata la squalifica per quattro gare effettive, “per avere con fare minaccioso rivolto reiterate espressioni offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale mentre abbandonava il terreno di gioco e, successivamente, sostando all’ingresso degli spogliatoi si accaniva con fare minaccioso all’indirizzo di un A.A. cui rivolgeva numerose espressioni minacciose ed intimidatorie venendo allontanato solo dopo alcuni minuti da altri dirigenti della società”.
Episodio accaduto al termine dell’incontro Gladiator 1924 – Team Altamura, valevole per il Campionato Nazionale di serie D – Girone H.
La sanzione è stata comminata in base ai referti dell’Arbitro e dell’Assistente n. 2, referti che si ritiene necessario riportare integralmente per completezza della motivazione.
Riferisce l’Arbitro che “rientrando negli spogliatoi l’allenatore della società Gladiator 1924 (Grimaldi Teore Sossio) veniva verso di me con fare minaccioso dicendo: siete scarsi, è colpa tua se abbiamo perso, non hai capito un cazzo. Inoltre, non appena la terna rientrava negli spogliatoi sostava davanti la porta continuando a dire: siete scarsi”. Riferisce altresì l’Assistente che “al termine della partita, mentre mi dirigevo negli spogliatoi il sig. Grimaldi Teore Sossio allenatore della società Gladiator 1924, con tono aggressivo e minaccioso veniva incontro alla mia persona gridando ad alta voce le seguenti frasi: sei scarso, sei davvero scarso, inoltre mentre cercavo di allontanarmi a malapena veniva trattenuto da un dirigente della stessa società, inoltre continuava a minacciare la mia persona urlando ad alta voce: ti ammazzo pezzo di merda ti ammazzo. Solo dopo qualche minuto veniva allontanato dai dirigenti della sua società”.
Il reclamante lamenta innanzi tutto l’eccessiva gravosità e severità della sanzione, posto che avrebbe profferito un’unica espressione (“siete scarsi”) all’indirizzo dell’Arbitro e dell’Assistente, senza alcun intento lesivo del loro prestigio e onorabilità, in quanto causata dallo stato di tensione determinato dall’esito negativo della gara.
In ogni caso, egli invoca l’applicazione dell’istituto della continuazione (pacificamente ammesso dalla giurisprudenza federale), posto che la condotta censurata sarebbe riconducibile ad un unico contesto temporale ed eziologico.
Invocando precedenti di questa Corte in fattispecie analoghe, conclude per una riduzione della sanzione della squalifica da quattro a tre giornate di gara (come espressamente precisato dall’Avv. Pandolfi in sede di discussione).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo non può trovare accoglimento e deve conseguentemente essere respinto. Va premesso che il reclamante contraddice sé stesso, nel momento in cui da un lato sostiene che la violazione si sarebbe esaurita in un’unica espressione, seppure ripetuta più volte e, dall’altro, invoca l’applicazione dell’istituto della continuazione che, come egli stesso precisa, ricorre in presenza di una “pluralità di azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso e violative, anche in tempi diversi, della stessa o di diverse disposizioni incriminatrici”.
In realtà, come risulta dai referti innanzi riportati, lungi dal risolversi nella pronuncia di una singola espressione innocua, il comportamento illecito del reclamante si è concretizzato in atteggiamenti minacciosi e ostentatamente aggressivi, nonché nella pronuncia di espressioni recanti gravi offese ed ancor più gravi minacce rivolte soprattutto alla persona dell’Assistente. Comportamento che non può trovare alcuna giustificazione, neppure in termini attenuativi della sanzione, nella tensione causata dall’esito negativo della gara che avrebbe determinato il potenziale rischio di un suo esonero da parte della società (come affermato in sede di discussione).
Invero, mentre non può negarsi che le condotte illecite del Grimaldi, anche se reiterate e di diversa portata, si sono risolte in un unico contesto offensivo che legittimerebbe l’applicazione dell’istituto della continuazione (con conseguente mero aggravamento della sanzione prevista per la violazione più grave), in ogni caso la squalifica per quattro giornate effettive di gara così come inflitta dal Giudice Sportivo appare equa in relazione alla fattispecie in esame che, ove si consideri la gravità delle offese e delle minacce (soprattutto quelle rivolte all’assistente), comporta una punizione sportiva in misura ben al di là dell’aggravamento del solo minimo edittale previsto dalla lett. a) dell’art. 36 C.G.S..
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce