F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 145/CSA pubblicata del 22 Febbraio 2023 – Sig. Francesco Saverio Falivene

Decisione n. 145/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 158/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

           

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente (relatore)

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Antonino Tumbiolo – Componente 

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 158/CSA/2022-2023, proposto dal calciatore Francesco Saverio Falivene per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 84 del 24.01.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 9.02.2023, l’avv. Patrizio Leozappa e udito l’Avv. Filippo Pandolfi per il reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Francesco Saverio Falivene ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 84 del 24.01.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone I, Cittanova Calcio / Real Aversa 1925 del 22.01.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara in quanto: “Calciatore in panchina, a gioco fermo, entrava sul terreno di gioco e poggiava entrambe le mani sul collo di un calciatore avversario spingendolo”.

Il reclamante ha sostenuto l’eccessiva gravosità della sanzione inflittagli, mettendo in luce la contraddittorietà tra il referto arbitrale e la decisione impugnata, laddove quest’ultima riferisce di una spinta in realtà mai refertata dal direttore di gara, essendosi limitato il sig. Falivene ad appoggiare le mani sulle spalle dell’avversario, parlando con lui pacificamente, dopo essere entrato in campo dalla panchina, assieme ad altri calciatori, a seguito di una discutibile decisione arbitrale su un fallo di gioco.

Conclude il reclamante chiedendo l’applicazione della sanzione di una o, al più, di due giornate di squalifica, giammai potendo ravvisarsi una condotta violenta nel suo comportamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO        

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, nei limiti di seguito esposti.

Il Giudice Sportivo ha comminato la sanzione qui impugnata ravvisando nella condotta del Falivene – ed in particolare nella spinta impressa dalle mani apposte sul collo dell’avversario - gli estremi della violenza, ai sensi dell’art. 38 C.G.S..

Di tale spinta, tuttavia, non v’è effettivamente traccia nel referto arbitrale, che ha fede privilegiata ex art. 61, comma 1, C.G.S. e che si limita ad attestare quanto segue: “A gioco fermo si alza dalla panchina, entra sul TDG, mettendo le mani sul collo al calciatore n. 9 Giannaula Giuseppe senza procurargli dolore”.

Ne consegue che la condotta posta in essere dal reclamante va derubricata a gravemente antisportiva, in considerazione, per un verso, della mera apposizione di entrambe le mani sul collo dell’avversario, parte del corpo comunque delicata e sensibile e, per altro verso, del mancato esercizio di qualsivoglia forma di vigoria o di forza. La sanzione va conseguentemente e congruamente determinata in due giornate di squalifica, costituente il minimo edittale previsto dall’art. 39 C.G.S..

P.Q.M.

Accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.    

                                                                    

                                 IL PRESIDENTE ESTENSORE

                                                              Patrizio Leozappa

 

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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