F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 133/TFN – SD del 22 Febbraio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 17384/172 pf 22-23/GC/PM/ep del 27 gennaio 2023 nei confronti del sig. Antonello Milia nonché nei confronti della società ASD Marzio Lepri Torres – Reg. Prot. 118/TFN-SD

Decisione/0133/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0118/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella – Componente

Claudio Croce – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Carlo Purificato – Componente aggiunto

Luca Voglino – Componente aggiunto

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 16 febbraio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17384/172 pf 2223/GC/PM/ep del 27 gennaio 2023 nei confronti del sig. Antonello Milia, nonché nei confronti della società ASD Marzio Lepri Torres,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 17384 /172 pf 22-23/GC/PM/ep del 27 gennaio 2023 ha deferito al Tribunale Sezione Disciplinare:

1) il sig. Giordanelli Nicola, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della società CUS Sassari, per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC - SGS stagione sportiva 2021-2022, per aver consentito e non impedito la partecipazione della propria società al torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società Torres Srl, già ASD Torres, svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale "Vanni Sanna", dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla FIGC, senza la prescritta autorizzazione federale;

2) il sig. Milia Antonello, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della società ASD Marzio Lepri Torres, per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC - SGS stagione sportiva 2021-2022, per aver consentito e non impedito la partecipazione della propria società al torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società Torres Srl, già ASD Torres, svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale "Vanni Sanna", dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla FIGC, senza la prescritta autorizzazione federale;

3) il sig. Pilo Giovanni Pietro, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della società US Atletico Uri, per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC - SGS stagione sportiva 2021-2022, per aver consentito e non impedito la partecipazione della propria società al torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società Torres Srl, già ASD Torres, svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale "Vanni Sanna", dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla FIGC, senza la prescritta autorizzazione federale;

4) le società CUS Sassari, ASD Marzio Lepri Torres e US Atletico Uri, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 6 comma 1 del CGS per le condotte ascritte ai rispettivi propri presidenti e rappresentanti legali, sigg.ri Giordanelli Nicola, Milia Antonello e Pilo Giovanni Pietro, come descritte.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine da una nota-email trasmessa alla Procura Federale in data 13 settembre 2022 dal collaboratore della stessa Dott. Giuseppe Licari, con la quale veniva segnalato lo svolgimento senza la prescritta autorizzazione federale di un torneo di calcio giovanile denominato "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società ASD Torres al quale avrebbero partecipato diverse società affiliate alla FIGC.

Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:

- al sig. Udassi Stefano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Torres, la violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC - SGS stagione sportiva 2021-2022, per aver organizzato, nella qualità suindicata, il torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", (riservato alle categorie micro, mini pulcini, esordienti, giovanissimi e allievi), svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale "Vanni Sanna", dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla FIGC, senza la prescritta autorizzazione federale;

- al sig. Masia Marco, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Polisportiva Ossese, la violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC GSS stagione sportiva 2021-2022, per aver consentito e non impedito la partecipazione della propria società al torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società ASD Torres, svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale "Vanni Sanna", dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla FIGC, senza la prescritta autorizzazione federale;

- al sig. Fresu Roberto, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Sassari Calcio Latte Dolce, la violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC - SGS stagione sportiva 2021-2022, per aver consentito e non impedito la partecipazione della propria società al torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società ASD Torres, svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale "Vanni Sanna", dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla FIGC, senza la prescritta autorizzazione federale;

- al sig. Virdis Salvatore, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Li Punti Calcio Sassari, la violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC - SGS stagione sportiva 2021-2022, per aver consentito e non impedito la partecipazione della propria società al torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società ASD Torres, svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale "Vanni Sanna", dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla FIGC, senza la prescritta autorizzazione federale;

- al sig. Desini Gianni, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società USD Sennori, la violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC - SGS stagione sportiva 2021-2022, per aver consentito e non impedito la partecipazione della propria società al torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società ASD Torres, svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale "Vanni Sanna", dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla FIGC, senza la prescritta autorizzazione federale; - al sig. Cadoni Giovanni, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società GS San Paolo Apostolo SS, la violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC - SGS stagione sportiva 2021-2022, per aver consentito e non impedito la partecipazione della propria società al torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società ASD Torres, svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale "Vanni Sanna", dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla FIGC, senza la prescritta autorizzazione federale;

- al sig. Scano Salvatore, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Civitas Tempio Pausania, la violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC - SGS stagione sportiva 2021-2022, per aver consentito e non impedito la partecipazione della propria società al torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società ASD Torres, svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale "Vanni Sanna", dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla FIGC, senza la prescritta autorizzazione federale;

- al sig. Piu Antonio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Cosmo Sassari, la violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC SGS stagione sportiva 2021-2022, per aver consentito e non impedito la partecipazione della propria società al torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società ASD Torres, svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale "Vanni Sanna", dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla FIGC, senza la prescritta autorizzazione federale;

- al sig. Giordanelli Nicola, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società CUS Sassari, la violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC SGS stagione sportiva 2021-2022, per aver consentito e non impedito la partecipazione della propria società al torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società ASD Torres, svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale "Vanni Sanna", dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla FIGC, senza la prescritta autorizzazione federale;

- al sig. Addis Giacomo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Pol. Lanteri Sassari, la violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC - SGS stagione sportiva 2021-2022, per aver consentito e non impedito la partecipazione della propria società al torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società ASD Torres, svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale "Vanni Sanna", dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla FIGC, senza la prescritta autorizzazione federale;

- al sig. Milia Antonello, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Marzio Lepri Torres Sassari, la violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC - SGS stagione sportiva 2021-2022, per aver consentito e non impedito la partecipazione della propria società al torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società ASD Torres, svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale "Vanni Sanna", dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla FIGC, senza la prescritta autorizzazione federale;

- al sig. Masia Salvatore, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società GS Monserrato Sassari, la violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC SGS stagione sportiva 2021-2022, per aver consentito e non impedito la partecipazione della propria società al torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società ASD Torres, svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale "Vanni Sanna", dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla FIGC, senza la prescritta autorizzazione federale;

- al sig. Tilocca Giuliano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SGS Turritana Porto Torres, la violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC - SGS stagione sportiva 2021-2022, per aver consentito e non impedito la partecipazione della propria società al torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società ASD Torres, svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale "Vanni Sanna", dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla FIGC, senza la prescritta autorizzazione federale;

- al sig. Pilo Giovanni Pietro, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società US Atletico Uri, la violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC SGS stagione sportiva 2021-2022, per aver consentito e non impedito la partecipazione della propria società al torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società ASD Torres, svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale "Vanni Sanna", dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla FIGC, senza la prescritta autorizzazione federale;

- al sig. Derosas Antonio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società USD Usinese, la violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC SGS stagione sportiva 2021-2022, per aver consentito e non impedito la partecipazione della propria società al torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società ASD Torres, svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale "Vanni Sanna", dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla FIGC, senza la prescritta autorizzazione federale;

- al sig. Gadau Francesco, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Academy Torres SS, la violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC - SGS stagione sportiva 2021-2022, per aver consentito e non impedito la partecipazione della propria società al torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società ASD Torres, svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale "Vanni Sanna", dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla FIGC, senza la prescritta autorizzazione federale;

- al sig. Silanos Stefano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società AS Catalunya Alghero, la violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC SGS stagione sportiva 2021-2022, per aver consentito e non impedito la partecipazione della propria società al torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società ASD Torres, svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale "Vanni Sanna", dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla FIGC, senza la prescritta autorizzazione federale;

- la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva delle società ASD Torres - Polisportiva Ossese - ASD Sassari Calcio Latte Dolce - ASD Li Punti Calcio Sassari - USD Sennori - GS San Paolo Apostolo SS - ASD Civitas Tempio Pausania - ASD Cosmo Sassari - CUS Sassari - ASD Pol. Lanteri Sassari - ASD Marzio Lepri Torres - GS Monserrato Sassari - SGS Turritana Porto Torres - US Atletico Uri - USD Usinese - ASD Academy Torres SS - AS Catalunya Alghero, per le condotte poste in essere dai rispettivi Presidenti e legali rappresentanti pro tempore, come descritte nei precedenti capi di incolpazione.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, i sigg. Udassi Stefano, Gadau Francesco, Fresu Roberto, Masia Marco, Virdis Salvatore, Desini Gianni, Cadoni Giovanni, Scano Salvatore, Piu Antonio, Addis Giacomo, Masia Salvatore, Tilocca Giuliano, Derosas Antonio e Silanos Stefano, in proprio e n.q. di Presidenti e legali rappresentanti pro tempore delle rispettive società Torres Srl, già ASD Torres, Academy Torres Sassari, ASD Sassari Calcio Latte Dolce, ASD Polisportiva Ossese, ASD Li Punti Calcio Sassari, USD Sennori, ASD GS San Paolo Apostolo, Polisportiva Civitas Tempio ASD, ASD Cosmosassari, ASD Polisportiva Lanteri Sassari, GS Monserrato, SGS Turritana, USD Usinese, AS Catalunya Alghero, hanno richiesto e convenuto con la Procura Federale l’applicazione di sanzioni prima del deferimento ai sensi dell’art. 126 del CGS.

Alcuna attività difensiva veniva compiuta dagli altri deferiti.

La fase predibattimentale

In vista dell’udienza, con memoria del 31 gennaio 2023, depositata il 1° febbraio 2023, il sig. Giovanni Pietro Pilo, in proprio e in qualità di Presidente in carica della US Atletico Uri, evidenziava di aver avanzato - appena ricevuta la notifica del deferimento richiesta di definizione con applicazione di sanzione su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 127 CGS, ed insisteva per l’accoglimento della stessa.

Anche il sig. Nicola Giordanelli in proprio ed in qualità di Presidente e legale rappresentante della società CUS Sassari, dopo la notifica del deferimento chiedeva l’applicazione della sanzione su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 127 CGS.

Prima dell’apertura dell’udienza, pertanto, ai sensi dell’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale, i sigg.ri Nicola Giordanelli, Giovanni Pietro Pilo e le società CUS Sassari e US Atletico Uri depositavano proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Nessuna attività veniva posta in essere dal deferito Milia Antonello.

Il dibattimento

All’udienza del 16 febbraio 2023 è comparso l’Avv. Alessandro Boscarino, in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Ignazio Vargiu, in rappresentanza del sig. Nicola Giordanelli e della società CUS Sassari, e l’Avv. Gianfranco Meazza, in rappresentanza del sig. Giovanni Pietro Pilo e della società US Atletico Uri. Nessuno è comparso per le restanti parti deferite. Preliminarmente, questo Tribunale ha preso atto degli accordi raggiunti dalla Procura Federale con il sig. Giovanni Pietro Pilo, in proprio e in qualità di Presidente e legale rappresentante della US Atletico Uri, nonché con il sig. Nicola Giordanelli, in proprio e in qualità di Presidente e legale rappresentante della società CUS Sassari e, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 127, comma 3, CGS, con decisione/0131/TFNSD-2022-2023, ha irrogato le seguenti sanzioni:

- per il sig. Nicola Giordanelli, giorni 60 (sessanta) di inibizione;

- per il sig. Giovanni Pietro Pilo, giorni 60 (sessanta) di inibizione; - per la società CUS Sassari, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda; - per la società US Atletico Uri, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

Per quanto concerne le altre parti deferite, il rappresentante della Procura Federale, riportandosi all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Antonello Milia, giorni 90 (novanta) di inibizione;

- per la società ASD Marzio Lepri Torres, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

La decisione

Alla luce degli accordi raggiunti ex artt. 126 e 127 CGS dai soggetti coinvolti nel procedimento, residua da esaminare la posizione del sig. Antonello Milia e della società ASD Marzio Lepri Torres di cui lo stesso rivestiva la carica di Presidente e legale rapp.te p.t..

Ebbene, costituisce circostanza pacifica e non contestata che la società ASD Torres ha organizzato dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022 un torneo di calcio giovanile denominato "La Nuova Sardegna". A tale torneo hanno partecipato n. 17 società affiliate alla FIGC che hanno fatto giocare diverse squadre dei loro settori giovanili con calciatori tesserati ai sensi della normativa federale. Altrettanto pacifica è l’assenza di preventiva autorizzazione allo svolgimento del predetto Torneo avendo il comitato regionale della Sardegna espressamente escluso di aver ricevuto qualsivoglia richiesta di autorizzazione da parte della società organizzatrice dell’evento.

I presidenti delle società invitate hanno confermato di aver partecipato al torneo, aderendo all’ invito fatto loro dalla ASD Torres dando erroneamente per assodato che, vista la grande pubblicità fatta e la rilevante partecipazione di squadre all’evento, il torneo fosse stato regolarmente autorizzato.

Anche il sig. Milia Antonello ha dato conferma di aver fatto partecipare la società ASD Marzio Lepri Torres di cui era legale rappresentante non verificando l’esistenza della necessaria autorizzazione federale allo svolgimento della competizione sportiva. Tanto basta per accertare la responsabilità del deferito la cui colpevolezza non può essere esclusa per effetto della dichiarazione – effettuata dal sig. Milia – di non essere a conoscenza della normativa riguardante l’organizzazione e la partecipazione ai tornei. Infatti, ai sensi dell’art. 4, comma 3, CGS, nessuno può invocare l’ignoranza totale o parziale della normativa di settore al fine di eluderne la sua applicazione.

Risulta pertanto dimostrata la contestata violazione da parte del sig. Antonello Milia dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC - SGS stagione sportiva 2021-2022, per aver consentito la partecipazione della propria società al torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società Torres Srl senza la prescritta autorizzazione federale.

Di tale violazione risponde, altresì, la stessa società ASD Marzio Lepri Torres a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Antonello Milia, giorni 90 (novanta) di inibizione;

- per la società ASD Marzio Lepri Torres, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 febbraio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Leopoldo Di Bonito                                                       Carlo Sica

 

Depositato in data 22 febbraio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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