F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 134/TFN – SD del 22 Febbraio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 16186/129 pf22-23/GC/PM/mg del 12 gennaio 2023, depositato il 18 gennaio 2023, nei confronti del sig. Sauro Notari – Reg. Prot. 115/TFN-SD

Decisione/0134/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0115/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Claudio Croce – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Carlo Purificato – Componente aggiunto (Relatore)

Luca Voglino – Componente aggiunto

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 16 febbraio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 16186/129 pf22-23/GC/PM/mg del 12 gennaio 2023, depositato il 18 gennaio 2023, nei confronti del Sig. Sauro Notari,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 16186/129 pf22-23/GC/PM/mg del 12 gennaio 2023, depositato il 18 gennaio 2023, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il sig. Notari Sauro, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società AS Gubbio 1910 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 4, co. 1, del CGS in relazione all’art. 31, co. 1, stesso codice e all’art. 84 NOIF, per avere in concorso con Cecchetti Fabio, all’epoca dei fatti Segretario Generale della AS Gubbio 1910 Srl, ognuno con un proprio autonomo apporto causale e in ragione dell’incarico funzionale da ciascuno all’epoca ricoperto all’interno della Società, ovvero dell’essere persone che rivestivano al tempo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, posto in essere condotte finalizzate all’emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, il tutto come meglio descritto al capo di imputazione 10) del Decreto che Dispone il Giudizio emesso dal GIP di Perugia, Dott.ssa Natalia Giubilei versato in atti. Con l’aggravante ex art. 14 co.1 lett. a) del CGS, di aver commesso il fatto con abuso di potere e/o violazione dei doveri derivanti e conseguenti all’esercizio del proprio incarico funzionale di presidente e legale rappresentante della società AS Gubbio 1910 Srl.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Accertamenti in ordine ad una notizia stampa del 12 luglio 2022 avente ad oggetto rinvio a giudizio emesso dal GIP del tribunale di Perugia nei confronti di tesserati FIGC a seguito di un’indagine su operazioni finanziarie”, risulta iscritto nel relativo registro in data 18.08.2022 al n. 129 pf22-23.

Emerso che presso la Procura della Repubblica di Perugia risultava pendente un procedimento che aveva determinato il rinvio a giudizio di alcuni soggetti per ipotizzati reati di omessi versamenti ed evasione delle imposte derivanti da operazioni finanziarie ritenute inesistenti, nonché false fatturazioni legate a sponsorizzazioni mai avvenute, la Procura Federale otteneva dall’A.G. copia dei seguenti atti: richiesta di rinvio a giudizio; decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari; sentenza di non luogo a procedere emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del 12 luglio 2022 anche nei confronti di Notari Sauro a seguito dell’integrale pagamento del debito erariale con riferimento ai capi di incolpazione n. 11 e n. 12; atti del procedimento 6646/20 mod. 21 in formato informatico.

Nel corso delle indagini sono stati acquisiti dalle Leghe di riferimento i fogli di censimento della AS Gubbio 1910 Srl delle stagioni sportive dal 2012/2013 al 2022/2023.

Quanto al sig. Sauro Notari, e per quanto attiene al presente procedimento, nel decreto che ne dispone il rinvio a giudizio è stato contestato il “delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e 2 D. Lgs. 10 marzo 2000 n.74 perché, in concorso tra loro, Notari Sauro […] e Cecchetti Fabio […] con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte dirette (IRES) per un importo di 609,12, indicavano nella dichiarazione annuale Modello Unico S.C. 2015 relativo al periodo d’imposta dal 01/07/2014 al 30/06/2015 elementi fittizi per l’importo complessivo pari ad 2.210,00 avvalendosi delle (seguenti) fatture per operazioni inesistenti” n. 3 del 20/02/2012  emessa da  “Il Vecchio Mattone” di B.A. e n. 40 del 17.12.2012 emessa da S.F. Castiglione del Lago ASD.

Ritualmente notificata la comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Fabio Cecchetti e la società AS Gubbio 1910 Srl, definivano anticipatamente il procedimento ex art. 126 CGS.

Il sig. Sauro Notari faceva pervenire memoria difensiva con cui declinava ogni responsabilità:

perché risalenti al periodo 20.2.2012 / 24.4.2014, i fatti in contestazione, vale a dire ad epoca antecedente il 2.10.2014, allorché assumeva la carica di Presidente del sodalizio;

perché non a conoscenza e non in grado di desumere la inesistenza delle operazioni sottese all’emissione delle fatture al momento della firma delle successive dichiarazioni, peraltro “predisposte ed impostate dall’ufficio amministrativo”, “attività ad esclusivo appannaggio di Fabio Cecchetti.”

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 16.2.2023, il difensore di Sauro Notari, con memoria ex art. 85, co. 1, CGS, preliminarmente eccepita l’intervenuta prescrizione ex art. 40, co. 1, lett. c), CGS delle violazioni, nel merito ha dedotto l’insussistenza della violazione e, comunque, la non ascrivibilità degli addebiti all’incolpato.

Il dibattimento

All’udienza del 16.2.2023, tenuta in modalità video conferenza, hanno partecipato l’Avv. Cristiano Pasero, per la Procura Federale, nonché l’Avv. Giancarlo Viti, difensore del sig. Sauro Notari e quest’ultimo personalmente.

Il rappresentante della Procura Federale, riportatosi al deferimento, ha chiesto irrogarsi nei confronti del sig. Sauro Notari la sanzione della inibizione di mesi 9 (nove).

L’Avv. Viti si è riportato alla memoria in atti.

All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

In via preliminare va scrutinata l’eccezione di intervenuta prescrizione formulata dalla difesa dell’incolpato.

L’eccezione è fondata.

Ed invero, a mente di quanto previsto dall’art. 40, co. 1, lett. b), CGS “ le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine: […]; b) della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito amministrativo”.

Oltre quello in parola, la norma richiamata prevede per le infrazioni altri tre termini di prescrizione: con scadenza al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, quando si tratti di violazioni relative allo svolgimento di una gara (lett. a); con scadenza al termine della ottava stagione successiva all’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito sportivo (lett. c); con scadenza al termine della quarta stagione sportiva successiva a quello in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, in tutti gli altri casi (lett. d).

Il tenore letterale della disposizione non consente di dubitare che la fattispecie in esame riguardi un illecito amministrativo e che il termine prescrizionale sia quello previsto dalla lettera b) del primo comma.

Dal capo di incolpazione riportato nella relazione di indagine versata in atti, è dato evincere che le fatture riferite alle operazioni inesistenti sono la n. 3 del 20.02.2012, emessa da “Il Vecchio Mattone” di B.A., e la n. 40 del 17.12.2012, emessa da S.F. Castiglione del Lago ASD, di poi indicate il 30.3.2016 nella dichiarazione annuale Modello Unico S.C. 2015 relativo al periodo d’imposta dal 01/07/2014 al 30/06/2015.

In ragione di quanto precede, con l’atto di deferimento sono state contestate le condotte finalizzate all’emissione e alla successiva utilizzazione delle anzidette fatture.

La Procura Federale ha appreso di tali condotte solo a seguito delle notizie stampa del 12.7.2022 ed ha correttamente iscritto il procedimento nel relativo registro in data 18.08.2022.

È di palese evidenza, tuttavia, che alla data del 12.7.2022 erano già terminate la nona stagione sportiva successiva alla creazione della fattura n. 3 del 20.2.2012, l’ottava stagione successiva alla creazione della fattura n. 40 del 17.12.2012 nonché, da ultimo, la sesta stagione sportiva successiva alla loro utilizzazione nella dichiarazione annuale Modello Unico S.C. 2015 relativo al periodo d’imposta dal 1.7.2014 al 30.6.2015, onde ai sensi dell’art. 40, co. 1, lett. b), CGS deve dichiararsi l’intervenuta prescrizione delle infrazioni di cui al presente procedimento.

Restano assorbite le ulteriori eccezioni in punto di merito formulate dall’incolpato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la violazione disciplinare prescritta.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 febbraio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

I RELATORI                                                          IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                           Carlo Sica

Carlo Purificato     

 

Depositato in data 22 febbraio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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