F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0072/CFA pubblicata il 24 Febbraio 2023 (motivazioni) – Procura federale interregionale/A.S.D. Carbonia Calcio – Stefano Canu

Decisione/0072/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0087/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Manfredo Atzeni - Componente (Relatore)

Angelo De Zotti - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0087/CFA/2022-2023, proposto dal Procuratore Federale Interregionale in data 25.01.2023;

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna pubblicata con il Com. Uff. n. 75 del 20 gennaio 2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 21.02.2023, tenutasi in videoconferenza, il Presidente Manfredo Atzeni e uditi gli avv.ti Mario Taddeucci Sassolini per la Procura Federale Interregionale e Mauro Garau per il sig. Stefano Canu e la società A.S.D. Carbonia Calcio; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Territoriale della FIGC, Regione Sardegna, il signor Stefano Canu, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Carbonia Calcio, e la A.S.D. Carbonia Calcio per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, delle NOIF e dall’art. 4, comma 3, del Regolamento della L.N.D., per avere lo stesso inviato al Comitato Regionale Sardegna della L.N.D. un organigramma per la stagione sportiva 2022 – 2023 recante l’indicazione del sig. Gianni Mannai quale dirigente tesserato, omettendo di verificare che la firma apposta in corrispondenza del nominativo del medesimo fosse stata effettivamente da lui manoscritta (tale firma, secondo la Procura, risulta essere non veridica); la società A.S.D. Carbonia Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Territoriale, con decisione pubblicata con Comunicato ufficiale n. 75 in data 20 gennaio 2023, deliberava di prosciogliere il signor Stefano Canu e la A.S.D. Carbonia dalle accuse contestate e, per l’effetto, di non applicare alcuna sanzione, affermando la mancata dimostrazione della non genuinità della firma e comunque la buona fede del signor Canu.

Avverso la presente decisione interpone reclamo la Procura Federale Interregionale, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma con l'irrogazione dell’inibizione di sei mesi a carico del signor Stefano Canu e l’ammenda di 800,00 a carico della A.S.D. Carbonia Calcio.

Si sono costituiti in giudizio la ASD Carbonia Calcio e il signor Canu chiedendo il rigetto del reclamo.

La controversia è stata discussa, con l’intervento di entrambe le parti, all'udienza del 21 febbraio 2023.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo presentato di fronte a questa Corte è fondato.

Occorre affermare i seguenti punti:

1) la falsità della firma del signor Mannai, apposta nel modulo predisposto appositamente per la individuazione dei dirigenti societari, non è seriamente contestata, e soprattutto non vi è alcuna dimostrazione del fatto che la firma in questione sia stata apposta dal signor Mannai.

Invero, il signor Mannai l’ha univocamente disconosciuta, e il fatto, per la sua rilevanza, può essere superato solo sulla base di una rigorosa dimostrazione di segno opposto.

Tale dimostrazione non è stata fornita, anzi lo stesso signor Canu riferisce che tutte le firme contenute nel documento di cui si tratta sono state apposte senza alcun controllo, per cui l'attribuzione della firma in questione al signor Mannai non solo non è dimostrata ma in realtà nemmeno viene affermata.

2) La difesa del signor Canu e della Società sostiene che l'affermazione circa la falsità della firma in questione non è adeguatamente dimostrata in mancanza di perizia calligrafica, per cui deve essere confermato il proscioglimento degli appellati; in subordine, chiede venga disposta perizia calligrafica, in modo da decidere sulla base della medesima.

La tesi non può essere seguita in quanto di fronte all'univoco disconoscimento del signor Mannai, ricade sui reclamati l'onere di provare la genuinità della firma, mentre sono insufficienti le affermazioni circa la presenza di attriti fra il medesimo e la dirigenza societaria, che avrebbero condizionato il suo comportamento; dovevano quindi essere gli stessi resistenti, se del caso, a depositare perizia di parte, allo scopo di dimostrare il fondamento della propria tesi.

Non è quindi possibile disporre, in questa sede, la richiesta perizia calligrafica.

3) Ancora meno può essere seguita la tesi dei resistenti là dove sostengono che in passato il signor Mannai ha partecipato a numerose assemblee nelle quali le firme eventualmente necessarie erano state raccolte con le stesse modalità dell'assemblea che ha dato luogo alla presente controversia.

Invero, è palese che non può conferire legittimità all'impostazione dei resistenti una "prassi" (così viene definita) palesemente illegittima.

4) In base alle suesposte argomentazioni, deve concludersi che il signor Mannai è stato illegittimamente inserito fra i dirigenti della Società, in tal modo accollandogli responsabilità che egli non aveva accettato.

Nemmeno può essere dato rilievo all'errore compiuto dagli organi federali che non hanno provveduto a cancellare il suo nominativo dall'elenco dei dirigenti della ASD Carbonia, una volta raggiunto il convincimento circa la non genuinità della firma.

La scorrettezza del comportamento dei resistenti risulta quindi dimostrata.

In conclusione, come già anticipato, il reclamo deve essere accolto, accogliendo le richieste della Procura Federale, rilevando come le sanzioni proposte appaiano adeguate in relazione alla fattispecie e al comportamento gravemente negligente imputato agli incolpati.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) al sig. Stefano Canu;

- ammenda di 800,00 (ottocento/00) alla società A.S.D. Carbonia Calcio.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC

 

L'ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Manfredo Atzeni                                                     Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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