F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 148/CSA pubblicata del 24 Febbraio 2023 – S.C. Trestina A.S.D.

Dispositivo n. 148/CSA/2022-2023 

Registro procedimenti n. 150/CSA/2022-2023  

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Antonino Tumbiolo – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.  

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 150/CSA/2022-2023, proposto dalla società S.C. Trestina A.S.D. in data 27.01.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 84 del 24.01.2023; visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.02.2023 il dr. Antonino Tumbiolo e udito l’Avv. Giuseppe Capanna per la reclamante;  sentito l’Arbitro; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Sporting Club Trestina ASD ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Di Nolfo Francesco, dal Giudice Sportivo presso la presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 84 del 24.1.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Poggibonsi s.r.l./Sporting Club Trestina ASD del 22.01.2023. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 5 giornate effettive di gara, così motivando il suo provvedimento: “Espulso per intervento falloso in azione di gioco nei confronti di un calciatore avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare derideva l'operato dell'arbitro dandogli alcuni colpi sulla schiena”.   La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto, in via principale, l'annullamento della squalifica e, in via subordinata, la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

La società Sporting Club Trestina fonda il suo ricorso su una diversa ricostruzione dell'accaduto, come riportato nel referto arbitrale, entrando anche nel merito della gravità del fallo che ha portato all'espulsione del calciatore.

Secondo la tesi della società reclamante, emergerebbero delle discrepanze tra il referto di gara ed il supplemento del rapporto, con una diversa descrizione della condotta del calciatore, che, in ogni caso, non avrebbe avuto contenuto irriverente, irridente o irriguardoso nei confronti del direttore di gara.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 9 febbraio 2023, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Giuseppe Capanna, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.

Il Sig. Mauro Stabile, arbitro della gara Poggibonsi s.r.l./Sporting Club Trestina ASD 22.01.2023, ha confermato il contenuto del suo referto, precisando che si è trattato di un contatto fisico di lieve entità.

Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 36, comma 1, lettera b), C.G.S., che prevede una sanzione minima edittale di 4 giornate di qualifica per il caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizzi in un contatto fisico, alla quale, nel caso di specie, si è aggiunta la sanzione della squalifica di una giornata, ai sensi dell'art. 9, comma 7, C.G.S.

Pur considerando la pena edittale prevista dall'art. 36, comma 1, lettera b), C.G.S., tuttavia, in ragione della lievità del contatto fisico, confermata dall'arbitro nella sua audizione e del fatto che tale contatto fisico, in definitiva, ha sostanziato ed esaurito la condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara (il referto del quale attesta: “dandomi delle pacche sulla spalla a mo’ di sfottò”), la Corte ritiene di poter attenuare la sanzione complessivamente irrogata, riducendo da 5 a 4 le giornate di squalifica.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                 Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it