FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 233/AA del 23/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – DOKO ROZZANO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 234 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Thoma DOKO e della società ROZZANO CALCIO SRL SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

THOMA DOKO, calciatore richiedente il tesseramento per la Rozzano Calcio srl SSD ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse della predetta società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 7.9.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società Rozzano Calcio srl SSD, sottoscritto unitamente alla propria madre sig.ra Blerina Doko la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ROZZANO CALCIO SRL SSD, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Thoma Doko ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Thoma DOKO e dal Sig. Marco Capitelli, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ROZZANO CALCIO SRL SSD;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Thoma DOKO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ROZZANO CALCIO SRL SSD;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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