FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 235/AA del 23/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GUARASCIO COSENZA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 428 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Eugenio GUARASCIO e della società COSENZA CALCIO SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

EUGENIO GUARASCIO, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della società Cosenza Calcio S.r.l., all’epoca dei fatti, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. B), par. III), comma 1, delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 novembre 2022, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2022. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

COSENZA CALCIO SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata, nonché per responsabilità propria ai sensi dell’art. 25, lett. B), par. III, comma 1, delle NOIF;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Eugenio GUARASCIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società COSENZA CALCIO SRL;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Eugenio GUARASCIO, e di € 10.000,00 (diecimila/00) per la società COSENZA CALCIO SRL;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it