FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 238/AA del 23/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – LAURETTI S.S.D. HERMADA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 286 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Yuastin LAURETTI e della società S.S.D. HERMADA, avente ad oggetto la seguente condotta:

YUASTIN LAURETTI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Hermada all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica al tempo in essere con la società rappresentata, a mezzo di un “post” pubblicato sulla “pagina” della società S.S.D. Hermada del social network “instagram”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e della credibilità della classe arbitrale;

S.S.D. HERMADA, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Yuastin LAURETTI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. HERMADA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Yuastin LAURETTI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.D. HERMADA;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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