C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 6/12/2022 – Delibera – Reclamo proposto da: Sig. De Fraia Andrea (tesserato Carbonia Calcio) a titolo personale Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 45 del C.R. Sardegna del 17.11.2022 Gara: “Cabonia Calcio – Tharros” del 16.10.2022 Coppa Italia di Eccellenza Regionale

 

Reclamo proposto da: Sig. De Fraia Andrea (tesserato Carbonia Calcio) a titolo personale Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 45 del C.R. Sardegna del 17.11.2022 Gara: “Cabonia Calcio - Tharros” del 16.10.2022 Coppa Italia di Eccellenza Regionale

Il Signor Andrea De Fraia, tesserato presso la A.S.D. Carbonia ha proposto reclamo avverso la decisione Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n° 45 del 17 novembre 2022, in relazione alla partita emarginata, con la quale è stata inflitta la sanzione sportiva della squalifica sino al 31 dicembre 2022, per aver condotta irriguardosa nei confronti del Direttore di gara. Il reclamante, con il proprio atto, contesta in toto i fatti ad egli addebitati finanche negando di essere stato presente in loco e conclude invocando la riduzione della squalifica. La Corte Sportiva Territoriale d’Appello, letti gli atti, osserva preliminarmente che della presenza del De Fraia si dà atto sia nella distinta sia nel referto di gara, laddove viene compiutamente descritta la condotta, certamente censurabile, dallo stesso posta in essere, consistita, segnatamente, in una protesta vivace, da cui sarebbero derivate delle frasi offensive al cospetto dell’arbitro. Ciò premesso, dall’atto di impugnazione non si evincono elementi diretti a destituire, in qualche modo, la ricostruzione dei fatti operata dall’arbitro, sulla scorta della quale è stata poi assunta la decisione del Giudice Sportivo. Tuttavia, pur considerando il privilegio di prova che l’articolo 61 CO I riserva ai rapporti arbitrali, è pur vero che il disvalore delle espressioni usate, in una fase particolarmente accesa della gara, possa essere contestualizzata nell’alveo di una vibrante e scomposta protesta, certamente da sanzionare ma che la Corte ritiene di poter ridurre al minimo edittale, ai sensi dell'art. 36 comma II lett. a) C.G.S.. Per quanto sopra, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

la riduzione della squalifica a carico del tesserato Andrea De Fraia, sino al 17 dicembre 2022 (un mese). Dispone la restituzione del contributo.

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