C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 6/12/2022 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. Su Planu Calcio 1985 Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 37 del C.R. Sardegna del 03.11.2022 Gara: “Su Planu Calcio 1985 / La Salle Calcio” del 23.10.2022 Campionato: Under 17 Allievi Regionali

Reclamo proposto da: A.S.D. Su Planu Calcio 1985 Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 37 del C.R. Sardegna del 03.11.2022 Gara: “Su Planu Calcio 1985 / La Salle Calcio” del 23.10.2022 Campionato: Under 17 Allievi Regionali

La società sportiva A.S.D. Su Planu Calcio 1985 ha impugnato la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in ordine alla gara in epigrafe, ha deliberato, ai sensi dell'art. 10 del C.G.S. a scioglimento della riserva, "-di accogliere il ricorso proposto dalla A.S. La Salle.; -di infliggere alla Società Su Planu Calcio 1985 la punizione sportiva della perdita della gara de qua con il risultato di 0-3 a in favore del La Salle Calcio". Nell’atto di reclamo la A.S.D. Su Planu Calcio 1985, contesta in toto la decisione adottata dal giudice Sportivo, rappresentando, analiticamente, la sequenza dei fatti atta a comprovare che, nel corso dell’incontro, si sono effettuate sette sostituzioni, normativamente previste dall’art. 74 NOIF e non già otto come indicato nella impugnata decisione. A corroborare la circostanza, la A.S. Su Planu Calcio 1985, allega una serie di frame estrapolati dal video della registrazione della partita e rassegna le proprie conclusioni chiedendo l’annullamento della sanzione e, per l’effetto, per l’omologazione del risultato acquisito in campo. La A.S. La Salle si costituisce con il deposito delle proprie memorie difensive, invocando la conferma della decisione del G.S.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti e analizzate le argomentazioni di entrambe le squadre, sentito dapprima l’arbitro all’udienza, il Rappresentante della reclamante e da ultimo l’Osservatore degli arbitri, all’esito delle udienze del 21.11.2022 e del 28.11.2022 ritiene quanto segue: − si deve dare atto che la reclamante, nel proprio atto ricostruisce, con precisione, la sequela degli avvicendamenti di ambo le squadre in campo e pone in evidenza alcuni errori di percezione in cui l’arbitro è incorso, tanto da attribuire alla A.S.D. Su Planu, un numero di sostituzioni eccedente il massimo consentito. Invero, vi è evidenza, confermata all’odierna udienza, che, contrariamente a quanto indicato nel referto, alcuni calciatori, ben identificati con il numero di maglia, sono presenti in campo pur risultando sostituiti secondo il contenuto del rapporto di gara, in conseguenza di un errore materiale commesso dall’arbitro dapprima e che, nel prosieguo ha inficiato la corretta sequenza delle sostituzioni, indicando un cambio in più, circostanza che ha determinato la decisione, oggi impugnata, del Giudice Sportivo; − a riprova di quanto ora affermato si deve in primo luogo evidenziare come anche l'osservatore arbitrale presente alla gara abbia dichiarato di aver avuto diretta percezione di n. 7 sostituzioni da parte della società reclamante ed in particolare che sul finire della gara è stata effettuata da tale società una sola sostituzione (e non due come indicato nel referto dell’arbitro); tanto che l’osservatore stesso, nel riscontrare dopo la gara con l’arbitro lo svolgimento dei principali eventi della partita, ha precisato di aver segnato nel proprio taccuino solo 7 sostituzioni e di aver dichiarato all’arbitro di inserire l’ottava sostituzione dal direttore di gara percepita nella sezione “Varie” del referto arbitrale; − sul punto ed in presenza di tali dichiarazioni, può anche essere apprezzata la documentazione fotografica e video allegata al reclamo dalla quale si evince una tendenziale imprecisione del referto stesso in punto di sostituzioni (ad esempio risultano in campo contemporaneamente al momento della rete segnata dal La Salle al 46’ del II tempo, sia il n. 14 che il n. 22 del Su Planu, giocatori che a stare al referto si sarebbero dovuti avvicendare al 35’ del II secondo tempo); − inoltre, ad ulteriore sostegno della prova di un errore dell’arbitro nell’indicazione delle sostituzioni – probabilmente anche a causa della numerazione non progressiva e lineare delle maglie dei calciatori - vi è anche la circostanza pacifica che alcuna contestazione da parte dei calciatori di entrambe le squadre, né da parte dei tecnici e dirigenti presenti in panchina, sia stata sollevata al momento della asserita ultima doppia sostituzione; circostanza questa che per la singolarità e rilevanza non sarebbe potuta sfuggire alla totalità dei partecipanti ed astanti alla gara (osservatore compreso) senza che alcuno protestasse o rilevasse il fatto nell’immediatezza al direttore di gara; − tutti gli elementi sopra richiamati e unitariamente considerati consentono di ritenere superato il privilegio di prova di cui è normalmente dotato il referto arbitrale ai sensi dell’art. 61, comma 1, c.g.s., sicché si deve decidere come in dispositivo;

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di omologare il risultato della gara valida per il campionato Allievi Regionali Under 17 Su Planu – La Salle conclusasi 4 a 1 in favore dei padroni di casa. Dispone la restituzione del contributo.

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