C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 9/12/2022 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. Fonni Calcio Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 25 della Delegazione LND di Nuoro del 24.11.2022 Gara: “Fanum Orosei / Fonni Calcio” del 20.11.2022 Campionato: Under 15 Giovanissimi Provinciali

 

Reclamo proposto da: A.S.D. Fonni Calcio Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 25 della Delegazione LND di Nuoro del 24.11.2022 Gara: “Fanum Orosei / Fonni Calcio” del 20.11.2022 Campionato: Under 15 Giovanissimi Provinciali

La Società A.S.D. Fonni Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata nel C. U. n° 25 del 24 novembre 2022 della Delegazione Provinciale di Nuoro, in relazione alla partita emarginata, con la quale è stata inflitta la sanzione sportiva della squalifica per sei gare effettive al calciatore Davide Mura, per condotta gravemente antisportiva nei confronti di una calciatrice avversaria, ai sensi dell’articolo 39 del C.G.S. La Società reclamante, preliminarmente, nel suo atto censura il comportamento posto in essere dal proprio tesserato nei confronti della calciatrice, richiamando contestualmente i valori preminenti dell’educazione anche nell’ambito dello sport, soprattutto con riferimento al settore di appartenenza della propria squadra, ovvero in un campionato under 15 e, su detto presupposto, ritiene assolutamente giusta l’espulsione decretata dall’arbitro, che nella sostanza non contesta. Di converso, pur ammettendo la circostanza de qua, la reclamante ritiene estremamente severa la sanzione applicata dal G.S.T. e chiede, nella sede che ci occupa, la riduzione della stessa. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento, anche sulla scorta delle stesse dichiarazioni confessorie rese nell’atto di impugnazione, ritiene corretta la qualificazione giuridica configurata dal G.S.T. che ha inquadrato la fattispecie in una condotta gravemente antisportiva, consistita nell’aver proferito il Mura una frase riprovevole nei confronti della sua avversaria. Ciò premesso, anche in considerazione della netta posizione assunta dalla stessa società nei confronti del giovane calciatore, chiamato a svolgere una attività supplementare a favore dei pulcini per almeno sei settimane, questa Corte ritiene che la sanzione, attesa anche la giovanissima età del calciatore il quale, come esplicitamente attestato dall'arbitro nel supplemento inviato al Giudice Sportivo, ha immediatamente chiesto scusa sia alla calciatrice che al direttore di gara, possa essere ridotta a quattro giornate. Ciò per favorire il reinserimento immediato del tesserato nel contesto di gioco, affinché meglio possa comprendere il disvalore della propria condotta, dopo la sanzione meritatamente subita, comunque considerando l'oggettiva gravità della condotta. Per tutte queste ragioni la Corte d’Appello Territoriale

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre la squalifica a carico del calciatore Davide Mura a quattro giornate effettive. Dispone la restituzione del contributo.

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